Procedibilità d’Ufficio per Furto Aggravato: la Cassazione Fa Chiarezza Post-Cartabia
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla procedibilità d’ufficio per il reato di furto aggravato, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che la presenza di specifiche aggravanti mantiene il reato perseguibile d’ufficio, senza necessità di querela.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto. La condotta era stata qualificata come aggravata da due circostanze specifiche: la violenza sulle cose e il fatto di aver commesso il reato su beni esistenti in uffici pubblici o destinati a pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 625, comma 1, numeri 2 e 7 del codice penale.
Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità. Sostanzialmente, la difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente argomentato sul perché il reato fosse procedibile anche dopo le novità legislative introdotte dalla cosiddetta Riforma Cartabia.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Procedibilità d’Ufficio
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la genericità del motivo di ricorso e la sua manifesta infondatezza nel merito.
Innanzitutto, i giudici hanno qualificato il motivo come generico, in quanto si limitava a enunciare proposizioni astratte e prive di un concreto collegamento con il caso specifico. In secondo luogo, e in via dirimente, la Corte ha stabilito che il motivo era manifestamente infondato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Persistenza della Procedibilità d’Ufficio
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione della normativa post Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). La Corte ha chiarito che, nonostante la riforma abbia ampliato i casi di reati procedibili a querela di parte, il delitto di furto contestato nel caso di specie è rimasto procedibile d’ufficio.
La ragione è semplice: la presenza delle aggravanti contestate, ovvero la violenza sulle cose e l’aver agito su beni pubblici o destinati a pubblico servizio, esclude il reato dal novero di quelli per cui è richiesta la querela. La legge stessa prevede che, in presenza di tali circostanze, l’azione penale debba essere esercitata d’ufficio dal Pubblico Ministero. Pertanto, qualsiasi doglianza sulla mancanza della condizione di procedibilità era, in questo contesto, palesemente priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’analisi della procedibilità di un reato deve sempre tenere conto delle specifiche circostanze aggravanti contestate. La Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per molte fattispecie, ma non ha cancellato le eccezioni previste per i casi di maggiore gravità.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a non formulare ricorsi basati su argomentazioni generiche o palesemente contrarie al dettato normativo. Per i cittadini, è la conferma che la legge continua a garantire una tutela rafforzata per i beni pubblici e per le situazioni in cui il reato viene commesso con modalità particolarmente insidiose, mantenendo ferma la procedibilità d’ufficio come strumento di risposta dell’ordinamento.
Quando il reato di furto aggravato resta a procedibilità d’ufficio dopo la Riforma Cartabia?
Il reato di furto resta a procedibilità d’ufficio anche dopo la Riforma Cartabia quando sono contestate specifiche aggravanti, come la violenza sulle cose (art. 625, n. 2 c.p.) e il fatto commesso su cose esistenti in uffici pubblici o destinate a pubblico servizio (art. 625, n. 7 c.p.).
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla condizione di procedibilità, è stato ritenuto generico, in quanto basato su affermazioni astratte e prive di riferimento al caso concreto, e manifestamente infondato nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16627 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose e dal fatto commesso su cose esistenti in uffici pubblici o comunque destinate a pubblico servizio (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e n.7 prima e quarta ipotesi, cod. pen.);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sula sussistenza della condizione di procedibilità, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al caso concreto e, comunque, è manifestamente infondato, poiché si tratta di reato rimasto procedibile di ufficio (alla luce delle aggravanti contestate) anche dopo la riforma c.d. Cartabia (d. Igs. n. 150 del 2022)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024