Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a VALLE CASTELLANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 25/05/2023 del GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona impugna la sentenza in data 25/05/2023 del Giudice di Pace di Ancona, che ha ritenuto procedibile a querela il reato di cui all’art. 636 cod. pen. contestato a COGNOME NOME, nei cui confronti ha conseguentemente dichiarato non doversi procedere perché il reato era estinto per remissione di querela. (
Deduce:
Violazione di legge.
Il ricorrente premette che il reato di cui all’art. 636 cod. pen. veniva
contestato a COGNOME perché introduceva il proprio gregge nell’impianto della discarica Re/luce di proprietà di RAGIONE_SOCIALE
Rammenta, quindi, che il reato in questione è procedibile d’ufficio quando il fondo altrui sia identificabile in acque, terreni, fondi o edifici pubblici destinati a u pubblico, ai sensi dell’art. 639-bis cod. pen..
Sulla base di tali premesse, sostiene che la condotta contestata a COGNOME rientra nel paradigma delle ipotesi per cui il reato è procedibile d’ufficio, attesa la destinazione a uso pubblico della discarica, in quanto destinata al soddisfacimento di un’esigenza della collettività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’art. 636 cod. pen. punisce la condotta di chi introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui. L’unico requisito previsto dalla norma, con riguardo alla natura del bene, è la sua altruità rispetto a colui che introduce gli animali. L’art. 639-bis cod. pen. prevede che il reato sia procedibile d’ufficio se il fondo oggetto materiale del reato sia destinato all’uso pubblico.
A tale proposito è stato spiegato che «devono considerarsi “pubblici” secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e “destinati ad uso pubblico” quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto», (Sez. 7 – , Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022, Falletti, Rv. 283323 – 01).
Ciò premesso e passando alla fattispecie in esame, la destinazione concreta all’uso pubblico di una discarica è stata spiegata da questa Corte in fattispecie analoga, con la sentenza n. 42822 del 27/06/2014 (Sez. 5, Sonzogni, Rv. 260101 – 01), dove -sia pure in relazione all’aggravante di cui all’art. 627, comma primo, n. 7 cod. pen.- si osserva che la destinazione a uso pubblico si rinviene nella «esplicazione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio che lo Stato o un altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente seppur gestita da privati . La gestione dei rifiuti costituisce (…) attività di pubblico inte minuziosamente regolamentata dalla legge in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e dei molteplici riflessi che essa ha sull’ambiente, sulla pubblica salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull’economia».
Del tutto correttamente, pertanto, il Procuratore generale ha censurato la sentenza impugnata, dovendosi ribadire che alla luce di quanto fin qui esposto la discarica dei rifiuti deve considerarsi un fondo destinato a uso pubblico, con la
conseguente procedibilità d’ufficio del reato oggi in giudizio, così come contest a COGNOME.
A ciò segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pac di RAGIONE_SOCIALE Piceno, in diversa persona fisica euribilt.
Così deciso in data 15/01/2024 Il Consigliere est.
GLYPH La Presidente