Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45202 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato a BOLOGNA il 22/10/2001
avverso l’ordinanza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette higaig le conclusioni del PG i H GLYPH ZO9 i ettl kirL due/00 4 A, UVi-ke.A, ( e ) eak
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta, nell’interesse di Sow Ganda (CUI CODICE_FISCALE), di ritenere, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, la sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in ordine ai fatti giudicati con la sentenza n. 439 del 2020, con la quale è stata applicata all’imputato la pena di anni due, giorni ventisei di reclusione ed euro 889 di multa, relativamente al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 628, primo e terzo comma, cod. pen.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME affidando le proprie doglianze a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione dell’ad, 666, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello in funzione di giudice dell’esecuzione adottato un provvedimento di inammissibilità de plano, senza fissazione di udienza camerale, con violazione, altresì, dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
La decisione è stata adottata senza fissazione dell’udienza camerale nonché senza la verifica del contenuto della memoria difensiva, tempestivamente depositata in data 22 maggio 2024.
Il provvedimento, a parere del ricorrente, viola l’art 666, comma 2, cod. proc. pen, ricorrendo la possibilità di decidere senza l’instaurazione del contraddittorio soltanto in caso di palmare evidenza dell’inammissibilità della domanda che non deve richiedere alcun giudizio di merito, apprezzamento discrezionale, né implicare la soluzione di questioni controverse.
Si richiamano precedenti di legittimità (tra cui Rv. 273714), secondo i quali il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano soltanto qualora l’istanza sia priva dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali.
Si eccepisce, quindi, la nullità di ordine generale assoluto rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art 628, comma terzo, cod. pen, in relazione all’attenuante del fatto di lieve entità, nonché vizio di motivazione con riferimento ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024.
Il provvedimento impugnato assume che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata, come da dispositivo, ai sensi dell’art.
628, comma terzo, cod. pen., essendo intervenuta la sentenza della Corte costituzionale soltanto nei casi di cui all’art 628, comma primo e secondo, cod. pen.
Si richiama la parte motiva della sentenza della Corte costituzionale citata evidenziando che la questione sottoposta al Giudice delle leggi aveva proprio ad oggetto la sproporzione del trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina impropria, per effetto della mancata previsione di una circostanza attenuante, nel caso in cui il fatto contestato sia di lieve entità.
La pronuncia della Corte costituzionale prende in esame, per il ricorrente, un caso di rapina impropria e la valutazione in ordine all’assenza della previsione di una circostanza attenuante quando i fatti sono di lieve entità.
Inoltre, la motivazione del provvedimento censurato afferma che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata solo rispetto al reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. e che la stessa sentenza della Corte costituzionale, nel richiamare la pena minima di anni cinque di reclusione, aveva voluto confrontarsi con quella di cui agli artt. 628, comma primo e secondo, cod. pen. e non con la fattispecie di cui al comma terzo della medesima norma.
Dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava, secondo la motivazione riportata a p. 7 del ricorso, che il Giudice delle leggi ha affermato che l’inasprimento ha riguardato anche il minimo edittale della fattispecie aggravata, come quella oggetto del giudizio in esame, cioè la rapina commessa da più persone riunite, dove la pena detentiva di anni quattro di reclusione di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. è stata aumentata ad anni quattro e sei mesi per effetto dell’art. 3 della legge 14 ottobre 74 n. 497, poi, a cinque anni di reclusione, per effetto della legge n. 103 del 2017 e, infine, a sei anni di reclusione a norma dell’art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 39 del 2019.
Inoltre, secondo la difesa, l’illegittimità costituzionale dichiarata riguarda sia le ipotesi di rapina propria sia quelle di rapina impropria, indipendentemente dalla previsione di circostanze aggravanti.
Del resto, nel caso in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ritenuta rilevante e, poi, accolta nei termini sin qui illustrati, procedeva proprio per rapina impropria aggravata dalla commissione da parte di più persone riunite.
Sicché, a parere della difesa, la vicenda processuale in esame non riguarda tanto la pena in concreto applicabile quanto, piuttosto, la previsione di una pena, in sé, irragionevole e sproporzionata al fatto.
Si richiama precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 2023 in tema di reato di estorsione aggravata.
2.3.Con il terzo motivo, si solleva ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 87 del 1953 in ordine al procedimento di esecuzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 628, comma primo e terzo, cod. pen., per violazione del principio di ragionevolezza ex art 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di lieve entità della rapina aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. possa applicarsi la circostanza aggravante del fatto di lieve entità.
La questione viene sollevata, in via subordinata, ove non si acceda all’interpretazione costituzionalmente orientata proposta con il secondo motivo, analogamente a quanto già accaduto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., richiamando la sentenza della Corte Cost. n. 120 del 2023 (cfr. p. 12 e ss. del ricorso).
Tanto, tenuto conto che vi sono casi in cui la violenza o minaccia compiute, nel caso di rapina impropria, possono essere anche di modesta portata e l’utilità perseguita di scarso valore in caso in cui si contesti all’imputato l’ipotesi di rapina aggravata.
Sarebbe, dunque, irragionevole il trattamento sanzionatorio in violazione dell’art. 3 Cost. nel caso in cui non si consenta al giudice di irrogare una pena adeguata alla ridotta gravità del fatto e alla lieve lesione del bene giuridico tutelato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Dunque, va disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per il giudizio, statuizione in cui restano assorbiti i residui motivi di ricorso.
Si osserva che l’esame degli atti, necessitato dalla qualità dell’eccezione formulata, ha permesso di acclarare che Giudice dell’esecuzione ha deciso sull’istanza principale, con provvedimento de plano, ma comunque svolgendo valutazioni di merito, giungendo al rigetto della richiesta per effetto di detto esame.
1.2.Ciò premesso, osserva il Collegio che il provvedimento è nullo perché assunto senza fissare il contraddittorio, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. nel senso che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, Sez. 1, n. n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del
16/09/2014, COGNOME Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475).
Invero, non ricorre, nella specie, un caso di inammissibilità della richiesta, da decidere de plano.
Il modello delineato dall’art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice.
Tuttavia, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d’inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano e in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge».
La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).
Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu ()cui/ di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza.
In GLYPH buona sostanza, deve essere data all’istante la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 cod. proc. pen. – dall’art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 9, allorquando si pongano questioni che involgano l’esercizio di discrezionalità valutativa per manifesta infondatezza.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nel censurare (cfr. Sez. 1, n. 23726 del 08/07/2020, COGNOME Rv. 279524 – 01) il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari inammissibile de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di un condannato ove difetti il requisito della manifesta infondatezza e sia necessario, comunque, onde decidere in tal senso, svolgere un accertamento attraverso la specifica verifica di dati storici (nel caso preso in considerazione nel precedente citato, l’istanza era rivolta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, alla rideterminazione della pena irrevocabilmente inflitta al condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della già avvenuta espiazione della pena, istanza ritenuta non manifestamente infondata, in quanto necessitava l’accertamento dell’avvenuto esaurimento del rapporto
esecutivo, in base a interpretazioni non univoche, la cui verifica, comunque, richiedeva lo specifico esame dei dati storici relativi alla posizione giuridica del condannato).
1.3. Orbene, nel caso al vaglio, non ricorre un’ipotesi di manifesta infondatezza dell’istanza originaria rilevabile ictu ocull e nei limiti sin qui delineati, posto che, invero, il Giudice dell’esecuzione ha motivato svolgendo una valutazione di merito, discrezionale, quanto alla ritenuta applicabilità della declaratoria di incostituzionalità al caso al vaglio, giungendo ad escluderla in toto per la contestazione, nel caso in esame, della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen.
Invero, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”. Si tratta di pronuncia che, nel sol della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che in presenza di una fattispecie astratta, connotata da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice d qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, a fronte della pronunciata illegittimità costituzionale, ha valutato di non poter estendere la declaratoria di incostituzionalità, in via generale, a casi in cui è contestata la circostanza aggravante del comma terzo dell’art. 628 cod. pen., dando prevalenza al tenore del dispositivo della sentenza del Giudice delle legge, così esprimendo una valutazione di pieno merito, anche nel senso di reputare non rilevante la circostanza che il caso, all’attenzione del Tribunale di Cuneo in cui era stata sollevata la questione di illegittimità accolta, faceva riferimento al reato di rapina impropria aggravata dal numero delle persone, ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.
2.Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 – 01) al Giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio da svolgersi con l’instaurazione del contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso, in data 1° ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Fresidente