Lesioni e Procedibilità d’Ufficio: Il Nesso con la Resistenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali. Spesso si crede che per perseguire l’autore di lesioni sia sempre necessaria la querela della vittima. Tuttavia, la Suprema Corte chiarisce che la presenza di specifiche circostanze aggravanti, come il nesso teleologico con un altro reato, cambia radicalmente le regole del gioco, rendendo l’azione penale automatica. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Condanna per Resistenza e Lesioni
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando una questione di natura prettamente procedurale.
La Tesi Difensiva: L’Asserita Improcedibilità per Mancanza di Querela
Il nucleo del ricorso si basava su un’unica argomentazione: secondo la difesa, il reato di lesioni non poteva essere perseguito a causa della mancanza di una formale querela da parte della persona offesa. La querela è, in molti casi, una condizione indispensabile per avviare l’azione penale. L’imputato sosteneva quindi che, in assenza di tale atto, il procedimento per quel specifico capo d’imputazione doveva essere dichiarato improcedibile.
La Decisione della Cassazione: Quando scatta la Procedibilità d’Ufficio
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le doglianze dell’imputato “manifestamente infondate”. La Corte ha confermato che, sebbene il reato di lesioni sia generalmente procedibile a querela, esistono eccezioni significative. In questo caso, l’eccezione era non solo presente, ma chiaramente delineata nei fatti di causa.
Le Motivazioni: Il Ruolo Decisivo del Nesso Teleologico
La chiave di volta della decisione risiede nell’aggravante del “nesso teleologico”. Questo termine tecnico descrive una situazione in cui un reato (il cosiddetto reato-mezzo) viene commesso allo scopo di eseguirne un altro (il reato-fine). Nel caso specifico, le lesioni erano state inflitte per portare a compimento il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Questo legame finalistico tra i due reati costituisce una circostanza aggravante che modifica il regime di procedibilità. La legge, infatti, prevede che quando il reato di lesioni è aggravato da tale connessione, esso diventi procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di procedere penalmente non appena viene a conoscenza del fatto, senza attendere o necessitare della volontà della vittima.
La Corte ha sottolineato che questa aggravante era stata “con chiarezza contestata in fatto”, rendendo l’argomento della difesa privo di qualsiasi fondamento giuridico. Di conseguenza, la mancanza di querela era del tutto irrilevante ai fini della validità del procedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della procedibilità di un reato non può prescindere da un’analisi completa di tutte le circostanze di fatto. La presenza di aggravanti specifiche, come il nesso teleologico, può trasformare un reato procedibile a querela in uno a procedibilità d’ufficio.
L’implicazione pratica è notevole: in contesti di resistenza a pubblici ufficiali, le eventuali lesioni cagionate a questi ultimi saranno quasi sempre perseguibili automaticamente, a tutela della funzione pubblica e dell’ordine. La decisione della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha inoltre comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Quando il reato di lesioni diventa perseguibile senza la querela della vittima?
Il reato di lesioni diventa perseguibile d’ufficio, cioè senza necessità di querela, quando è aggravato da specifiche circostanze, come il nesso teleologico. Questo si verifica quando le lesioni sono commesse allo scopo di eseguire un altro reato, ad esempio la resistenza a pubblico ufficiale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la tesi difensiva sulla mancanza di querela è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che l’aggravante del nesso teleologico, che rende il reato procedibile d’ufficio, era chiaramente contestata nei fatti, rendendo irrilevante l’assenza di querela.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 26/11/1980
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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N. 23662/24 Stanizzo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze attinenti alla asserita improcedibilità del reato di lesioni per mancanza di querela sono manifestamente infondate, dal momento che l’aggravante del nesso teleologico, che rende il reato procedibile di ufficio, è con chiarezza contestata in fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024