Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3201 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3201 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportato alla requisitoria depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha esposto i motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento, nonché l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che si è associato alle argomentazioni svolte dal codifensore e ha insistito per raccoglimento del ricorso; nell’interesse di NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per raccoglimento;
(
é
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia resa il 20 maggio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Milano (all’esito di giudi abbreviato): ha rideterminato in mitius le pene principali inflitte agli imputati; ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al COGNOME” revocato le pene accessori dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale nei confronti di imputati: dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; ed ha confermato nel resto prima decisione che – per quel che qui rileva – ne aveva affermato la responsabilità per il deli di associazione per delinquere e di numerosi reati fine (furti aggravati, anche tentati; violaz della disciplina in materia di armi, riciclaggio e soppressione di atti veri), commess esecuzione del medesimo disegno criminoso, aveva loro concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizi di equivalenza, con le conseguenti statuizioni civili, segnatamente i favore di RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse di tutti gli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui a comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sono stati denunciati:
(primo motivo) il vizio di motivazione, in particolare, poiché difetterebbe «o autonoma e adeguata motivazione della vicenda processuale», segnatamente con riguardo alla prova della penale responsabilità dei ricorrenti;
(secondo motivo) la violazione della legge penale, in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela per i delitti di furto in imputazione ex art. 624, comma 3. cod. pen, come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, norma più favorevole da applicarsi nella speci in particolare alla luce del difetto della querela ovvero della presenza di una «querela ora senza la volontà di penale punizione da parte della persona offesa» (per i reati elencati ricorso), deducendo che il difetto della condizione di procedibilità prevarrebbe su eventua cause di inammissibilità del ricorso (purché tempestivamente proposto).
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato articolato un unico motivo, con il qual in maniera consimile al secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME – è stata prospettata la violazione della legge penale alla luce del mutato regime di procedibili per il delitto di furto, adducendone la rilevabilità in questa sede (in ossequio alla giurisprud di legittimità e, anzitutto, ai princìpi posti dalle Sezioni Unite) salvo il caso di ricorso ricorrendo in parte qua pure un’ipotesi di pena illegale, e segnatamente elencando i capi di impugnazione in relazione ai quali difetta la querela.
2.3. Anche nell’interesse di NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso, è stata denunciata l’improcedibilità dei reati a lui contestati (secondo l’elenco riportato nel ricor fronte della già richiamata novella, allegando che da essa conseguirebbe sia la necessità di rideterminare le pene, sia l’annullamento delle statuizioni civili e la caducazione della confi per sproporzione disposta nei confronti dell’imputato.
2.4. Nell’interesse di NOME COGNOME è stata denunciata la violazione della legge penale, in termini analoghi a quanto dedotto dai coimputati alla luce dell’entrata in vigore del d. 150/2022 e richiamando la giurisprudenza di legittimità, in particolare relativa all’applicazi della pena su richiesta (i cui princìpi dovrebbero applicarsi anche nella presente ipotesi concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.). Segnatamente, è stata prospettata:
(primo motivo) la mancanza di querela per i delitti di furto elencati dal ricorren deducendo che per essi non vi è stata costituzione di parte civile, se non per quelli di cui ai c 4, 30 e 94 (in relazione ai quali è stata pure avanzata la censura);
(secondo motivo) la mancanza di un’idonea richiesta punitiva nelle querele relative ai capi pure indicati in ricorso.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE ha presentato memoria, nonché conclusioni e nota spese, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi e confermare la condanna degli imputati al risarcimento dei danni; in particolare, ha negato che nella specie possa far applicazione del mutato regime di procedibilità, in ragione dell’inammissibilità de impugnazioni; e, in ogni caso, ha dedotto la presentazione della querela da parte dell’ente ne termine previsto dall’art. 85, comma 1, d. Igs. 150/2022, oltre al fatto che esso si era costituito parte civile (segnatamente, per i reati di cui ai capi 1, 4, 30, 32, 42, 94, 96).
All’udienza del 13 luglio 2023, raccolte le conclusioni delle parti, si è disposto il a nuovo ruolo del procedimento «demandando alla cancelleria di richiedere al giudice del merito se negli atti del processo in suo possesso risulti presente la querela relativamente ai re divenuti procedibili a querela di parte». Gli atti in discorso sono stati trasmessi a questa Co
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prospettazione dei ricorrenti è fondata limitatamente ai reati di furto per i qual seguito della novella a mente del d. Igs. 150/2022 difetta la condizione di procedibilità, termini di seguito chiariti. I ricorsi sono inammissibili nel resto.
Al fine di provvedere deve osservarsi che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; cfr. pure Sez n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Purtuttavia, nel caso di specie, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (in data 20 dicembre 2022) resa a seguito della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. dei ricorrenti il regime di procedibilità per il delitto di furto è mutato in forza dell’art. 2, comma 1, lett. 10 ottobre 2022, n. 150: difatti, a mente dell’art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo og vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tut d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna de circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose espost alla pubblica fede, e 7 bis)»; e di tale novella deve tenersi conto (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Tanto premesso, deve rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché ha prospettato una censura non consentita avverso la sentenza resa a seguito della richiesta ex art. 599-bis cit., il che esime dal rimarcarne la patente genericità.
3. I rimanenti motivi – che, come esposto, hanno denunciato il difetto di procedibilità ragione della novella -, tenuto conto degli atti trasmessi a questa Corte e fermo restando ch per i reati procedibili a querela per cui RAGIONE_SOCIALE si è costituita parte civile comunque espressa ritualmente dalla persona offesa la volontà che si proceda (cfr. Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01: «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’u divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, no richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; cfr. pure, in relazione a quanto a suo tempo disposto dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, con argomentazioni che valgono anche in relazione alla recente novella, Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, NOME, Rv. 277432 – 01), sono fondati limitatamente alle ipotesi di furto, aggravate ex art. 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., di cui ai capi 12), 14), 16), 18), 20), 24), 26), 28), 36), 38), 40), 44), 52), 56), 58), 64), 68), 70), 76), 80), 86), 90), 92), 98), 106), 108), 110), 114), 120), 123), 133), 137), in ordine ai quali, in effetti, non consta la presentazione della querela. Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ad essi, atteso che nella determinazione della pena inflitta per tutti gli imputati è stato ritenuto più grave il delitto di cui al capo 3. della dunque, non occorre annullare la pronuncia nella sua interezza per consentire una
riformulazione del concordato (cfr. Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Ry. 273936 – 02); la medesima sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
In relazione ai rimanenti reati, pure oggetto della censura, i ricorsi sono inammissibi poiché manifestamente infondati in quanto per essi vi è la condizione di procedibilità ovvero perché si tratta di reati procedibili d’ufficio (come il reato in materia di esplosivi di cui 142 menzionato nel ricorso del COGNOME, i reati in materia di armi ed esplosivi di cui ai capi 13 134, 138 e quello contro la fede pubblica di cui al capo 132 menzionati nel ricorso di COGNOME e COGNOME).
Mette conto segnalare che, in relazione ai reati commessi in pregiudizio di RAGIONE_SOCIALE, non ha alcuna efficacia la rinuncia al ricorso da parte della difesa (cfr. verb dell’udienza del 13 luglio 2023), per la dirimente considerazione che:
«la rinuncia all’impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e fa processuali già acquisiti, compete solo all’imputato o al difensore munito di procura speciale, difetto della quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi ricorso, atto che incide sull’onere di motivazione del giudice dell’impugnazione»; e «la rinunc ai motivi riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso e va tenuta distinta dalla rinuncia parziale, concernente un intero capo o punto della decisione» (Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, Giorgi Rv. 281609 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 2016, Celso Rv. 266244 – 01);
nel caso in esame non consta il rilascio della necessaria procura speciale per la rinuncia, che ha avuto ad oggetto non un motivo di ricorso ma l’impugnazione relativa ai capi della sentenza relativi ai reati in discorso.
Infine, il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile nella parte in cui ha assunto che dall’improcedibilità dei reati consegua:
l’annullamento delle statuizioni civili, alla luce di quanto appena esposto a proposit della costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE oltre che della patente assertività in parte qua del ricorso;
la caducazione della confisca per sproporzione disposta nei confronti del medesimo imputato, bastando al riguardo osservare l’evidente genericità del ricorso (che nulla ha dedotto sulla quantificazione del profitto per il quale è stata proposta la censura e per il quale si ch l’annullamento della sentenza rispetto a quanto complessivamente confiscato).
In ragione della soccombenza nei confronti della parte civile RAGIONE_SOCIALE, g imputati devono essere condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall’ente nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 12), 14),16), 18),20), 24), 26), 28), 36), 38), 40), 44), 52), 56), 58), 64), 68), 70), 76), 80), 86), 90), 9 106), 108), 110), 114), 120), 123), 133), 137) per essere i reati improcedibili per mancanza d querela; annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, ch liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 19/10/2023.