Procedibilità furto aggravato: la Cassazione fa il punto post-Cartabia
La recente Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per molti reati, tra cui il furto, introducendo la necessità della querela di parte. Tuttavia, restano delle eccezioni importanti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per fare chiarezza sulla procedibilità del furto aggravato, confermando quando l’azione penale possa ancora partire d’ufficio e ribadendo il valore della costituzione di parte civile.
Il caso in esame: un ricorso per difetto di procedibilità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato ai danni di una società di distribuzione del gas. L’imputato lamentava unicamente il difetto della condizione di procedibilità. A suo dire, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il reato sarebbe diventato procedibile solo a querela della persona offesa, querela che in questo caso non era stata formalmente presentata.
La questione sulla procedibilità del furto aggravato
Il cuore della questione legale ruota attorno all’interpretazione delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia e alla loro applicazione al delitto di furto, specialmente quando connotato da specifiche circostanze aggravanti.
La Riforma Cartabia e il regime della querela
La riforma ha esteso il regime di procedibilità a querela al furto semplice (art. 624 c.p.) e a molte delle sue forme aggravate. L’obiettivo del legislatore è stato quello di deflazionare il carico giudiziario, riservando l’azione d’ufficio ai casi ritenuti di maggior allarme sociale. Questo cambiamento ha generato dubbi interpretativi riguardo a quali specifiche aggravanti facciano ‘resistere’ il regime di procedibilità d’ufficio.
L’eccezione per le aggravanti specifiche
Il ricorso dell’imputato si è scontrato proprio con una di queste eccezioni. Nel caso di specie, il furto era stato contestato con le aggravanti previste dall’articolo 625, comma 1, numeri 5 e 7-bis, del codice penale. Quest’ultima, in particolare, riguarda i furti commessi su componenti di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici.
La decisione della Cassazione sulla procedibilità furto aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, sulla base di due argomentazioni dirimenti che chiariscono in modo netto i confini della procedibilità del furto aggravato.
Il valore della costituzione di parte civile
Come secondo argomento, la Corte ha aggiunto un’osservazione fondamentale, richiamando un suo consolidato orientamento. Anche qualora il reato fosse stato procedibile a querela, la costituzione come parte civile della società danneggiata sarebbe stata sufficiente a manifestare la volontà punitiva. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela, poiché esprime in modo inequivocabile l’intenzione della vittima di ottenere giustizia e di vedere perseguito l’autore del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state lineari e ineccepibili. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che l’articolo 624, comma 3, del codice penale, nel testo modificato dalla Riforma Cartabia, prevede esplicitamente che si proceda d’ufficio se ricorre, tra le altre, la circostanza aggravante di cui all’articolo 625, n. 7-bis. Nel caso specifico, essendo stata contestata proprio tale aggravante, il reato conservava la sua originaria procedibilità d’ufficio, rendendo del tutto irrilevante l’assenza di una querela formale. L’argomento del ricorrente era quindi palesemente errato in punto di diritto. 
In secondo luogo, la Corte ha voluto rafforzare la sua decisione con un principio di carattere più generale, applicabile a tutti i reati divenuti procedibili a querela dopo la riforma. L’atto di costituirsi parte civile, finalizzato a ottenere il risarcimento del danno in sede penale, contiene implicitamente ma chiaramente la volontà punitiva della persona offesa. Non sono necessarie formule sacramentali; ciò che conta è la manifestazione di volontà, e la costituzione di parte civile ne è una delle espressioni più forti. Questa argomentazione rende superfluo ogni ulteriore dibattito sulla necessità di un atto formale di querela quando la vittima partecipa attivamente al processo per far valere le proprie ragioni.
Le conclusioni
L’ordinanza della Cassazione assume un’importante valenza pratica. Essa conferma che, nonostante l’ampliamento del regime di procedibilità a querela, il furto commesso ai danni di infrastrutture e servizi pubblici continua a essere perseguito con fermezza dallo Stato, data la sua intrinseca gravità e l’impatto sulla collettività. La decisione ribadisce un principio di garanzia per le vittime di reato: la loro volontà di ottenere giustizia, manifestata attraverso la costituzione di parte civile, è sufficiente per attivare e sostenere l’azione penale nei casi in cui la legge lo richiede. Infine, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da monito contro la proposizione di ricorsi basati su argomentazioni palesemente infondate, contribuendo a preservare l’efficienza del sistema giudiziario.
 
Dopo la Riforma Cartabia, il furto aggravato è sempre procedibile a querela?
No. La Cassazione chiarisce che il furto aggravato da specifiche circostanze, come quella di aver commesso il fatto su componenti di infrastrutture di pubblici servizi (art. 625, n. 7-bis c.p.), rimane procedibile d’ufficio, senza necessità di una querela.
La costituzione di parte civile può sostituire la querela per i reati che la Riforma Cartabia ha reso procedibili a querela?
Sì. La Corte ribadisce il principio secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a una querela. Questo perché manifesta in modo inequivocabile la volontà della persona offesa di ottenere la punizione del colpevole.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è basato su un motivo manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. In questi casi, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4688  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comm 1, n. 5 e 7-bis, cod. pen.) e la conseguente condanna civile in favore di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto I difetto della condiz di procedibilità prescritta a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che il delitto – come anticipato aggravato, tra l’altro, ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7-bis, cod. pen., è procedibile d’ufficio (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., nel testo oggi vigente, a mente del quale il delitto di f «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’arti 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»); il che rende superfluo osservare che la persona offesa (RAGIONE_SOCIALE) si è costituita parte civile e «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a que seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. ri .Forma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore