Procedibilità d’Ufficio: Quando la Querela non Serve per l’Uso Indebito di Carte di Credito
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati informatici e mezzi di pagamento: l’indebito utilizzo di una carta di credito è un reato che gode di procedibilità d’ufficio. Questa decisione chiarisce che l’azione penale può e deve essere iniziata dallo Stato anche in assenza di una querela formale da parte della vittima, sottolineando la gravità della condotta e l’interesse pubblico alla sua repressione. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia e le sue implicazioni.
Il Fatto all’Origine della Controversia
Il caso trae origine da un procedimento penale avviato nei confronti di un’imputata per il reato di indebito utilizzo di una carta di credito, rilasciata da un noto istituto bancario e intestata a un’altra persona. In prima istanza, il Giudice per l’udienza preliminare aveva emesso una sentenza di “non doversi procedere”, presumibilmente ritenendo mancante una condizione di procedibilità, come la querela.
Contro questa decisione, l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione di legge. L’argomentazione centrale del ricorso era chiara: il reato contestato, previsto dall’art. 493-ter del codice penale, è perseguibile d’ufficio e non richiede la querela della persona offesa.
La Procedibilità d’Ufficio secondo la Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza impugnata e rinviando il caso al Tribunale per un nuovo giudizio. La Corte ha confermato in modo netto che la fattispecie di indebito utilizzo di carte di credito non rientra tra quelle per cui la legge richiede la querela come condizione di procedibilità.
Analisi dell’Art. 493-ter del Codice Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 493-ter c.p. (“Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”). Questa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente una carta di credito o di pagamento altrui. La legge non specifica che per tale reato sia necessaria la querela.
Il Principio Generale dell’Art. 50 c.p.p.
In assenza di una previsione specifica, si applica il principio generale sancito dall’art. 50, comma 2, del codice di procedura penale. Tale articolo stabilisce che per i reati non espressamente indicati come perseguibili a querela, si procede sempre d’ufficio. Poiché l’art. 493-ter c.p. non menziona la necessità della querela, ne consegue automaticamente la sua procedibilità d’ufficio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono lineari e si fondano su una rigorosa applicazione della legge. I giudici hanno evidenziato che l’imputazione mossa alla persona accusata riguardava un reato per il quale la legge non prevede la procedibilità a querela di parte. Pertanto, la decisione del giudice di primo grado di non procedere era errata in diritto. La Corte ha semplicemente riaffermato una regola procedurale basilare: quando la legge non lo specifica, l’azione penale è obbligatoria e deve essere esercitata dal pubblico ministero. Questo principio tutela l’interesse pubblico alla repressione di condotte, come l’uso fraudolento di mezzi di pagamento, che minano la fiducia nel sistema economico e finanziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, offrendo importanti spunti di riflessione. In primo luogo, rafforza la tutela contro le frodi con carte di credito, garantendo che i responsabili possano essere perseguiti anche se la vittima, per qualsiasi motivo, non sporge querela. In secondo luogo, serve da monito per gli operatori del diritto, ricordando che la distinzione tra reati perseguibili a querela e quelli con procedibilità d’ufficio è una pietra angolare del nostro sistema processuale. La decisione del GUP, basata su un presupposto errato, ha causato un ritardo nella giustizia che la Cassazione ha dovuto correggere. Per i cittadini, la sentenza è una garanzia in più: lo Stato interviene attivamente per punire chi abusa degli strumenti di pagamento, a prescindere dall’iniziativa della singola vittima.
Per il reato di utilizzo indebito di carta di credito è necessaria la querela della persona offesa?
No, la sentenza chiarisce che si tratta di un reato con procedibilità d’ufficio. L’azione penale viene quindi avviata dal pubblico ministero autonomamente, senza necessità di una querela da parte della vittima.
Cosa significa che un reato ha ‘procedibilità d’ufficio’?
Significa che lo Stato, tramite il pubblico ministero, ha l’obbligo di perseguire quel reato non appena ne viene a conoscenza, indipendentemente dal fatto che la vittima desideri o meno avviare un procedimento penale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice precedente che aveva archiviato il caso. Ha stabilito che il processo doveva proseguire e ha rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30897 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1152/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza emessa in data 19/03/2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste emessa nei confronti di NOME nata a Trieste il 27/06/1964;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.;
lette le conclusioni scritte depositate in data 23/07/2025 con le quali il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che Ł sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come
Tanto premesso, l’imputazione addebita a COGNOME NOME l’indebito utilizzo della carta di credito n. 97326417 rilasciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena intestata a COGNOME NOME che Ł reato contemplato dall’art. 493ter cod. pen., per tale fattispecie non Ł prevista la procedibilità a querela di parte, sicchŁ, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME