Procedibilità d’ufficio minaccia: quando la recidiva non è sufficiente
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sulla procedibilità d’ufficio minaccia grave, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Con la pronuncia in esame, i giudici hanno stabilito che la sola aggravante della recidiva non è più sufficiente a rendere il reato perseguibile senza la querela della persona offesa. Questa decisione segna un punto importante nell’interpretazione del novellato articolo 612, comma 3, del codice penale, con impatti significativi sulla gestione di questi procedimenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole e condannato al pagamento di una multa. Tra le circostanze contestate vi era quella della recidiva, qualificata come aggravante ad effetto speciale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale proprio in relazione alla sussistenza della procedibilità d’ufficio.
La Procedibilità d’ufficio della minaccia dopo la Riforma Cartabia
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla nuova formulazione dell’articolo 612, comma 3, del codice penale, come modificato dal d.lgs. 150/2022. La difesa sosteneva che, secondo la nuova norma, la procedibilità d’ufficio per il delitto di minaccia grave fosse esclusa quando l’unica circostanza aggravante ad effetto speciale fosse la recidiva. La norma attuale stabilisce che si procede d’ufficio solo in tre ipotesi specifiche:
1. Se la minaccia è fatta nei modi indicati dall’articolo 339 c.p. (ad esempio, con armi o da più persone riunite).
2. Se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva.
3. Se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
Nel caso di specie, l’unica aggravante ad effetto speciale contestata era, appunto, la recidiva. Mancava inoltre una querela da parte della persona offesa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. I giudici hanno evidenziato che il legislatore della Riforma Cartabia ha voluto espressamente escludere la recidiva dal novero delle circostanze che rendono la minaccia grave perseguibile d’ufficio. Il testo della norma è inequivocabile: richiede la presenza di aggravanti ad effetto speciale “diverse dalla recidiva”.
Nel caso analizzato, non essendo contestate altre aggravanti speciali né le modalità di cui all’art. 339 c.p., e non risultando la vittima incapace, il reato era perseguibile unicamente a querela di parte. Poiché tale atto non era mai stato presentato dalla persona offesa, l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata.
Le conclusioni
La sentenza consolida un’interpretazione rigorosa della nuova disciplina sulla procedibilità. La decisione ha un’implicazione pratica di vasta portata: per tutti i casi di minaccia grave in cui l’unica aggravante speciale sia la recidiva, è ora indispensabile la querela della vittima affinché il Pubblico Ministero possa procedere. Questo rafforza la volontà della persona offesa, che diventa arbitra della perseguibilità del reato, e impone agli organi inquirenti una verifica più attenta delle condizioni di procedibilità prima di avviare l’azione penale. La pronuncia, dunque, non solo chiarisce un dubbio interpretativo, ma orienta la prassi giudiziaria verso una maggiore aderenza al dettato normativo post-riforma.
Quando è perseguibile d’ufficio il reato di minaccia?
Secondo la sentenza, basata sul nuovo art. 612, comma 3 c.p., il reato di minaccia è perseguibile d’ufficio se è attuato con le modalità dell’art. 339 c.p., se è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, oppure se la persona offesa è incapace per età o infermità.
La recidiva è sufficiente per la procedibilità d’ufficio della minaccia grave?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la legge, dopo la Riforma Cartabia, esclude espressamente la recidiva come circostanza aggravante idonea a rendere il delitto di minaccia grave perseguibile d’ufficio. È necessaria un’altra aggravante a effetto speciale.
Cosa accade se si procede per minaccia grave in assenza della querela, quando questa è necessaria?
Se manca la querela della persona offesa nei casi in cui è richiesta dalla legge (come in quello di minaccia grave aggravata dalla sola recidiva), l’azione penale non può essere esercitata. Un eventuale procedimento è improcedibile e qualsiasi condanna emessa deve essere annullata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24782 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24782 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il 11/04/1981
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale catanzarese che lo dichiarava colpevole del delitto previsto dagli artt. 61 n.10, 612, comma 2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di euro 900,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta erronea applicazione dell’art. 612, comma 3 cod. pen. in relazione alla sussistenza della procedibilità d’ufficio del caso di specie – è fondato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 all’art. 612, comma 3, cod. pen. per il quale «i procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indica nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità». Nel caso di specie l’unica circostanza ad effetto speciale contestata è la recidiva, il che non consente, per espressa previsione normativa, la procedibilità di ufficio. Inoltre, neanche sono contestati i modi dell’art. 339 cod. pen., che in uno alla minaccia grave determinano la procedibilità di ufficio. Ne consegue che il delitto è perseguibile solo a querela di parte, atto c non risulta mai presentato dalla persona offesa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 4 giugno 2025
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Il consigl ere estensore
Il Presidente