Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39792 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di ISERNIA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 marzo 2023 il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, per essere il reato a lui ascritto estinto per remissione di querela.
Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., deducendo che il delitto contestato all’imputato è procedibile d’ufficio pur a seguito delle recenti modifiche normative (art. 2, comma 1 lett. f) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150), trattandosi di minaccia commessa con l’uso di un’arma e dunque in uno dei modi previsti dall’art. 339 cod. pen.
Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso è ammissibile.
1.1. L’art. 608 cod. proc. pen. stabilisce che il procuratore generale presso la Corte di appello possa proporre ricorso per cassazione nei confronti di sentenza di appello o di sentenza inappellabile (comma 1) e «nei casi previsti dall’art. 569 e da altre disposizioni di legge» (comma 4).
La sentenza di cui si discute è senz’altro appellabile, poiché il reato contestato nel capo d’imputazione e ritenuto dal giudice di primo grado è quello di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., punito dunque con la sola pena detentiva (cfr. art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa).
L’art. 569 cod. proc. pen. consente il ricorso immediato per cassazione alla «parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado».
L’art. 593-bis cod. proc. pen., con riguardo all’appello del pubblico ministero, stabilisce nel comma 2 che «il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento».
Dunque, si è posto il problema della possibilità, per il procuratore generale, di proporre ricorso immediato per cassazione nei confronti di una sentenza di primo grado a prescindere o meno dai limiti stabiliti dall’art. 593-bis, che sono dettati in
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tema di appello; tuttavia, come si è precisato, l’art. 569 cod. proc. pen. conferisce la facoltà del ricorso per saltum a chi abbia il potere di proporre appello.
Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere questo ed altri profili di contrasto relativi all’appello del pubblico ministero, hanno deciso nell’udienza del 23 febbraio 2023 (sentenza n. 21716, depositata il 22 maggio 2023, ric. P.) che «in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.».
La Corte ha valorizzato il tenore letterale delle richiamate disposizioni, affermando che «quanto alla facoltà di proporre ricorso immediato o “per saltum”, va ricordato come l’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. stabilisca espressamente che “La parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione”: formula, questa, che disegna un concetto di appellabilità in senso soggettivo, perché quel mezzo di impugnazione viene considerato come alternativo in relazione alla posizione della parte impugnante. Da tanto è possibile arguire che il procuratore generale in tanto è legittimato a presentare ricorso immediato per cassazione in alternativa all’atto di appello, in quanto sia legittimato a proporre quest’ultimo ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., dunque solo nei casi di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento. Con l’ulteriore conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorso immediato del procuratore generale si converte in appello laddove la sentenza di primo grado sia stata appellata da una delle parti private (o dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni), giusta la previsione degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.».
1.2. Ha tuttavia precisato la Corte di cassazione a Sezioni unite, nel prosieguo del ragionamento, che «il procuratore generale che propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegNOMEgli dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. … L’applicazione “fisiologica” delle norme in esame dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell’appello da parte del procuratore generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche un atto di appello del procuratore della Repubblica. Laddove un concorso di atti di impugnazione dovesse in concreto verificarsi, tale evento “patologico”, conseguenza della mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, è l’indice della mancata
acquiescenza e della non operatività delle intese: in questo caso l’impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello è inammissibile».
1.3. Nel caso di specie, nessun atto di impugnazione risulta presentato dal Procuratore della Repubblica di Isernia. Dunque, il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello, avverso una sentenza appellabile, è ammissibile.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il reato contestato al COGNOME è il delitto di minaccia, aggravato ai sensi dell’art. 612 comma 2 cod. pen. e commesso facendo uso di un’arma: dunque, in uno dei modi previsti dall’art. 339 cod. pen.
Ne deriva che, pur a seguito delle modifiche recentemente introdotte, in tema di procedibilità, dall’art. 2, comma 1 lett. f) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, il reato è tuttora procedibile d’ufficio.
La sentenza va dunque annullata, con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, giudice di rinvio individuato ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, per il giudizio di appello. Così deciso il 13/07/2023