Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32143 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi pe l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 novembre 2023 il Tribunale di Brindisi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, per mancanza di querela, per il deli aggravato di furto di energia elettrica.
Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso diretto per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto ne limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunci violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. nonché degli artt. 517 cod. proc. pen. e 625, comm 1, n. 7, cod. pen. La Parte pubblica ricorrente ha dedotto che:
il Tribunale – alla luce della novella posta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ritenuto il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di furto aggravat commesso con violenza sulle cose e con un mezzo fraudolento (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.);
tuttavia, la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) – che rende il reato procedibile d’uf – sarebbe stata contestata in fatto con l’originaria imputazione;
in ogni caso, all’udienza del 24 novembre 2023 il Pubblico ministero ha contestato la predetta aggravante e il Tribunale – sia pure richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha ritenuto preclusa la detta contestazione che, invece consentita secondo la preferibile esegesi pure espressa dalla Corte regolatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.
Al fine di provvedere, è utile dare conto della cadenze procedimentali.
Con decreto del 21 marzo 2022 il Pubblico ministero ha citato NOME COGNOME a giudizio, da celebrarsi all’udienza del 15 settembre 2023, per rispondere del delitto di fu indicando come norme violate gli artt. «624, 625 n. 2» cod. pen. – per essersi impossessata di energia elettrica, al fine di trarne profitto, «sottraendola «al legittimo detent RAGIONE_SOCIALE, mediante allaccio abusivo al cavo retrostante il contatore ed a monte dello stesso», ed «alimentando abusivamente l’abitazione a lei in uso»; «con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e con mezzo fraudolento» (cfr. decreto di citazione diretta a giudizio).
All’udienza del 15 settembre 2023 è stato unicamente disposto un rinvio su richiesta della difesa. Alla successiva udienza del 24 novembre 2023 il difensore ha chiesto l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela; il Pubblico ministero h contestato «l’aggravante ex art. 625 n. 7» cod. pen., «per essere l’energia distratta dalla destinazione alla pubblica fede, a pubblico servizio o a pubblica utilità», opponendo
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all’accoglimento della richiesta difensiva (cfr. verbale dell’udienza del 24 novembre 2023); il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il Giudice di primo grado è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità:
richiamando Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285647 – 01 (resa proprio in tema di furto di energia elettrica, di cui all’epoca era disponibile la no decisione), secondo cui, «in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto d modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previ dall’art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio»;
evidenziando come, nella specie, la persona offesa non avesse sporto querela nel termine posto dall’art. 85 cit.;
escludendo il potere del Pubblico ministero di modificare l’imputazione, così ritenendo priva di effetto la già richiamata contestazione compiuta all’udienza del novembre 2024;
rilevando, di conseguenza, il difetto della querela necessaria (a seguito dell’entrata vigore del d. Igs. n. 150 del 2022) perché possa procedersi per il delitto di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. originariamente ascritto all’imputata.
1.1. In ragione di quanto prospettato con il ricorso, deve anzitutto aversi riguar all’eventuale sussistenza di una contestazione in fatto – con il decreto di citazione diret giudizio – dell’aggravante della commissione del delitto di furto su cosa destinata a pubbl servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) che ne determina la procedibilità anche seguito della modifica (in forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) d 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela de persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per et o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salv il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»), il cui disposto trova applicazione anche in ordine a fatti, come quello sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. Igs. 150 cit. (cfr. Sez. 5, n. 17532 del 11/04/ Laguzza, Rv. 286448 – 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01).
Al riguardo, il Collegio condivide – e intende ribadire – l’esegesi già espre argomentando sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 275436 – 01, da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01 (cfr. pure, tra le altre, Sez. 5 n. 17532/2024, cit.), secondo cui:
la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblic servizio, è «connotata da componenti di natura valutativa», non potendo considerarsi «autoevidente»;
essa, tuttavia, è «idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, d quella destinazione, siano una univoca esemplificazione», potendosi «concludere per la
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idoneità, accanto alla contestazione formale della aggravante, di un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rende manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto a servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Sez 14890/2024, cit.).
Ebbene, nel caso in esame, in cui difetta una contestazione formale, nell’editt accusatorio – riportato, per quanto d’interesse, retro, par. 1 – non si riscontra alcuna locuzione o perifrasi che consenta di ritenere contestata, nei termini predetti, la circost aggravante in esame.
Dunque, in parte qua il ricorso è infondato.
1.2. L’impugnazione merita accoglimento nel resto. Pur a fronte del contrario orientamento sopra richiamato, i cui princìpi il Tribunale inteso applicare (nello stesso senso, cfr. pure, per tutte, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/20 Mascali, Rv. 285878 – 02), il Collegio ritiene meritevole di adesione la diversa esegesi che giurisprudenza ha elaborato proprio in materia di furto di energia elettrica e di contestazi suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (esponendo maniera analitica le ragioni a sostegno di essa), in virtù della quale, «in tema di reati div perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. è consentito al pubblico ministero, ove sia il termine per proporre la querela di all’art. 85 del d.lgs. citato» (decorrente, in forza della stessa norma transitoria, dall’en vigore del medesimo decreto n. 150), «modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio» (Sez. 5, n. 14890/2024 cit., Rv. 286291 – 02; cfr. pure Sez. 5, n. 17532/2024, cit.: «in tema di reati div perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. cit consentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione mediante la contestazione, i udienza, di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio»), in quanto in tale ipo «non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronunci “ora per allora”, dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell’ di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa» (Sez. 5, n. 17532/2024; cfr. pure Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, Midolo, Rv. 286344 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di una lettura fondata sul «rapporto logico e cronologico» (così Sez. 5, 17532/2024, cit.):
tra la disciplina delle nuove contestazioni, in particolare il disposto dell’art. 5 proc. pen., interpretato alla luce dei princìpi già posti dalle Sezioni Unite (ivi compresi codificati da ultimo con la novella ex d. Igs. n. 150 del 2022: cfr. art. 554-bis cod. pen.) nonché in ossequio agli artt. 3 e 112 Cost. e alla giurisprudenza costituzionale;
e la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in seno alle quali devono distinguersi quelle contemplate dal comma 1 da quelle previste dal comma 2
(tra cui si colloca la mancanza della condizione di procedibilità), nel senso che «nel caso declaratoria di improcedibilità – a differenza dell’ipotesi di estinzione di un reato essendosi “spento” nella dimensione sostanziale, non può rivivere – anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione al momento in cui è resa» poiché «le specifiche connotazioni della sentenza di improcedibilità inducono a ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni preliminari per procedere al giudizio v compiuta avendo riguardo alla situazione esistente nel momento in cui la pronuncia deve essere assunta» (Sez. 5, n. 17532/2024, cit.).
In questa prospettiva ermeneutica, dunque, condivisibilmente si è affermato che «l’esercizio del potere di contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall’art. 517 c.p.p., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l’element di fatto aggravatore fosse emerso già prima dell’esercizio della azione penale» (Sez. 5, n 14890/2024, cit.); e tale potere/dovere a fortiori può esplicarsi «quando la aporia da correggere risulti del tutto immune da sospetti di negligenza o intempestività del titolare de azione penale» (ivi), com’è a dirsi nei casi – come il presente – in cui la prima udienza (già indicata nel decreto di citazione, emesso prima dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 2022 – ossia il 30 dicembre 2022 -, in un momento successivo a tale data) sia stata rinviata dal giudice ad un momento successivo a quello di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità (per il decorso del termine di cui all’art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2 e il pubblico ministero non ha potuto «assumere l’iniziativa necessaria per adeguare i processo alle nuove regole»(Sez. 5, n. 14890/2024, cit.).
In conclusione, sulla scorta di quanto appena esposto deve essere accolto il ricorso per saltum del Pubblico ministero in ragione della attitudine della contestazione, così come modificata all’udienza del 24 novembre 2023 a rendere il reato procedibile di ufficio; e sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Lecce per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 15/05/2024.