Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37941 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 954/2025
NOME COGNOME
UP – 21/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dalla Consigliera NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per l’annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità; udito, altresì, l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in sostituzione per delega scritta degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria, entrambi per COGNOME NOME e COGNOME NOME, nell’interesse dei quali si è riportato ai motivi e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti penalmente responsabili del furto pluriaggravato (ai sensi degli artt. 61 n. 5, 625 nn. 2 e 7, cod. pen.) di alcune canalette di rame, per una lunghezza di 10 metri, adibite alla raccolta dello scolo delle acque piovane, delle quali si erano impossessati, in orario notturno, dopo averle staccate dalla loro sede, posta sul tetto di un’abitazione privata (in Reggio Calabria, 11 marzo 2007), rigettando i gravami di analogo contenuto, con i quali la difesa aveva contestato l’affermazione di responsabilità e la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, nonché il trattamento sanzionatorio, asseritamente improntato a eccessivo rigore, invocando l’attenuante della speciale tenuità del danno e l’esclusione della recidiva.
Il difensore degli imputati ha proposto ricorsi con separati atti di analogo contenuto, con i quali ha formulato tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale, sostanziale e processuale, in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato. Nella specie, secondo gli assunti difensivi, non ricorrerebbero le aggravanti contestate, di talché, a seguito della novella legislativa di cui alla riforma Cartabia, il reato sarebbe divenuto punibile a querela, mai interposta dalla persona offesa.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., alla stregua del valore esiguo della cosa sottratta, il criterio soggettivo (condizioni economiche della persona offesa) avendo valore solo sussidiario.
Con il terzo, infine, ha dedotto violazione della legge penale, sostanziale e processuale, in relazione al diniego delle generiche, avendo i giudici di merito valorizzato un comportamento non collaborativo, ricondotto dalla giurisprudenza alle dichiarazioni mendaci, nei confronti di imputati rimasti contumaci per tutto il processo.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere proseguita, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243, che ha modificato l’art. 624, comma 3, cod. pen., così rendendo il reato in esame
procedibile a querela di parte. L’art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare d isposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Nella specie, peraltro, neppure la ricorrenza di plurime aggravanti e, tra queste, quella di cui all’art. 625 comma 7, cod. pen., rende il reato procedibile d’ufficio, non versandosi nelle ipotesi specifiche per le quali il legislatore ha mantenuto la procedibilità d’ufficio.
In atti, infine, è presente un verbale di denuncia in data 14/03/2007, sporta da COGNOME NOME, figlia della usufruttuaria dell’immobile a cui servizio erano poste le canalette sottratte, dal quale non si evince alcuna volontà di punizione dei colpevoli nel senso fissato dalla giurisprudenza, né tale volontà emerge aliunde dalla sentenza impugnata (Sez. 4, n. 7532 del 05/12/2018, dep. 2019, Farago, Rv. 275128 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Baia, Rv. 277801 – 01).
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, stante il difetto di querela della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato non é procedibile per difetto di querela.
Così è deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME