Procedibilità d’ufficio furto: Quando non serve la querela secondo la Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di procedibilità d’ufficio furto, specialmente alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. La pronuncia chiarisce che, in presenza di specifiche circostanze aggravanti, il reato di furto rimane perseguibile su iniziativa dello Stato, senza la necessità della querela della persona offesa. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto pluriaggravato. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, pur escludendo l’aumento di pena per la recidiva contestata.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancanza della querela, sostenendo che, a seguito della Riforma Cartabia, il reato fosse diventato improcedibile. In secondo luogo, contestava la motivazione della sentenza riguardo alla quantificazione della pena, ritenendola inadeguata.
La Procedibilità d’Ufficio Furto Aggravato
Il cuore della questione giuridica riguardava il primo motivo di ricorso. La Suprema Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, offrendo un chiarimento cruciale sulla procedibilità d’ufficio furto.
I giudici hanno evidenziato che all’imputato era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, del codice penale. Tale aggravante si configura in due forme: l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, oppure su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
La Corte ha sottolineato come l’art. 624, terzo comma, del codice penale stabilisca espressamente che, quando ricorre una delle circostanze indicate nell’art. 625 n. 7, il delitto è punibile d’ufficio. Pertanto, la Riforma Cartabia non ha modificato questo specifico aspetto, lasciando inalterata la procedibilità d’ufficio per questa tipologia di furto aggravato. La mancanza della querela, in questo contesto, era del tutto irrilevante.
Il Sindacato sulla Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è stato rigettato. La Cassazione ha ricordato il suo costante orientamento giurisprudenziale: il giudizio sulla congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In sede di legittimità, la Corte può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o viola specifiche disposizioni di legge. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, logica e conforme ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, rideterminando la pena dopo aver escluso la recidiva. Di conseguenza, non vi era margine per un intervento della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su una chiara interpretazione letterale e sistematica delle norme penali. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile deriva dalla manifesta infondatezza del primo motivo e dall’inammissibilità del secondo. Per quanto riguarda la procedibilità, la legge è inequivocabile: l’aggravante legata alla pubblica fede o alla destinazione a pubblico servizio rende il furto perseguibile d’ufficio. Questa scelta legislativa è dettata dalla necessità di tutelare beni che, per la loro natura, sono più vulnerabili e il cui furto lede non solo il patrimonio del singolo ma anche un interesse collettivo. Per quanto attiene alla sanzione, la Corte ribadisce il principio per cui il suo ruolo non è quello di un terzo giudice di merito, ma di custode della corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia è significativa perché consolida un punto fermo sulla procedibilità d’ufficio furto post-Riforma Cartabia, confermando che la tutela rafforzata per i beni esposti a pubblica fede o destinati a pubblico servizio prevale sulla regola generale della procedibilità a querela, garantendo così una risposta sanzionatoria efficace anche in assenza di un’iniziativa della parte offesa.
Il furto aggravato richiede sempre la querela della persona offesa dopo la Riforma Cartabia?
No. Come chiarito dalla Corte, se il furto è aggravato perché commesso su cose esposte a pubblica fede o destinate a pubblico servizio o utilità (art. 625, n. 7, c.p.), si procede sempre d’ufficio, cioè senza necessità di querela.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di merito?
Di norma, no. La Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità della pena, che è una valutazione di merito. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza è illogica, contraddittoria o viola la legge, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA SANT’ANASTASIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, escludendo l’aumento per contestata recidiva, ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Catania, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., lamentando – in particolare – la mancanza di querela e, in ragione della c.d. Riforma Cartabia, la conseguente improcedibilità del furto aggravato, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, la suddetta circostanza è stata contestata nella duplice forma dell’esposizione della cosa a pubblica fede e della destinazione a pubblico servizio o pubblica utilità, che comporta – come emerge chiaramente dall’art. 624, terzo comma, cod. pen. – la procedibilità d’ufficio;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non sia consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito, ritenendo parzialmente fondato il motivo dell’atto di appello, escludeva la ritenuta recidiva semplice e rideterminava la pena, chiarendo che, nel resto, il trattamento sanzionatorio fosse congruo);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente