Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli – per quel che qui rileva – ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto aggravato di furto di energia elettrica.
Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati, con separati atti, con i quali è stato articolato i medesimo ordine censure per il tramite di due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati dedotti;
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità degli imputati e al mancato proscioglimento di essi per difetto della condizione di procedibilità (primo motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il solo COGNOME, della sospensione condizionale della pena (secondo motivo).
Nell’interesse degli imputati è stata depositata memoria: di essa, tuttavia, non deve tenersi conto poiché presentata il 19 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 01).
Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Invero:
è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell’art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»;
nel caso in esame non può dirsi contestata alcuna delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. che determina la procedibilità d’ufficio, poiché il capo di imputazione riporta soltanto il detto n. 7 dell’articolo appena citata e la descrizione del fatto non fa riferimento a nessuna delle ipotesi da esso contemplate, limitandosi a indicare solo l’oggetto materiale del reato (l’energia elettrica) e la persona offesa (RAGIONE_SOCIALE); inoltre, la sentenza di primo grado non ha in alcun modo esplicitato quale tra le dette ipotesi ha ritenuto; ragion per cui, la sentenza di secondo grado, resa all’esito dell’appello interposto dagli imputati, erroneamente ha affermato che nella specie sia stata contestata e ritenuta la
commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio da cui consegue la procedibilità d’ufficio per il reato;
nella specie, non può dirsi rituale la querela sporta dai tecnici verificatori dell’RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME e NOME COGNOME), che non risultano legittimati a sporgerla per l’ente.
Ne deriva che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso il 28/02/2024.