Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:RESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen., per mancanza di querela ritenendo che il Pubblico ministero d’udienza non potesse procedere alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. stante la tardivit della contestazione, intervenuta in un momento successivo al perfezionamento dei termini di improcedibilità del reato.
A sostegno dell’impugnazione deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale avendo il decidente inopinatamente fissato un termine di decadenza per la facoltà del Pubblico ministero di procedere alla contestazione ex art. 517 cod.proc.pen. trattandosi di prerogativa del Pubblico ministero che non prevede alcuna delibazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é infondato.
1.1.Va premesso che la fattispecie contestata all’odierna imputata (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell’art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i reat perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.
Va fatto altresì richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali l’accertato difetto – originario o sopravvenuto – di una
condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto, comportando quindi l’obbligo in capo al giudice, ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., di dichiarare l’immediata improcedibilità dell’azione penale (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 245163; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265098).
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (e di improcedibilità o improseguibilità, è in effetti uno snodo cruciale della presente vicenda e sul punto va ricordato che la norma richiamata assolve ad una duplice funzione: se la prima è quella di favorire l’imputato innocente (o comunque da prosciogliere) la seconda, non meno pregnante è quella di agevolare in ogni caso l’exitus del processo, ove non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato. L’art. 129 cod. proc. pen. rappresenta, sul versante processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale (co SS.UU. 27 febbraio 2002 n. 17179, Rv. 221403). Tale declaratoria imposta come immediata è ispirata al principio di economia processuale, strettamente legato alla finalità, presidiata dall’art. 111 Cost., della ragionevole durata d procedimento penale.
Il contrasto sopra delineato in tema di contestazione di aggravante che ampli i termini di prescrizione, allorché la stessa sia già maturata ha fatto si che con ordinanza dell’Il aprile 2023 la 5° sezione di questa Corte, rilevando il contrasto interpretativo aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite che in data 28 settembre 2023 (allo stato è nota solo la notizia di decisione, v. informazione provvisoria n. 13/2023, nella causa iscritta al N.RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO), hanno adottato una soluzione negativa, al quesito così riformulato : Se ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Tale decisione conforta indubbiamente la soluzione qui adottata, in consapevole contrasto, per quanto si è sin qui detto e si rileverà nel prosieguo, con una recentissima decisione della Sezione feriale di questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (anche in questo caso è nota allo stato la sola notizia di decisione (n. 1 del 23 agosto 20.23, P.M.T. in proc. Bonaccorso C., secondo cui il PM ha non la mera facoltà bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente contestato, e non
ostando, in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti). Sulla scorta di quanto fin qui esposto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 12.10.2023