Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40344 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40344 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in MAROCCO, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugNOME in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Asti in data 1 febbraio 2021 nei confronti di NOME, in ordine ai delitti di rapina impropria e lesioni aggravate dal nesso teleologico.
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Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 582, come modificato dall’art. 2 d. Igs. 150/2022; osserva la difesa che in data 13 novembre 2021 è intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall’imputata; poiché l’aggravante contestata non è indicata tra quella che rendono ancora procedibile d’ufficio il delitto di lesioni, il reato era estinto per l’interven remissione della querela, dovendo applicarsi la legge più favorevole sopravvenuta, ciò che legittimava la proposizione del ricorso.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 53 I. 689/81, come modificato per effetto dell’art. 71 d. Igs. 150/2022, trattandosi di norma più favorevole che consente al giudice della cognizione l’immediata sostituzione della pena detentiva, anche in ipotesi di condanna con pene superiori a quella previste in precedenza.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l’art. 582 cod. pen., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b) d. Igs. 10 ottobre 2022, n 150, prevede al primo comma che il delitto di lesioni dolose è punito a querela della persona offesa; al secondo comma sono indicate le ipotesi in cui il delitto è procedibile d’ufficio, ossia quelle in cui «ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità».
Pertanto, poiché il delitto per cui l’imputata è stata condanNOME era aggravato ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 585 e 576, comma 1, n. 1, cod. pen. (che richiama l’aggravante del nesso teleologico ex art. 61, n. 2 cod. pen.), il relativo regime di procedibilità era ed è rimasto quello d’ufficio, sicché l’intervenuta remissione della querela non incide sulla proc:edibilità dell’azione penale.
1.2. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato; la possibilità di procedere alla sostituzione delle pene detentive, secondo il più favorevole
regime previsto per effetto delle modifiche apportate dal d. Igs. 150/2022 alle disposizioni della I. 689/1981, è discipliNOME – quanto ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del d. Igs. 150/ 2022 – dall’art. 95 d. Igs. 150/2022; mentre ove il giudizio penda in primo grado o in grado di appello le disposizioni più favorevoli trovano immediata applicazione, nell’ipotesi in cui il giudizio sia pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, ove la pena detentiva irrogata con la sentenza divenuta definitiva non superi il limite dei quattro anni, il condannato «può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza» (art. 95 comma 1, 2° periodo); nell’ipotesi in cui la Corte annulli la sentenza impugNOME, «provvede il giudice del rinvio» (art. 95, comma 1, ult. parte).
E’ esclusa, pertanto, la possibilità che l’applicazione delle sanzioni sostitutive abbia luogo direttamente nel giudizio di legittimità (in ragione, evidentemente, dell’impossibilità per la Corte di procedere agli accertamenti in fatto, necessari per le valutazioni proprie della sostituzione delle pene detentive), essendo riservata tale possibilità in sede esecutiva, ovvero dinanzi al giudice del rinvio nell’ipotesi di annullamento della sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannacl,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/6/2023