Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47699 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato t il 14/06/1969
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 7 ottobre 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, presentata da NOME COGNOME intesa alla riabilitazione con riferimento alla condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 15.493,71 di multa, a lei inflitta dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 20 aprile 2011, divenuta irrevocabile 11’11 giugno 2001.
Ha, in proposito, rilevato che la COGNOME non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato né di essere nell’impossibilità di adempierle, come previsto dall’art. 179, comma 6, n. 2), cod. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quali eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarato, con provvedimento emesso de plano, l’inammissibilità della richiesta di riabilitazione sul fallace presupposto della sussistenza, a suo carico, di obblighi di natura risarcitoria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, dovendosi rilevare la nullità del provvedimento impugnato, emesso de plano al di fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen..
Il provvedimento impugnato risulta, invero, essere stato adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò che, in materia, tra l’altro, di riabilitazione, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sub specie di manifesta inammissibilità dell’impugnazione.
Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di sorveglianza si è determinato sul fallace presupposto dell’esistenza, a carico della COGNOME, di obblighi di natura risarcitoria rimasti inadempiuti, che trova smentita nel
tenore della sentenza che ha accertato il reato in relazione al quale è stata chiesta la riabilitazione, da cui risulta che la donna ha commesso il solo reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, laddove è stato, invece, il suo coimputato a rendersi autore anche di altro delitto, dal quale è scaturita la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Così facendo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza si è determinato in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione d’inammissibilità de plano è ammessa quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero risulti manifestamente infondata per la inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, dovendo altrimenti provvedersi all’esito del procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.. (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662),
È, del pari, costante, nella giurisprudenza di legittimità, l’affermazione secondo cui, qualora il giudice dell’esecuzione o della sorveglianza abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio ed adottato un, non consentito, provvedimento de plano, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza, equiparabile alla omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario, e l’assenza del suo difensore in casi in cui ne è obbligatoria la presenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256111; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939).
3. L’attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l’ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, in relazione all’art. 678 cod. proc. pen., dell’istanza di riabilitazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.