Procedibilità d’ufficio: Quando la Querela non è Necessaria per le Lesioni Aggravate
L’ordinamento penale italiano distingue i reati in base alla loro modalità di avvio del procedimento. Alcuni richiedono la querela della persona offesa, altri invece attivano automaticamente l’azione dello Stato. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso emblematico di procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali, chiarendo quando la presenza di determinate aggravanti rende superfluo l’atto di querela. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale a tutela dell’interesse pubblico nella persecuzione di reati di particolare gravità.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali aggravate. Dopo una parziale riforma in appello, che lo ha assolto da altre imputazioni, la condanna per le lesioni (capo C) è stata confermata. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta improcedibilità del reato per mancanza di querela da parte della persona offesa. Secondo la tesi difensiva, l’assenza di tale atto avrebbe dovuto bloccare l’azione penale sin dall’inizio.
La Questione della Procedibilità d’ufficio nelle Lesioni Aggravate
Il cuore della controversia giuridica risiede nell’interpretazione degli effetti di una specifica circostanza aggravante sulla procedibilità del reato. L’imputato sosteneva che, nonostante la contestazione dell’aggravante, il reato di lesioni personali rimanesse procedibile a querela. La Procura e i giudici di merito, invece, ritenevano che proprio quella aggravante trasformasse il reato, rendendolo perseguibile d’ufficio. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a risolvere questo dubbio interpretativo, stabilendo se la macchina della giustizia potesse muoversi autonomamente o avesse bisogno dell’impulso della vittima.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che la contestazione della circostanza aggravante prevista dal combinato disposto degli articoli 585 e 576, primo comma, n. 5-bis del codice penale, rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio.
La Corte spiega che il legislatore ha inteso sottrarre alla disponibilità della parte offesa l’avvio dell’azione penale per fatti che, a causa di determinate circostanze, assumono una gravità tale da ledere non solo l’interesse privato della vittima, ma anche l’interesse pubblico alla repressione dei crimini.
Inoltre, la Corte ha precisato che le eccezioni a questa regola sono tassative e chiaramente indicate dalla legge. In particolare, si fa riferimento ai casi previsti dall’articolo 577 del codice penale, che riguardano principalmente i delitti commessi in ambito familiare. Poiché la fattispecie in esame non rientrava in tali eccezioni, il principio generale della procedibilità d’ufficio in presenza dell’aggravante specifica doveva essere pienamente applicato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento consolida un importante principio di diritto penale e processuale. La decisione implica che, per determinate categorie di lesioni aggravate, l’azione penale non è subordinata alla volontà della vittima. Questo ha una duplice valenza: da un lato, garantisce che reati di particolare allarme sociale siano perseguiti con fermezza dallo Stato; dall’altro, solleva la vittima dal peso e dalla responsabilità di dover avviare un procedimento, specialmente in contesti dove potrebbe subire pressioni o intimidazioni. In conclusione, la presenza di specifiche aggravanti qualifica la gravità del reato a un livello tale da imporre l’intervento automatico dell’autorità giudiziaria, a prescindere dalla presentazione di una querela.
Quando un reato di lesioni personali diventa perseguibile d’ufficio?
Un reato di lesioni personali diventa perseguibile d’ufficio quando è accompagnato da specifiche circostanze aggravanti previste dalla legge, come nel caso del combinato disposto degli articoli 585 e 576, n. 5-bis, del codice penale.
La mancanza di querela può sempre bloccare un procedimento per lesioni?
No. Come stabilito dalla Corte, se sussistono determinate aggravanti che rendono il reato procedibile d’ufficio, la mancanza di querela è irrilevante e il procedimento penale prosegue autonomamente.
Qual è stato l’esito del ricorso basato sulla mancanza di querela?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha confermato che l’aggravante contestata rendeva il reato procedibile d’ufficio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7969 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATTI il 07/01/1999
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l’imputato dai capi A) e B), mentre ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione all’art. 576 n. 5-bis cod. pen (capo C);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’improcedibilità del reato per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto affermato in ricorso, la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585 – 576 comma primo n. 5 bis cod. pen., rende il reato procedibile di ufficio (l’eccezione alla procedibilità di ufficio è circoscritta ai casi di cui all’art. 577 comma primo n. 1 e comma secondo, cod. pen., in sostanza i fatti commessi ai danni di familiari);
Vista la memoria depositata dal difensore dell’imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025