Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34486 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nei confronti di NOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria rassegnatadal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con sentenza del 28/03/2025, il Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen. (capo a) e 635 cod. pen. (capo b) (ovverosia per aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della RAGIONE_SOCIALE di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore NOME, danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto e distruggendo un radiatore elettrico e un orologio al quarzo, presenti nel locale), perchØ estinti per intervenuta remissione tacita di querela espressamente accettata.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 120, comma 1, 404 e 405 cod. pen., per erronea declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati conseguente alla intervenuta remissione di querela con relativa accettazione.
Osserva il AVV_NOTAIO ricorrente che le fattispecie criminose contestate di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. sono procedibili d’ufficio e non a querela della persona offesa e che le condizioni di procedibilità, tra le quali rientra la querela, operando in deroga al principio AVV_NOTAIO di obbligatorietà dell’azione penale, sono tutte tassativamente ed espressamente previste dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
Pertanto, essendo i reati contestati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. entrambi procedibili d’ufficio, Ł irrilevante, ai fini della estinzione di essi, la intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione espressa della remissione da parte dell’imputato.
3. Il ricorso Ł ammissibile e fondato.
Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che Ł sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto premesso, l’imputazione addebita a NOME COGNOME l’aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della RAGIONE_SOCIALE di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore NOME COGNOME, danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto, che sono reati contemplati dagli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., per i quali non Ł prevista la procedibilità a querela di parte, sicchŁ, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio.
Al riguardo, va precisato che il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di Catanzaro Ł stato presentato in data 8 aprile 2025, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per uno dei reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – tra i quali figurano anche i reati di cui agli artt. 404 e 405 cod. pen. -; ciò comporta che il mezzo attivato dal P.G. ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato per cassazione (ovvero “per saltum”), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME