Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26889 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26889 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SALE MARASINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore Generale della Corte d’Appello di Brescia ha proposto ricorso per saltum per violazione di legge avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querelai, nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di furto aggravato, commesso appropriandosi l’imputato di 43 esemplari di avifauna selvatica, considerati patrimonio indisponibile dello Stato, senza essere i possesso di licenza di caccia e utilizzando trappole illegali; il Tribunale ha ritenut sussistenza, nel caso di specie, dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede nonché di quella del mezzo fraudolento utilizzato per commettere il furto.
Il PG, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, ritiene che, nel caso di specie, dovesse considerarsi contestata in fatto e configurabile una delle altre, divers aggravanti del n. 7 dell’art. 625 cod. pen., alle quali il legislatore, anche dopo la nov attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, riconnette la procedibilità d’ufficio.
Il PG NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con requisitoria scritta.
2.1. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con cui ha rappresentato l’erronea prospettiva del ricorrente sotto due distinti profili:
l’unica aggravante applicabile al caso di specie, tra quelle previste dall’art. 625, comm primo, n. 7, cod. pen. è quella dell’esposizione a pubblica fede, procedibile a querela mancante nel processo;
anche a voler ritenere una delle diverse aggravanti della citata disposizione di cui all’a 625 n. 7 cod. pen., nessuna modifica dell’imputazione è stata apportata all’aggravante contestata, espressamente individuata nella sola esposizione a pubblica fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
Come ha correttamente messo in risalto la difesa dell’imputato nella sua memoria, il rilievo e l’affermazione di una delle diverse ipotesi di aggravante prevista dall’art. comma primo, n. 7, cod. pen., non sono consentiti in un’ipotesi come quella di specie, in cui l’unica delle tre differenti circostanze aggravatrici esplicitamente ricollegat esteso dall’imputazione alla sua rubrica, evocante il riferimento normativo, è quell dell’esposizione a pubblica fede e nessuna modifica della contestazione è stata mai richiesta nel corso del processo, al fine di ritenere configurabile le diverse fattisp contemplate nella citata disposizione del codice penale.
A ritenere altrimenti, sarebbe violato il principio di corrispondenza tra accusa e sentenz che coinvolge anche le circostanze aggravanti e richiede il rispetto delle forme previst
dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. per procedere alla contestazione di un fatto divers valutato l’operare di un’ulteriore aggravante, a pena di nullità (prevista dall’art. 522 proc. pen.), poiché nel caso di specie, infatti, non ci si trova dinanzi ad un mero richia normativo del capo d’imputazione alla disposizione che prevede l’aggravante poi effettivamente considerata, richiamo normativo che, sussistendo le condizioni della contestazione configurabile “in fatto” descritte da ultimo dalle Sezioni Unite, ne sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, avrebbe potuto portare ad una diversa qualificazione giuridica, seguendo le procedure poste a garanzia del contraddittorio con l’imputato.
Piuttosto, è stata operata dal pubblico ministero una vera e propria scelta univoca per la sola aggravante espressamente contestata, scelta che, oggi, alla luce delle modifiche previste dal d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 624, comma 3, cod. pen., non è più idonea a radicare la procedibilità d’ufficio (la stessa inidoneità caratterizza anche l’aggrava dell’uso del mezzo fraudolento, che accompagna nel caso di specie l’imputazione).
Pertanto, anche volendo immaginare configurabile, in aggiunta a quella contestata, una delle altre due diverse ipotesi aggravatrici, tra quelle enunciate nell’art. 625, comm primo, n. 7, cod. pen. (vale a dire, cose esistenti in uffici o stabilimenti pubbl sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza), entrambe idonee a radicare la procedibilità d’ufficio ai s del citato comma terzo dell’art. 624, non è possibile in questa sede farla emergere, in mancanza di adeguata modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero nel corso del processo di merito.
A prescindere, poi, dalla constatazione che il ricorso si rivela generico sul pun dell’individuazione di tale aggravante ulteriore (o alternativa, neppure questo comprende con chiarezza), tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice sinora ha avuto modo di esprimersi funditus unicamente sull’ipotesi dell’esposizione a pubblica fede, la sola contestata nella prassi applicativa (cfr. Sez. 5, n. 16981 d 18/2/2020, Ferremi, Rv. 279254, in motivazione, nonché Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, COGNOME, Rv. 259870; Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 243513; Sez. 2, n. 5964 del 06/04/1984, COGNOME, Rv. 164964).
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso del PG.
Così deciso il 15 marzo 2024.