Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20019 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20019 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, nel processo a carico di NOMECOGNOME nato a Catania il 07/10/1969;
avverso la sentenza del 25/10/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie con allegati e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 25 marzo 2025, dal difensore dell’imputato resistente, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale territoriale, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. (in Tremestieri, il 22/09/2021), per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata.
Avverso tale decisione, in data 12 novembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciando violazione e falsa applicazione della norma penale ad effetto ingravescente (art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.), perché, trattandosi di vendita a distanza, con utilizzo di sistema informatico telematico, l’aggravante, per quanto costantemente ritenuto dalla Corte di legittimità (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020), deve ritenersi sussistente.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Ancorché siano corretti i richiami alla giurisprudenza di legittimità annotati nel corpo del ricorso proposto dalla parte pubblica, deve prendersi atto che il fatto contestato all’imputato non è più qualificabile come truffa aggravata dalla minorata difesa del deceptus (artt. 640, primo comma, 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), bensì come truffa aggravata dall’uso dello strumento telematico (art. 640, secondo comma, n. 2-ter cod. pen.: al secondo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente numero: «2-ter, se il fatto e’ commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»), in quanto la nuova aggravante speciale (in vigore dal 17 luglio 2024) circoscrive in ambito più limitato la condotta ingravescente precedentemente descritta dall’aggravante comune.
3.2. Ciò posto, poiché ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 640 cod. pen., come da ultimo rinovellato (art. 16, comma 1, lettera t, della legge 28 giugno 2024 n. 90, in G.U. n. 153 del 02/07/2024, in vigore dal 17 luglio 2024: al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter»), l’aggravante, pur sussistente, non determina, a differenza delle altre aggravanti speciali, la procedibilità di ufficio; consegue che il reato contestato, così come aggravato, è, dal 17 luglio 2024, procedibile a querela dell’offeso.
4. La decisione adottata dal Tribunale di Catania, in data 25 ottobre 2024, deve pertanto ritenersi corretta, per quanto imprecisa nella -indicazione della
normativa che già in allora disciplinava la fattispecie ed il regime di procedibilità
del reato, come specificamente aggravato.
5. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile, giacché manifestamente infondato in diritto, sin dalla data della sua proposizione.
6. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso l’il aprile 2025.