Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21662 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MANFREDONIA il 01/02/1961
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 24 dicembre 2021, il Tribunale di Foggia aveva condannato NOME COGNOME per il reato di furto, aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose, per essersi impossessato di una rilevante quantità di gas, sottratta all’ente erogatore e destinata ad alimentare il forno della sua attività commerciale.
Con sentenza del 25 marzo 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale ha rigettato la congiunta richiesta delle parti di prosciogliere l’imputato per mancanza della querela, divenuta necessaria a seguito del mutamento del regime di procedibilità, realizzato con la riforma Cartabia, ritenendo che fosse contestata in fatto l’aggravante della destinazione del bene sottratto alla soddisfazione di un pubblico servizio, che rendeva il reato procedibile d’ufficio.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il suo difensore di fiducia.
2.1. Il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello di ritenere contestata in fatto l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e quella conseguente di ritenere il reato procedibile d’ufficio.
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità.
3.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 202 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7-bis.
In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,
cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
3.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; non risulta che, nel termine previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa abbia presentato querela.
3.3. La circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto alla soddisfazione di un pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico – sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “pubblico servizio” che si basa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all’oggetto sottratto.
Come già affermato da questa Corte, tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione non formale, che, però, deve essere configurata in maniera tale da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività e diretto a vantaggio del stessa. Con specifico riferimento alla sottrazione di energia elettrica, la circostanza aggravante può così ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata «una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.).
Nel caso in esame, però, nell’originaria imputazione, ferma l’assenza di una contestazione formale, non era neppure rinvenibile alcuna locuzione o perifrasi che potesse indurre a ritenere contestata, seppur in maniera non formale, la circostanza aggravante in esame. Nell’imputazione, infatti, vi era il mero riferimento alla sottrazione di gas e mancava qualsiasi riferimento al fatto che, nel caso specifico, esso fosse destinato al servizio di un interesse della collettività e diretta a vantaggio della stessa.
Va osservato che il riconoscimento dell’aggravante (che rende il reato procedibile di ufficio, in base al nuovo testo dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dal d. Igs. n 150 del 2022) è illegittimo anche sotto diverso profilo.
Invero:
– il Tribunale ha dichiarato l’imputata colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante della violenza sulle cose;
– la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall’imputato, il pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza della
ulteriore aggravante (destinazione della cosa a pubblico servizio), di fatto contestata, ma non riconosciuta dal Tribunale;
– in assenza di impugnazione del pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251
del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza di primo grado concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle
riconosciute dal Tribunale;
– pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod.
proc. pen., la Corte di
appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, riconoscendo
l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso, il 14 maggio 2025.