Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati assenti per il delitto di furto pluriaggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7 (per esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede) e 7-bis, cod. pen.
Avverso la richiamata decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 624 e 625 n. 7-bis cod. pen., poiché, anche dopo la riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di furto aggravato dalla commissione del fatto «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica» è procedibile d’ufficio.
Ha inoltre puntualizzato di aver interesse a ricorrere anche se gli imputati assenti non sono stati rintracciati poiché, a fronte di una sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., sarebbe comunque possibile riaprire il processo nell’ipotesi di eventuale reperimento degli imputati nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve essere valutata, innanzi tutto, la questione avente ad oggetto la sussistenza di uno specifico interesse ad impugnare da parte del Procuratore Generale, poiché, a fronte della sospensione del giudizio per l’irreperibilità degli imputati, disposte successive infruttuose ricerche degli stessi, in forza dell’art. 420-quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile ratione temporis, il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso per la mancata presenza degli imputati pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Vero è che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Martino, Rv. 244110-01).
Tale interesse si realizza allorché, con l’impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
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Più in particolare, le stesse Sezioni Unite hanno ulteriormente puntualizzato, a riguardo, che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani; Sez. U, n. 6203 dell’11/05/1993, P.G. in proc. Amato).
Alla luce degli indicati principi, nella fattispecie in esame deve ritenersi sussistente un concreto interesse a ricorrere del Procuratore Generale poiché la sentenza di non doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, una volta divenuta irrevocabile, precluderebbe l’instaurazione di un nuovo giudizio nei confronti degli stessi imputati per i medesimi fatti in virtù del fondamentale principio del ne bis in idem processuale sancito dall’art. 649 cod. proc. pen.
Diversamente, la pronuncia di non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento da parte degli imputati assenti consente, ove gli stessi siano in ipotesi reperiti prima della scadenza del termine contemplato dall’art. 159 cod. proc. pen., di azionare nuovamente la pretesa puniva nei loro confronti.
Pertanto, deve essere affermato il principio per il quale il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti di imputati assenti per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 420-quater cod. proc. pen.
Sotto un distinto profilo, sempre in via preliminare, deve essere rilevato d’ufficio che, in forza dei principi espressi dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza “Angelucci”, la decisione impugnata è affetta da nullità poiché è stata resa senza che le parti siano state messe in condizione di interloquire e di prestare il proprio consenso all’emanazione di una siffatta pronuncia, non potendo trovare applicazione l’art. 129 cod. proc. pen. che dopo l’apertura del dibattimento (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, 2002, P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555 – 01).
Ad ogni modo sussiste, con evidenza, anche il vizio denunciato dal Procuratore Generale poiché l’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, sottrae al generale principio della procedibilità a querela del delitto di furto, anche aggravato, l’ipotesi in cui sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7-bis cod. pen.
4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna per il giudizio.
Così deciso in Roma 1’8 marzo 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Fresidnpe-