Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Siracusa il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cagliari del 19 ottobre 2023, che aveva rigettato, nei procedimenti riuniti, i reclami del detenuto NOME COGNOME avverso la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività ricreative e sportive, irrogatagli dal Consiglio di disciplin dell’Istituto ove questi era ristretto, in data 17 dicembre 2022.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. M. NOME COGNOME affidando le proprie doglianze a sei motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 24 Cost. per essere il decreto di fissazione di udienza privo di oggetto.
Il decreto di fissazione di udienza non contiene alcun oggetto, tanto che il detenuto inviava, in data 22 aprile 2024, istanza al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, per ottenere la fissazione dell’udienza con emissione di nuovo decreto contenente le specificazioni dell’oggetto. Si richiama come precedente, indicato come in termini, Sez. 1, n. 15599 del 2008.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 2, Ord. pen. e 82, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 per ritardata contestazione degli addebiti.
Si assume che il Tribunale afferma che la contestazione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare contiene l’esplicitazione dei fatti addebitati in forma chiara e precisg’ pur assumendo che COGNOME si è difeso, nel merito, riguardo ai fatti commessi in data 10 dicembre, sostenendo che si tratta di contestazione indicata erroneamente quanto alla data in cui si erano verificati i fatti contestati.
In ogni caso si rileva che il provvedimento impugnato rende conto che soltanto in data 12 dicembre 2022 il Comandante di reparto / per effetto della delega del Direttore, aveva informato NOME dell’avvio del procedimento, per fatti accaduti in data 10 dicembre 2022 quindi oltre il termine di 10 giorni.
COGNOME dunque, rimarca la tardività della contestazione nonché eccepisce che non è riportata la motivazione su cui fonda la decisione dliella sanzione disciplinare notificata ed evidenzia che l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza sul punto era priva di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, comma 4, d. P. R. n. 230 del 2000 per mancata comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina.
Si richiama precedente di legittimità n. 43862 del 7 ottobre 2019, nonché giurisprudenza di merito. Si richiama, inoltre, Sez. U, Rv. 263026 quanto alla natura della nullità eccepita, ritenuta dal ricorrente non soggetta alla decadenza di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell’art. 38, comma 2, Ord pen. e vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Il Tribunale a p. 8 dell’ordinanza indica che l’omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio non incide quale causa di nullità del provvedimento ma rileva, al più, sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione e la rimessione in termini per impugnare.
Invece, il ricorrente deduce > richiamando precedenti indicati come in termini che la violazione delle norme dettate dall’ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione comportano la nullità della decisione.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 81, comma 2, d. P.R. n. 230 del 2000 per contestazione disciplinare ad opera del solo Comandante.
Il Tribunale di sorveglianza espone che il Direttore può delegare il Comandante di reparto; invece l’art. 81 comma 2, R.E., prevede che il Direttore alla presenza del Comandante di reparto di polizia penitenziaria contesta l’addebito all’accusato. Peraltro, si assume che il Direttore può delegare ad altro civile ma non al Comandante dell’Istituto, come si evince dal secondo comma dell’art. 40 Ord. pen.
Detta delega ,nel caso di specie /secondo il Tribunale non sarebbe incidente sulla conoscenza del fatto addebitato; invece, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la delega al Comandante ha inciso sulla validità del provvedimento sanzionatorio.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 1, Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. perché il fatto contestato non costituisce infrazione del regolamento e, comunque, per vizio di motivazione.
Il detenuto è stato accusato di aver avanzato una richiesta scritta con cui chiedeva copia della falsa relazione della secondina del centralino, in data 26 novembre 2022, onde citare la secondina in sede civile per il risarcimento del danno, richiesta di atti rimasta inevasa. Ciò in quanto l’addetta al centralino aveva impedito al detenuto di effettuare una telefonata con il difensore, sostenendo, con relazione del 26 novembre 2022, che era stato il detenuto a non voler telefonare.
Il termine secondino non è offensivo e, immediatamente, è stata contestata questa deduzione.
L’infrazione deve essere tassativamente prevista ai sensi dell’art. 77, comma 1, R.E., senza che il Direttore dell’Istituto possa stabilire, in maniera insindacabile, quali siano le espressioni offensive e quali no.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Si deve rilevare, in via preliminare, che all’udienza svolta dinanzi al Tribunale (cfr. p. 3 dell’ordinanza impugnata) il ricorrente si è limitato, come riportato nel provvedimento censurato, a concludere nel merito, chiedendo l’accoglimento del reclamo, mentre non viene indicato che questi ha svolto eccezioni in relazione al contenuto del decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi all’organo collegiale.
Inoltre, va rilevato che l’esame degli atti, necessitato dalla qualità dell’eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, sicché nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01), ha consentito di rilevare che il decreto di fissazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza reca l’indicazione che si tratta di reclamo e indica data e ora dell’udienza da celebrare.
In ogni caso, deve osservarsi che GLYPH procedimento di esecuzione – ma il principio è estensibile anche al procedimento di sorveglianza in considerazione del generale rinvio contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen. – è legittimo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all’interessato o al suo difensore l’onere di consultare, in cancelleria, gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248177). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, 09/12/2014, n. 53024, COGNOME, Rv. 261363, pronuncia citata da Sez. 1, n. 8910 del 21/11/2023) nel procedimento di esecuzione la finalità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., è quella di informare la parte interessata dell’oggetto del procedimento in modo tale da consentirle di predisporre effettiva ed efficace difesa.
Dunque, si è ripetutamente affermata la legittimità del decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto di esso e non anche le ragioni per le quali il procedimento è stato avviato, ravvisando, in capo all’interessato o al difensore, il descritto onere di consultazione degli atti (Sez. 1 n. 33892 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 15599 del 17/03/2008, COGNOME, Rv. 240181).
Del resto, a fronte della carenza di ogni eccezione all’udienza fissata, nemmeno con il ricorso il ricorrente specifica in che modo, attraverso la denunciata carenza del decreto di fissazione dell’udienza, il condannato sarebbe stato danneggiato, quanto al diritto di difesa, dalla dedotta genericità o omissione.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
L’ordinanza impugnata segnala (cfr. p. 5) che la contestazione, contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, contiene un errore nell’indicazione degli estremi del fatto, posto che, in quella sede, veniva indicata in modo erroneo la data in cui si erano verificate le condotte.
Invero, le espressioni offensive pronunciate, secondo la contestazione, nei confronti dell’operatrice del centralino – chiamata più volte secondina, accusata di impedire ad Attanasio il nomale svolgimento dei colloqui telefonici con il difensore e di aver formato una falsa relazione in data 26 novembre 2022 – si erano realizzate con le tre domande presentate dal detenuto il 1° dicembre 2022 e le date del 2 e del 5 dicembre 2022 erano quelle dei rapporti disciplinari, non della condotta addebitata.
Lo stesso Tribunale di sorveglianza rende conto del fatto che la convocazione del Consiglio di disciplina era relativa ai rapporti del 2 e 5 dicembre 2022, mentre l’indicazione della data del 6 dicembre 2022 come quella di realizzazione della descritta condotta era errata. In questa data, infatti, risulta (cfr. relazione dell’agente COGNOME che svolge la segnalazione) che COGNOME aveva rifiutato di presentarsi, anche se convocato dalla matricola per la notifica di un atto.
In ogni caso, emerge, come rilevato nel provvedimento impugnato, che l’errore non aveva, comunque, impedito al detenuto, in occasione della comunicazione dell’avviso del procedimento con il descritto errore di data, di difendersi nel merito per iscritto, utilizzando l’apposito modulo, proprio con riguardo ai fatti commessi in data 10 dicembre 2022, dimostrando di avere contezza di quanto accaduto, sicché non si riscontra, come rilevato in modo ineccepibile con l’ordinanza impugnata, alcuna violazione del diritto di difesa (cfr. p. 6).
Infatti, in occasione della comunicazione dell’avvio del rapporto disciplinare il detenuto si è difeso nel merito, in ordine ai fatti contestati e commessi in dat
1° dicembre 2022, così dimostrando di avere contezza del contenuto corretto della contestazione e della correlazione tra questi fatti e la prima parte degli addebiti formalmente contestati (atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono all’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita).
Non risulta violato, inoltre, il termine di dieci giorni, decorrente dal rapporto, entro cui deve essere operata la contestazione dell’addebito.
In proposito, giova evidenziare che secondo quanto stabilito dall’art. 81, comma 1, R. E./allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica”.
Quindi, a mente del successivo comma 1, il Direttore dell’istituto deve contestare l’addebito all’accusato “sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto” e successivamente, secondo quanto previsto dal comma 3, lo stesso Direttore “personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto”.
A questo punto, secondo quanto stabilito dal comma 4, la procedura si differenzia: “quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l’accusato davanti a sé per la decisione disciplinare”. In caso contrario egli “fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all’interessato con le forme di cui al comma 2”.
Nel caso al vaglio, il rapporto era stato redatto in data 5 dicembre 2022, mentre il successivo 12 dicembre il Comandante del reparto, a fronte di delega da parte del Direttore, aveva informato COGNOME dell’avvio del procedimento a suo carico, facendo riferimento all’atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari, anche se le date indicate nella comunicazione erano formalmente errate, secondo quanto più sopra esposto.
La conclusione cui è giunto il Tribunale appare, dunque, in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di provvedimenti disciplinari dell’Amministrazione penitenziaria, l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, laddove non intercorra, tra il momento della contestazione e quello dell’udienza disciplinare, un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predisporre adeguata difesa (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272786 in motivazione).
1.3. GLYPH Il terzo motivo è manifestamente infondato.
In GLYPH tema GLYPH di GLYPH procedimenti GLYPH disciplinari GLYPH avviati GLYPH dall’Amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell’infrazione direttamente all’udienza, davanti al Consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenut deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 – 01).
Sempre in linea con la centralità dell’udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, ai fini della deduzione, a pena di decadenza, delle nullità relative al procedimento disciplinare si era già espressa questa Corte (cfr. Sez. 1, del 18/04/2019, n. 33145, COGNOME, Rv. 276722 – 01) esponendo che, in tema di provvedimenti disciplinari dell’amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, al momento della contestazione dell’addebito, l’inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinanzi al Consiglio di disciplina; cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre, in sede di reclamo, la violazione solo in astratto configurabile (nel caso cui si riferisce il precedente citato, nel corso dell’udienza disciplinare, celebrata lo stesso giorno della contestazione dell’addebito al detenuto, quest’ultimo, senza nulla dedurre in merito alla brevità del termine di comparizione, prendeva attivamente parte al giudizio, rendendo dichiarazioni a discolpa tese a negare l’addebito).
L’eccezione proposta non tiene conto della circostanza che la contestazione del fatto addebitato, seppure nei termini sopra descritti, esiste in quanto questo è descritto nei suoi estremi essenziali, quanto alla condotta e il luogo di realizzazione, pur se con i segnalati errori quanto alle date.
Inoltre, non vi è mancanza della comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina perché questa, in realtà, vi è stata, come risulta dal verbale del Consiglio di disciplina nel quale si dà atto che il detenuto aveva rifiutato di presentarsi davanti al Consiglio, a fronte della convocazione all’Ufficio comando davanti al Direttore e da parte del Comandante, aggredendo, anzi, verbalmente sia Direttore che Comandante (cfr. p. 7).
Dunque, si ricava, da quanto verbalizzato, che COGNOME non ha partecipato alla seduta alla quale era stato convocato, non perché ignorasse data, luogo e ora della convocazione, ma per la scelta di non partecipare, manifestata attraverso il verbalizzato rifiuto.
In ogni caso, come notato dal Tribunale, le dedotte nullità non sono assolute e insanabili, ma sono di ordine generale o relative, dunque sottoposte al regime di deducibilità di cui all’art. 182, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
Tale approdo ermeneutico consegue all’estensione al procedimento disciplinare delle norme in materia di nullità degli atti processuali (attesa la pacifica connessione funzionale tra il medesimo e il procedimento giurisdizionale di reclamo); estensione che non può essere circoscritta ai soli aspetti strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità del procedimento e di validità dell’atto avente natura decisoria che lo conclude), ma deve essere estesa, per ragioni di complessiva tenuta sistematica, anche agli aspetti funzionali che attengono alle regole generali in materia di deducibilità del vizio. Nondimeno, come già osservato, dall’applicazione, al procedimento disciplinare, delle disposizioni in materia di nullità processuale, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vann ricordate le disposizioni dettate dall’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell’attività processuale cui essa si riferiva.
1.4. GLYPH Il quarto motivo è inammissibile per genericità.
Il ricorrente sostiene che nessuna motivazione veniva riportata nella comunicazione dell’irrogazione della sanzione.
Tuttavia, il Tribunale rimarca che la motivazione della sanzione disciplinare è riportata nel verbale del Consiglio di disciplina, anche se non notificato, ratio decidendi con la quale il motivo di ricorso non si confronta specificamente. Del resto, gli atti del procedimento, compreso il contenuto del verbale, erano noti al detenuto e al suo difensore tenuto conto che vi è stata impugnazione, con il reclamo, al Tribunale di sorveglianza e che, dunque, il contenuto sia della sanzione disciplinare, sia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza erano noti o, comunque, conoscibili attraverso l’esame degli atti.
1.5. GLYPH Il quinto motivo è infondato.
La dedotta mancanza di contestazione disciplinare da parte del Direttore, perché intervenuta ad opera del Comandante non produce gli effetti prospettati dal ricorrente.
Il Collegio osserva, in sintonia con l’indirizzo di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, COGNOME, Rv. 240935 – 01; Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, COGNOME, Rv. 239512 – 01), che la contestazione di cui al d. P. R. n. 230 del 2000 art. 81, comma 2, è atto spettante al Direttore ma ciò non esclude la possibilità di delega della sua comunicazione formale all’interessato. Infatti, l’attività che non è delegabile resta quella della redazione dell’atto.
Del resto, si tratta di eccezione che doveva essere proposta davanti al Consiglio di disciplina, diversamente, invece, opera la previsione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
1.6. GLYPH Il sesto motivo è infondato.
Il ragionamento svolto dal ricorrente, secondo il quale la contestazione dei tre addebiti – cioè aver rivolto all’operatrice la parola “secondino” nonché l’aver accusato questa di impedire il normale accesso ai colloqui telefonici con il difensore, nonché di aver stilato una relazione falsa – non integra infrazione del regolamento non può essere condiviso.
Il Tribunale di sorveglianza, invero, indica, con ragionamento ineccepibile, perché immune da illogicità manifesta, (cfr. p. 9) che i fatti oggetto di contestazione sono condotte che integrano, in sé, violazione del regolamento esecutivo e che, in sostanza, la deduzione difensiva attiene alla negatoria del merito della contestazione medesima, non alla riconducibilità di questa alla previsione di cui all’art. 77 R. E.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M. GLYPH (
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore