Procedibilità Reato Danneggiamento: Come la Riforma Cartabia Cambia le Regole
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3082 del 2024, offre un importante chiarimento sulla procedibilità reato danneggiamento alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. Il caso analizzato dimostra come una modifica legislativa successiva possa rendere inammissibile un ricorso che, al momento della sua presentazione, appariva fondato. La Suprema Corte ha infatti stabilito che, a seguito del D.Lgs. n. 150/2022, il reato di danneggiamento è divenuto procedibile a querela, modificando radicalmente il quadro normativo precedente.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di danneggiamento (art. 635, comma 1, c.p.). La decisione del giudice di primo grado si basava sull’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa e sulla relativa accettazione da parte dell’imputato, eventi che avevano estinto il reato.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo un punto cruciale.
L’Impugnazione e la Tesi della Procura Generale
Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale aveva errato. Il fatto, infatti, era stato commesso “con minaccia”, circostanza che, secondo la normativa all’epoca vigente, rendeva il reato di danneggiamento procedibile d’ufficio. La procedibilità d’ufficio implica che l’azione penale debba essere esercitata dallo Stato a prescindere dalla volontà della persona offesa. Di conseguenza, la remissione della querela sarebbe stata del tutto irrilevante e il processo avrebbe dovuto proseguire.
La tesi della Procura era, in punta di diritto, corretta sulla base della legge in vigore al momento della sentenza di primo grado.
La Decisione della Cassazione e l’Impatto sulla Procedibilità Reato Danneggiamento
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede in un errore di valutazione del Procuratore, ma in un evento successivo e decisivo: l’entrata in vigore, il 30 dicembre 2022, del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”).
Questa riforma ha modificato in modo sostanziale il regime di procedibilità per il reato di danneggiamento previsto dall’art. 635 c.p., trasformandolo in un delitto procedibile quasi esclusivamente a querela di parte.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione sul principio del favor rei applicato alla successione di leggi penali nel tempo. La nuova normativa, introducendo un regime di procedibilità più favorevole all’imputato (da d’ufficio a querela), doveva essere applicata retroattivamente al caso in esame.
La Riforma Cartabia ha previsto che il danneggiamento rimanga procedibile d’ufficio solo in casi eccezionali e tassativi, come quando il fatto è commesso “in occasione del delitto previsto dall’art. 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”. Nessuna di queste eccezioni era applicabile al caso di specie.
Di conseguenza, la remissione di querela, che secondo la vecchia legge era irrilevante, è divenuta, per effetto della nuova legge, un fatto giuridico pienamente efficace e idoneo a estinguere il reato. Il ricorso del Procuratore Generale, pur corretto al momento della sua proposizione, è stato superato dalla nuova legge, diventando così “manifestamente infondato” in via sopravvenuta.
Conclusioni
Questa sentenza è emblematica perché illustra l’impatto diretto delle riforme legislative sui procedimenti in corso. La decisione della Cassazione sottolinea un principio fondamentale: una modifica normativa che rende un reato procedibile a querela ha effetto retroattivo se più favorevole all’imputato. Ciò significa che anche un ricorso legalmente ineccepibile al momento della sua presentazione può essere dichiarato inammissibile se, nel frattempo, la legge cambia a vantaggio dell’accusato. Per gli operatori del diritto, ciò comporta la necessità di una costante attenzione all’evoluzione normativa, che può modificare radicalmente l’esito di un giudizio.
Come ha influito la Riforma Cartabia sulla procedibilità del reato di danneggiamento?
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha trasformato il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) in un delitto perseguibile a querela di parte, salvo poche eccezioni specifiche (come quando il fatto è commesso in occasione di interruzione di un servizio pubblico o se la vittima è incapace).
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile, nonostante fosse corretto secondo la legge precedente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “sopravvenuta manifesta infondatezza”. L’entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha reso il reato procedibile a querela, ha reso la remissione della querela un atto valido ed efficace per estinguere il reato, facendo venir meno il presupposto giuridico su cui si basava il ricorso.
Cosa significa che un reato è procedibile a querela di parte?
Significa che lo Stato può iniziare un procedimento penale contro il presunto colpevole solo se la persona offesa dal reato presenta una specifica richiesta in tal senso, chiamata “querela”. In assenza di querela, o in caso di suo ritiro (remissione), l’azione penale non può essere iniziata o proseguita.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3082 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a CARAFFA DI CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il 23/11/2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 635 comma 1 c pen., come da riqualificazione del fatto operata dal pubblico ministero, perché il reato è esti per intervenuta remissione di querela ed accettazione della remissione da parte dell’imputato.
A sostegno del ricorso, ha dedotto che la riqualificazione correttamente operata dal pubblico ministero, trattandosi di fatto commesso “con minaccia”, anche di morte, in alcun modo poteva incidere sulla procedibilità dell’azione penale, stante la procedibilità di ufficio del r danneggiamento in tutte le fattispecie previste dall’art. 635 cod. pen., anche a seguito del modifica normativa di cui al D. Lgs. n. 7 del 15/1/2016.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta in data 15/9/2023 con la quale ha chiesto il rigetto del ricors
Il ricorso è inammissibile per la sua sopravvenuta manifesta infondatezza, conseguente all’entrata in vigore il 30/12/2022 del D. Lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, in virtù del qua reato ex art. 635 cod.pen.., è diventato perseguibile a querela di parte con la sola eccezione d fatti commessi “in occasione del delitto previsto dall’art. 331 ovvero se la persona offesa incapace, per età o per infermità”, eccezione in alcun modo configurabile nel caso in esame.
Ne consegue la sopravvenuta rilevanza dell’intervenuta remissione di querela della persona offesa, già valorizzata – seppur allora erroneamente – dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside e