Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38768 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha
La COGNOME NOME, nata a Oberhausen (Germania) il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 18/02/2025 della COGNOME di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 febbraio 2025 la COGNOME di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 2 marzo 2023, con la sola esclusione della recidiva reiterata, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 225,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 640, primo comma, cod. pen. e 61, primo comma, n. 7 cod. pen., ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000,00.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod. pen. per mancanza della condizione di procedibilità. Il difensore, considerato che il reato contestato Ł divenuto procedibile a querela a partire dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rileva che la data del commesso reato Ł il 9 luglio 2018 mentre la querela Ł stata presentata il 25 settembre 2020, dunque tardivamente.
2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod. pen. per mancanza dell’elemento costitutivo del reato, integrato dagli artifizi o raggiri. Il difensore argomenta che, nella condotta dell’imputata, non Ł ravvisabile alcun elemento dal quale potere desumere che abbia attuato artifizi o raggiri, destinati a indurre in errore la persona offesa.
2.3. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 640 cod. pen. essendo stata la quantificazione della pena eccessiva, sia in
termini assoluti sia a fronte della limitata offensività del fatto.
2.4. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.5. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 163 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante le precedenti condanne siano risalenti nel tempo, essendo state riportate nel 1990 e nel 1997.
2.6. Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la ritenuta idoneità delle dichiarazioni della persona offesa a integrare la prova della responsabilità dell’imputata oltre ogni ragionevole dubbio, essendo prive di riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso, relativo al dedotto vizio di violazione legge per carenza della condizione di procedibilità del reato contestato, per tardività della querela, Ł manifestamente infondato.
2.1. Il reato di truffa, per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., era procedibile di ufficio.
Infatti, l’art. 8 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 aveva sostituito l’originario terzo comma dell’art. 640 cod. pen. che prevedeva la procedibilità di ufficio in presenza di «un’altra circostanza aggravante» con «la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7» cod. pen.
Successivamente, il reato di truffa Ł diventato procedibile a querela a partire dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 2, comma 1, lett. o) ha soppresso le parole «la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7» cod. pen.
L’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 – modificato dall’articolo 5-bis del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 – reca un’espressa disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità che prevede che, per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto divenuti perseguibili a querela in base agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 150 del 2022, l’ordinario termine per proporre querela (trimestrale: art. 124 cod. pen.) decorre dall’entrata in vigore della riforma , se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato non ancora iscritto (artt. 85, comma 1, e 99-bis, d.lgs. n. 150 del 2022).
Nella originaria versione dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, prima della riformulazione del secondo comma, si prevedeva che per i reati già procedibili d’ufficio per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma fosse stata già esercitata l’azione penale, l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto informare la persona offesa – ricorrendo, se del caso, ad ogni utile ricerca anagrafica – della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine per la sua proposizione sarebbe decorso ‘dal giorno in cui la persona offesa Ł stata informata’ (art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, nell’originaria versione). Tale impostazione ricalcava quella dei precedenti interventi sistematici operati con gli artt. 12 del d.lgs. n. 36 del 2018, 19 della legge n. 205 del 1999 e 99 della legge n. 689 del 1981.
SenonchØ l’art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, ha interamente sostituito il comma 2 dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali.
In seguito alla modifica del citato comma 2 dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, Ł onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro l’ordinario termine trimestrale, da ritenersi decorrente dall’entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022, senza piø diritto alla previa informazione da parte dell’autorità giudiziaria che procede; solo nel caso in cui siano in corso di esecuzione misure cautelari personali, infatti, il legislatore ha mantenuto l’onere in capo all’autorità giudiziaria che procede di cercare la persona offesa, al fine di verificare se intenda coltivare l’animus puniendi e quindi legittimare la prosecuzione dell’intervento cautelare (nuovo comma 2). 2.2. Nel caso in esame viene in rilevo la questione se la manifestazione di volontà punitiva, sebbene espressa attraverso una querela “tardiva” con riguardo alla normativa vigente all’epoca in cui il reato era procedibile d’ufficio, deve essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
Invero, come osservato dalla COGNOME di appello (pag. 3 della sentenza impugnata), al momento della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e del mutato regime di procedibilità, la querela era stata già presentata il 25 settembre 2020.
Il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza che, ai fini della rilevazione della condizione di procedibilità, valorizza la volontà punitiva espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela.
Sul punto Ł stato già condivisibilmente affermato da questa COGNOME che la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691).
Inoltre, Ł stato affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844).
La valorizzazione della volontà punitiva da parte della persona offesa Ł alla base delle pronunzie di questa COGNOME che hanno affermato che la manifestazione di tale volontà non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557).
Tale interpretazione Ł stata condivisa dalle Sezioni Unite che – in tema di regime transitorio di cui all’art. 99, legge 24 novembre 1981, n. 689 e all’art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 secondo il quale, ai titolari del diritto di querela dei reati per i quali Ł stato modificato il regime di procedibilità, deve essere somministrato un avviso per potere esercitare il loro nuovo diritto – hanno affermato che l’avviso non debba essere dato quando
risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato o che l’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell’imputato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273552, par. 3.1 e 3.2. sulla disciplina transitoria contenuta nell’art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 che richiama i principi già indicati da Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, COGNOME, Rv. 154076 in relazione alla corrispondente norma, formulata in termini sovrapponibili, dall’art. 99, legge 24 novembre 1981, n. 689).
Anche la giurisprudenza successiva, con riguardo alla disciplina transitoria relativa ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, che, in caso di procedimento pendente, prevede l’avviso alla parte lesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, pur affermando che ha diritto all’avviso anche la persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all’art. 124 cod. pen., ribadisce il principio secondo il quale non rileva la “tardività” della manifestazione della volontà punitiva quando la stessa non condizionava la procedibilità, non avendo rilievo eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. Invero, si afferma che, con l’introduzione di una disciplina transitoria, si Ł voluto impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della fictio legis e non già a seguito di una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della privata doglianza. Pertanto, Ł al momento dell’entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali “difetti” legati a momenti processuali differenti, in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un’autonoma apertura del termine per proporre l’istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era ex officio. Altrimenti si giungerebbe all’irragionevole risultato di consentire la procedibilità a mere denunzie alle quali Ł poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l’identica valenza di notitia criminis (Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284526; Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, COGNOME, Rv. 283793; Sez.2, n. 48277 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284171; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281465; Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, COGNOME, non massimata sul punto).
Sulla base di questi principi, anche per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in base alla disciplina transitoria introdotta dall’art. 85 del medesimo d.lgs., Ł al momento dell’entrata in vigore della nuova legge che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali “difetti” legati a momenti processuali differenti, in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio introdotto dal legislatore determina un’autonoma apertura del termine per proporre l’istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era, come nel caso di specie, di ufficio.
In linea con tale ratio decidendi, che valorizza la volontà punitiva espressa anche in modo irregolare prima della modifica del regime di procedibilità, deve quindi essere ribadito il principio in base al quale, quando la querela sia proposta “tardivamente” quando il reato era,
in origine, procedibile di ufficio ed Ł divenuto, successivamente, procedibile a querela, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la modifica del regime di procedibilità, con l’introduzione della necessità della querela non osta al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire, quando la stessa sia già stata espressa dalla persona offesa con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente “tardiva”, ma proposta quando non condizionava la procedibilità.
Nel caso in esame, al momento della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e del mutato regime di procedibilità, la querela era stata già presentata il 25 settembre 2020 e la persona offesa si era costituita parte civile all’udienza del 3 marzo 2022.
La decisione della COGNOME di appello Ł conforme alla legge quando valorizza la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa mediante una querela apparentemente tardiva, in quanto presentata in relazione a reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela non era richiesta a fini di procedibilità.
La manifestazione della volontà punitiva manifestata nella querela, apparentemente tardiva in quanto proposta quando la condizione di procedibilità non era richiesta, e nella costituzione di parte civile, tardiva anch’essa dato che può avvenire solo dopo l’esercizio dell’azione penale, Ł legittimamente valorizzabile al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
3. Il secondo e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto non consentiti, essendo proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Premesso che si Ł in presenza di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione, da parte di entrambe le sentenze, dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), si evidenzia come le censure proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
3.1. Le ragioni di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso, in particolare, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, risultano sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla COGNOME distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poichØ imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non Ł volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto del capo di imputazione.
Si Ł dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come Ł noto, dai poteri di questa COGNOME quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali
dal ricorrente ritenute piø adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Dessimone, Rv. 207944).
Nel caso di specie, invero, l’adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite con i motivi di ricorso, con i quali ci si limita a prospettare critiche sulle valutazioni dalla COGNOME d’appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non Ł in alcun modo percorribile in questa sede.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di truffa (pagg. 4-7 della sentenza impugnata e pagg. 6-7 della sentenza di primo grado); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La sentenza della COGNOME territoriale risulta immune da censure deducibili in questa sede, sia quanto alla individuazione del principio giuridico da applicare, sia quanto alle conseguenze in concreto tratte, sulla scorta di quel principio, all’esito di un complessivo esame delle risultanze probatorie.
I giudici di merito hanno condivisibilmente inquadrato l’odierna fattispecie nello schema della truffa contrattuale, ponendo in evidenza la necessità di accertare, per la configurabilità del reato, la sussistenza del c.d. dolo iniziale, in linea con gli insegnamenti di questa COGNOME, secondo cui, in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato Ł costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtø di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277708; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203).
Correttamente Ł stata valorizzata al tal fine la condotta tenuta dalla ricorrente sia prima che dopo la conclusione del contratto, conformemente al principio di diritto che in tema di truffa, afferma che la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, Ł possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 01).
Nella fattispecie, la COGNOME territoriale ha correttamente posto l’accento sulla condotta tenuta dalla ricorrente nella fase precedente alla conclusione del contratto di ‘mandato di consulenza’, allorchØ la stessa, prospettando una situazione non reale, anche mediante la produzione di un’apparenza documentale, assicurava al COGNOME l’accesso a un finanziamento in Albania, e lo induceva in errore, in forza del quale egli si determinava a versare alla società di cui l’imputata era accomandataria una somma di 25.000,00 euro, che altrimenti non avrebbe corrisposto (pag. 5 della sentenza impugnata); la COGNOME di appello ha poi valorizzato la condotta della ricorrente successiva alla conclusione del contratto, quando si sottraeva ad ogni richiesta di chiarimento o di contatto e non si opponeva al recesso del COGNOME dal contratto, con ciò tenendo un comportamento che non sarebbe stato giustificato se ella avesse già effettivamente trattato con istituti di credito ed avesse avuto concrete possibilità
di far ottenere il finanziamento al COGNOME (pag. 6 della sentenza impugnata).
Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sØ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioŁ, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
3.2. Quanto alla asserita manifesta illogicità della motivazione per la ritenuta inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa ad integrare la prova della responsabilità dell’imputata, oggetto del sesto motivo di ricorso, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, COGNOME, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265104). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, COGNOME, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, COGNOME, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la COGNOME d’appello ha ricostruito il narrato della persona offesa COGNOME COGNOME ha confermato il giudizio di attendibilità formulato dal Tribunale, ancorandolo a riscontri di carattere oggettivo rappresentati dalla documentazione in atti («perchØ i documenti in atti, provenienti da La COGNOME, costituiscono un riscontro, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante», pag. 5 della sentenza impugnata), che analizza dettagliatamente alla luce delle dichiarazioni della persona offesa (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).
3.3. La ricorrente, in conclusione, con il secondo e sesto motivo di ricorso, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa COGNOME di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla COGNOME territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito, con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso, relativo al denunciato vizio di violazione di legge per la asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, Ł manifestamente infondato.
In primo luogo, nella fattispecie Ł stata applicata una pena base che si discosta di poco dal minimo edittale (mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa a fronte di un minimo edittale di mesi sei di reclusione euro 51,00 di multa) con conseguente onere motivazionale piø attenuato; questa COGNOME ha, infatti, chiarito che, in tema di determinazione della pena, nel
caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo Ł desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Nella fattispecie, rileva il Collegio che la COGNOME d’appello ha adeguatamente motivato sulla adeguatezza della pena applicata dal Tribunale affermando che «la pena, tenuto conto della forbice edittale, appare adeguata alla gravità del fatto ed anche alla capacità a delinquere del soggetto che emerge dal certificato del casellario giudiziale, dove sono annotate anche le condotte non piø penalmente rilevanti per assegni emessi senza provvista» (pag. 8 della sentenza impugnata).
5. Il quarto motivo di ricorso, relativo al denunciato vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, Ł manifestamente infondato.
Va premesso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
Nella fattispecie, la COGNOME territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputata, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, come la circostanza che «nulla Ł stato corrisposto al COGNOME. COGNOME nel corso degli anni trascorsi dal 2018» (pag. 8 della sentenza impugnata), richiamandosi alla esaustiva motivazione del Tribunale che non ha ravvisato i presupposti per concedere le attenuanti generiche «in difetto di qualsiasi profilo di meritevolezza in grado di giustificarne il riconoscimento» rilevando che «l’imputata non solo non Ł comparsa in dibattimento per spiegare la propria versione dei fatti ma non ha neppure manifestato alcuna forma di resipiscenza o intrapreso condotte anche solo parzialmente riparatorie» (pag. 8 della sentenza primo grado).
6. Il quinto motivo di ricorso, relativo al denunciato vizio di violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, Ł manifestamente infondato.
La concessione della sospensione condizionale della pena Ł preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non Ł stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da
irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045); inoltre, Ł stato chiarito che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena Ł ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poichØ, in caso contrario, l’accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso Ł stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Antonelli, Rv. 278100).
Nel caso in esame, a fondamento della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la COGNOME di appello ha legittimamente addotto la circostanza che la ricorrente ne ha già usufruito due volte in occasione di due precedenti condanne a pena detentiva per delitto (la prima condanna per il reato di truffa commesso nel 1990 e la seconda condanna per il delitto di appropriazione indebita commesso nel 1997, come si evince dalla sentenza impugnata a pag. 7).
7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME