Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di condanna per il reato di furto aggravato;
Come sostenuto dalla parte ricorrente, il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito – ex art. 625 comma 1 n. 2 non rientra, infatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio;
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interven legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell’altra, il regime di procedibilità d reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di L n reato deve essere governato dalla norma di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all’art. 642 cod. pen.) secondo cui l’esistenza della condizione di procedibilità, i precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla “nuova” irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, COGNOME, Rv. 209188 circa l’irretroattività della procedibilità di ufficio pe reati di violenza sessuale prevista dall’art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273552-01, § 5.
Calato il principio nell’odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitatc al ricorrente.
Da tanto discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.