Procedibilità d’ufficio: quando le lesioni restano perseguibili senza querela
La questione della procedibilità d’ufficio nei reati di lesioni personali è tornata al centro del dibattito giuridico a seguito delle recenti riforme legislative. Molti imputati hanno tentato di invocare l’assenza di querela per ottenere l’improcedibilità del reato, ma la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha tracciato un confine netto basato sulle circostanze aggravanti.
I fatti di causa
Un cittadino era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che, a seguito delle modifiche normative sulla procedibilità dei reati, il fatto non fosse più perseguibile d’ufficio ma richiedesse la querela della persona offesa, nel caso di specie mancante. Il ricorrente puntava dunque sulla sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità per annullare la condanna.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il regime di procedibilità d’ufficio non è stato scalfito dalle riforme per i casi in cui sussistano specifiche aggravanti. Nel caso analizzato, all’imputato era stata contestata l’aggravante dei futili motivi, la quale funge da sbarramento alla necessità della querela di parte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul coordinamento tra l’art. 582 e l’art. 585 del codice penale. Sebbene la regola generale per le lesioni personali sia oggi orientata verso la procedibilità a querela, l’ordinamento prevede eccezioni tassative. Quando il delitto è commesso con l’aggravante dei futili motivi (art. 577, comma 1, n. 4 c.p.), la legge impone la procedibilità d’ufficio. La ratio risiede nella particolare pericolosità sociale dimostrata da chi agisce per motivi banali o sproporzionati, giustificando un intervento punitivo dello Stato che prescinde dalla volontà della vittima. Pertanto, la contestazione dell’aggravante rende superfluo l’accertamento della presenza di una querela valida.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la natura del reato e le sue modalità di perseguimento dipendono strettamente dal quadro circostanziale. La presenza di aggravanti soggettive come i futili motivi blinda l’azione penale, impedendo che il processo si chiuda per ragioni formali legate alla procedibilità. Per l’imputato, oltre alla conferma della condanna, è scattata anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso basato su motivi giuridicamente insostenibili.
Quando le lesioni personali sono procedibili d’ufficio?
Il reato resta procedibile d’ufficio se ricorrono particolari aggravanti, come quella dei futili motivi, anche in assenza di una querela formale.
Cosa succede se manca la querela per un reato di lesioni?
Se il reato è aggravato da motivi abietti o futili, l’azione penale prosegue autonomamente senza necessità di iniziativa da parte della vittima.
Qual è la conseguenza di un ricorso basato su motivi infondati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51109 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di cui all’art. 582, 585 cod. pen. in relazione all’art. 577, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione alla sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di cui all’art. cod. pen.- è manifestamente infondato perché è stata riconosciuta la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all’art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen., che determina ancora oggi procedibilità d’ufficio del delitto di lesioni personali (cfr. art. 582, comma 2 in relazione 585, comma 1, cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.