Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12612 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CASTROVILLARI il 27/09/1985
avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di Castrovillari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 17 giugno 2024, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME in relazione al reato di furto aggrav d’acqua di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., per difetto di querela.
Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo con unico motivo violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrente che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto tardiva, in quanto effettu successivamente alla scadenza del termine fissato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione suppletiva svolta dal pubblico ministero all’udienza predibattimentale del 5 luglio 2023 ai sensi dell’art. 517 c.p e ad oggetto l’ulteriore aggravante della destinazione al pubblico servizio dell’acqu sottratta dall’imputato mediante allaccio abusivo alle condutture idriche, circostanza dal cui contestazione discendeva la procedibilità d’ufficio del reato.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il P.g. ricorrente non si duole della conclusione del Tribunale per cui, in riferimento all’originaria formulazione dell’imputazione, il reato contestato all’imputato fosse divenuto procedibile a querela a seguito delle modifiche apportate all’art. 624 c.p. dall’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022. Lamenta invece la violazione dell’art. 517 c.p.p. per avere il giudice procedente ritenuto prevalente la virtuale operatività della sopravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela (che dagli atti non risulta essere stata proposta dall’ente cui l’acqua è stata sottratta dall’imputato), rispetto alla efficacia che avrebbe dovuto invece riconoscersi alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene al pubblico servizio effettuata nel corso del giudizio ed in grado di ripristinare la procedibilità d’ufficio del reato contestazione secondo quanto previsto dalla stessa disposizione oggetto delle modifiche apportate dalla citata novella.
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Come accennato, la doglianza deve ritenersi fondata. Infatti risulta dagli atti che nel processo a carico dell’imputato, citato a giudizio con decreto del 15 febbraio 2023, è stata fissata l’udienza predibattimentale per il 5 luglio 2023. Nel corso di tale udienza il pubblico ministero ha proceduto ai sensi del citato art. 517 c.p.p. alla contestazione dell’aggravante idonea, come detto, a determinare la procedibilità di ufficio del reato imputato al COGNOME.
È dunque escluso che il titolare dell’azione penale abbia avuto modo di procedere alla contestazione tempestiva nella pendenza del termine assegnato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per proporre la querela in conseguenza del mutato regime di procedibilità del reato. Negare dunque, come ha fatto il Tribunale ritenendo “tardiva” la contestazione supplettiva, gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblic ministero, in ragione dell’operatività della causa di improcedibilità “ora per allora”, anche in casi, come quello in esame, nei quali – in ragione della assenza di attività processuale da un momento antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (il 30 dicembre 2022) ad un momento successivo a quello di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità ( 30 marzo 2023) – la pubblica accusa non aveva possibilità alcuna di assumere l’iniziativa necessaria per adeguare l’imputazione alle nuove regole, è frutto di una interpretazione irragionevolmente discriminatoria ed in conflitto col dovere, costituzionalmente imposto, del titolare dell’azione penale di esercizio e proseguimento della stessa azione. Infatti, nel caso di improcedibilità sopravvenuta, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di un’opportuna valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale, come già ritenuto da orientamento di questa Corte al quale il Collegio ritiene di aderire (Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, COGNOME, Rv. 286291).
Va dunque ritenuta la nullità della sentenza per aver illegittimamente ritenuto irrituale, perché tardiva, la contestazione ex art. 517 c.p.p. da parte del pubblico ministero dell’aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio e, conseguentemente, erroneamente dichiarato improcedibile il reato per difetto di querela (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, Costantino, Rv. 286124; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285682).
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata, con rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.p., alla Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio di appello.
Così deciso il 15/1/202