Procedibilità d’Ufficio per Furto Aggravato: la Cassazione Fa Chiarezza
La recente Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità in materia di reati contro il patrimonio, modificando il regime di procedibilità per il delitto di furto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che la presenza di specifiche aggravanti mantiene ferma la procedibilità d’ufficio, escludendo la necessità della querela. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato, con una pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la violazione di legge processuale.
Nello specifico, il ricorrente sosteneva che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), il reato di furto sarebbe diventato procedibile solo a querela di parte. Poiché nel suo caso la querela mancava, il procedimento penale non avrebbe dovuto essere iniziato o, comunque, avrebbe dovuto concludersi con una sentenza di non doversi procedere.
La Decisione della Corte e la Procedibilità d’Ufficio
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’argomentazione del ricorrente fosse basata su una lettura parziale e incompleta della nuova normativa.
Sebbene sia vero che la riforma ha ampliato i casi di furto perseguibili a querela, la stessa legge prevede delle eccezioni fondamentali. La regola generale della querela non si applica, infatti, quando sussistono determinate circostanze aggravanti, che per la loro gravità mantengono intatto l’interesse dello Stato a perseguire il reato autonomamente.
Le Motivazioni: L’Aggravante che Esclude la Querela
Il cuore della motivazione della Corte risiede nell’analisi dell’aggravante contestata all’imputato. Nel caso di specie, il furto era stato qualificato come aggravato ai sensi dell’articolo 625, n. 7 del codice penale, poiché il bene sottratto era destinato a un ‘pubblico servizio’.
La nuova formulazione dell’articolo 624 del codice penale, pur introducendo la procedibilità a querela come regola, stabilisce esplicitamente che si procede d’ufficio se ricorre una o più circostanze previste dall’articolo 625. L’aggravante della destinazione a pubblico servizio è una di queste. La Corte ha specificato che, a differenza di altre ipotesi (come l’esposizione alla pubblica fede), questa aggravante determina sempre e comunque la procedibilità d’ufficio.
Poiché l’imputazione riportava chiaramente e ‘in fatto’ la contestazione di tale aggravante, la condizione per l’azione penale era pienamente soddisfatta, rendendo irrilevante l’assenza di una formale querela da parte della persona offesa. Il motivo di ricorso è stato quindi giudicato privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante chiarimento sull’applicazione della Riforma Cartabia in relazione al delitto di furto. Essa ribadisce un principio fondamentale: la procedibilità a querela non è una regola assoluta. Quando il furto lede non solo il patrimonio del singolo ma anche interessi collettivi, come quelli tutelati dall’aggravante della destinazione a pubblico servizio, lo Stato mantiene il potere-dovere di intervenire autonomamente. La decisione consolida la tutela penale per i beni e servizi di utilità pubblica, confermando che la loro sottrazione rimane un fatto di interesse generale che giustifica la procedibilità d’ufficio, a prescindere dalla volontà della vittima diretta.
Dopo la Riforma Cartabia, il furto è sempre perseguibile solo su querela della vittima?
No. La Corte chiarisce che il reato di furto rimane procedibile d’ufficio quando sussistono specifiche circostanze aggravanti, come quelle indicate nell’art. 625 del codice penale.
Quale aggravante specifica ha reso il furto procedibile d’ufficio in questo caso?
In questo caso, la procedibilità d’ufficio è stata determinata dalla contestazione dell’aggravante della ‘destinazione a pubblico servizio’ del bene sottratto, prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso perché lo ritiene privo dei requisiti di legge o manifestamente infondato. La condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12649 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 10/10/1988
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Napoli che ha condannato il ricorrente per il reato di furto aggravato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 336 cod. proc. pen. e agli artt. 624 e 625 cod. pen. – è manifestamente infondato: a ben vedere il motivo lamenta che i Giudici di merito non abbiano rilevato l’assenza di querela, a seguito della modifica del terzo comma dell’art. 624 cod. pen. (sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 3 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199). La norma di nuovo conio, però, prevede la procedibilità di ufficio nel caso in cui sussista la contestazione della aggravante dell’art. 625,
7 cod. pen., tranne che per il caso in cui l’aggravante contestata riguardi l’esposizione all pubblica fede. Nel caso in esame la contestazione prevede esplicitamente ‘in fatto’, il riferimento alla aggravante della ‘destinazione a pubblico servizio’, come specificazione dell’art. 625 n. 7 cod. pen., pure richiamato nell’imputazione, il che determina la procedibilità d’ufficio e rend manifestamente infondato il motivo di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
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Il Presidente
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