Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40565 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40565 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello d Palermo ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi quattro d reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 6 e n.7 cod. pen.
Il ricorso, proposto avverso la suindicata sentenza dopo l’entrata in vigore dell Riforma Cartabia – di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emaNOME in attuaz della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022 virtù dell’art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), conv legge dalla L 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore dell’intera riforma – col primo motivo ha eccepito l’assenza di que divenuta, appunto, in virtù dell’art. 2 lett. i introdotto dall’indicato provve legislativo, condizione di procedibilità – anche – con riferimento al furto aggr dalla violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’a comma 1 n. 2 e 7, cod. Pen.; tuttavia nel caso di specie è stata contes ravvisata anche l’aggravante di cui all’art. 625 n. della destinazione del pubblica utilità, aggravante in virtù della quale il reato rimane procedibile di anche a seguito della riforma Cartabia. Sicché il motivo risulta manifestamen infondato.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura sentenza impugnata per non essersi proceduto all’accertamento sul contatore pe verificare la manomissione del quadro contatore, laddove la sentenza impugnata h già fornito risposta – anche – al riguardo (cfr. pagg. 2-4).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere dichia inammissibile e il che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settembre 2023.