Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALATABIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo, proposto da NOME COGNOME, detenuto in espiazione pena in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento di rigetto del reclamo emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 19 maggio 2022, che aveva respinto il reclamo relativo alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per tre giorni, irrogata il 23 ottobre 2017 a seguito di violazione dell’art. 77 comma 1 n. 16), d.P.R. n. 230/2000.
NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo l’inosservanza ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 81 d.P.R. 230 del 2000 e 59 Regole Penitenziarie Europee del 2006, in quanto non sono state rispettate le regole poste a garanzia del più basilare diritto di difesa del detenuto, ed inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione sul punto, dettata dalla violazione del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost.
Il ricorrente denuncia la irregolarità del procedimento disciplinare cui era stato sottoposto, dolendosi della contestualità tra la contestazione dell’addebito e l’udienza disciplinare, censurando il fatto che non gli fosse stato lasciato un congruo lasso di tempo per preparare la difesa. A fronte di tale conclamata violazione, il Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe erroneamente ritenuto che COGNOME fosse decaduto dalla relativa eccezione di nullità, in quanto non formulata all’udienza innanzi al Consiglio di disciplina; osserva tuttavia il ricorrente come sia manifestamente irragionevole pretendere da un soggetto detenuto, sprovvisto di conoscenze giuridiche specifiche, il rispetto di termini processuali perentori così stringenti.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L’art. 81, d.p.r. 230 del 2000 stabilisce che «quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 39 della legge, convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l’accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora dell
convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. COGNOMEa convocazione è data notizia all’interessato con le forme di cui al comma 2» (comma 4). Inoltre, «nel corso dell’udienza, l’accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe» (comma 5).
In argomento, la Corte di cassazione ha chiarito che il rispetto di un termine congruo risponde a una esigenza basilare del procedimento disciplinare, in quanto funzionale a garantire un’utile difesa, altrimenti messa in pericolo dall’assenza del tempo necessario a predisporre rilievi e repliche; e ha pertanto ritenuto, superando un orientamento più restrittivo che riteneva legittima anche la contestazione ad horas e in limine della udienza disciplinare, che l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare infici la validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell’udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predisporre adeguata difesa (cfr. Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786; Sez. 1, n. 56196 del 16/11/2018, COGNOME, non massimata).
Nondimeno, è stato, altresì, affermato che, in tema di provvedimenti disciplinari dell’Amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, non oltre l’udienza disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina, l’inadeguatezza del termine concesso; e che in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile (Sez. 1, n. 33145 del 18/4/2019, COGNOME, Rv. 276722; Sez. 1, n. 13085 del 6/3/2020, COGNOME, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/9/2020, Corso, Rv. 279733).
Tale approdo ermeneutico consegue alla estensione al procedimento disciplinare delle norme in materia di nullità degli atti processuali (attesa la pacifica connessione funzionale tra il medesimo e il procedimento giurisdizionale di reclamo); estensione che non può essere circoscritta ai soli aspetti strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità del procedimento e di validità dell’atto avente natura decisoria che lo conclude), ma deve essere estesa, per ragioni di complessiva tenuta sistematica, anche agli aspetti funzionali che attengono alle regole generali in materia di deducibilità dei vizio.
L’esposta interpretazione delle predette disposizioni deve essere riaffermata in questa sede, dovendo confermarsi l’orientamento che traduce l’avverbio «immediatamente» di cui all’art. 182 cod. proc. pen. in stretta afferenza con il compimento del primo atto processuale utile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/05/2023