Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4079 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4079 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TRESCORE BALNEARIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto di energia elettrica, c l’aggravante del mezzo fraudolento e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Ritenuto che il motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazion quanto alla mancata valutazione delle condizioni di procedibilità del reato contestato – è fondat
Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcun passaggi.
Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ric taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su c esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art.625 n.2 cod. pen. riconosciute dai Giudici di merito, non rientra nell’elencazione della norma di nuovo conio. Infa benché dal capo di imputazione potesse, in astratto, evincersi la sussistenza della circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, di cui all’art.625 n.7 cod. pen., tale aggrava non è stata ritenuta dal Tribunale, cosicché la Corte d’Appello non POTEVA riconoscerla di propria iniziativa. Ne consegue che il reato, così come ritenuto nella sentenza di primo grado, è improcedibile per difetto di querela.
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità – questo il secondo snodo del ragionamento – trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di a interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell’altra, il regime di procedi dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanzi processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatt rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governat dalla norma di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all’art. 642 cod. pe secondo cui l’esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il O regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reat
commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 de 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla “nuova” irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, COGNOME, Rv. 209188 circa l’irretroattività della procedibilità di u per i reati di violenza sessuale prevista dall’art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273552-01, § 5.
Calato il principio nell’odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 15 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato all’imputato.
Ne consegue che l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela..
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 17/12/2025.