Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18217 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18217 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUZZARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME, tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca, ex art. 673 cod.proc.pen., dell sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in presenza della causa di non punibilità dell’integrale pagamento del debito tributario prima del processo, ai sensi dell’art. 13 comma 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 159.
Deduce con il primo motivo la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 666 comma 3, cod.proc.pen. nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178 e 179 cod.proc.pen.
Il Tribunale a fronte di un’istanza ex art. 666 cod.proc.pen. e in assenza delle condizioni previste dal comma 2, avrebbe deciso de plano senza fissare l’udienza in camera di consiglio per la relativa discussione dandone comunicazione alle parti. Il provvedimento impugNOME sarebbe affetto da nullità di ordine generale in quanto emesso in violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e rappresentanza dell’imputato.
2.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 13 comma 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Premette il ricorrente che nelle condizioni del patteggiamento era riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 13 bis d.Lvo n. 74 del 2000, essendo documentato l’integrale pagamento dei debiti tributari delle sanzioni amministrative degli interessi, che il contribuente aveva effettuato in data 7-8 agosto 2018 e, dunque, prima dell’instaurazione del procedimento penale; che in epoca successiva alla sentenza, che nel frattempo era passata in giudicato, era intervenuta modifica normativa dell’art. 13 secondo comma del d.Lvo n. 74 del 2000 ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 159 del 2019 che aveva introdotto la causa di non punibilità, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 qualor debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, fossero stati estinti mediante integral pagamento anteriore alla notizia del procedimento penale degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso. Argomenta dunque l’estinzione della pretesa tributaria avvenuta ben prima dell’instaurazione del procedimento penale avrebbe
determiNOME il verificarsi di una causa di abrogazione della norma incriminatrice atteso che la scriminante rappresentata dall’integrale estinzione ante processo del debito tributario per effetto del pagamento dell’imposta, sarebbe fattispecie equiparata all’abolitio criminis di cui all’art. 673 cod.proc.pen.. Tale scriminant sarebbe applicabile in forza dell’art. 15 Cost. anche ai fatti pregressi.
In ogni caso, tenuto conto del bene giuridico protetto e della finalità recuperatoria dell’introduzione della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, la causa di non punibilità dovrebbe essere riconosciuta anche nei casi di pagamento del debito tributario anteriormente all’inizio del procedimento penale, ma dopo la formale conoscenza che l’autore abbia avuto di accessi ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. Diversamente opinando ove l’inizio dell’ispezione amministrativa preclude la discriminante ciò verrebbe di fatto scoraggiare il pagamento.
Alla luce di queste considerazioni argomenta il ricorrente che non assumerebbe più rilevanza la spontaneità o meno del pagamento del debito tributario prima dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche o dei procedimenti penali e ci anche in ragione del fatto che il contribuente può accedere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 comma 1 ter d.lgs n. 472/1997, anche dopo la contestazione dell’illecito e dopo la consegna del PVC. In conclusione, secondo il ricorrente le modifiche normative coeve e successive all’introduzione della causa di non punibilità in esame autorizzerebbero a ritenere che la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario opererebbe anche nel caso di pagamento integrale del debito prima del procedimento e che, dunque, debba operare nel caso di specie la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario.
2.3. Con il terzo motivo chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 secondo comma del decreto legislativo 74 del 2000 in relazione all’art. 3 Cost. L’interpretazione letterale della norma condurrebbe a evidente disparità di trattamento tra soggetti coinvolti in fattispecie identiche. E invero gli autori dei reati di cui agli articoli 10 bis e seguenti sarebbero ammessi all non punibilità a fronte dell’estinzione dell’illecito tributario anche dopo la sentenza primo grado, colui che fosse riconosciuto autore del delitto di cui all’art. 2 ci verrebbe invece privato della facoltà di definire la pendenza anche il dopo il mero accesso dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate e quindi astrattamente ancora prima di aver realizzato l’avvenuta commissione dell’illecito. L’ingiusta disparità di trattamento sarebbe evidente, vi è più al cospetto delle modifiche normative sopra evidenziate che addirittura giungono al risultato di premiare l’autore del reato che acceda a un
trattamento tributario agevolato e finanche dopo la sentenza penale di primo grado ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2023.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigett del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al primo e assorbente motivo con cui il difensore eccepisca la nullità dell’ordinanza per mancata instaurazione del contradditorio ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. .
L’art. 666 cod.proc.pen. prevede, al secondo comma, che se la richiesta dell’interessato appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi, il giudice, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato avverso il quale l’interessato può proporre ricorso per cassazione.
Il giudice era tenuto a fissare udienza camerale ai sensi dell’art. 666 comma 3 cod.proc.pen. e ciò in quanto non ricorreva la situazione di “difetto delle condizioni di legge” che consente la decisione de plano.
Questa Corte di legittimità ha affermato, con indirizzo ermeneutico costante che la manifesta infondatezza dell’istanza (o di mera riproposizione di richiesta già rigettata) ricorre nei casi di rilevabilità “ictu oculi” della mancanza di fondament dell’istanza e il difetto delle «condizioni di legge» deve essere inteso, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 – 01; Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, COGNOME, Rv. 237529 – 01).
Poichè la “ratio” del provvedimento “de plano” consiste nella rilevabilità “ictu oculi” della mancanza di fondamento dell’istanza, ne consegue che l’esito della decisione di “rigetto” non è compatibile con il rilievo della manifesta infondatezza dell’istanza.
Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza e tale esito decisorio ha comportato, per stessa ammissione del giudice, la valutazione di questioni di diritto in relazione al “thema probandum” della prospettazione di un’applicazione di una sopravvenuta causa di non punibilità a fronte di un giudicato, questioni per nulla ictu °cui/ manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge, sicchè era dovuta l’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto dall’art. 666, commi terzo e ss. cod. proc. pen..
L’ordinanza impugnata, pronunciata de plano, è affetta dalla denunciata nullità e, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova.
Così deciso il 14/03/2024