Procedibilità d’ufficio: la Cassazione e l’impatto della Riforma Cartabia
Con l’ordinanza n. 44434 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un’interessante questione legata alla procedibilità d’ufficio e agli effetti della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) sui reati commessi prima della sua entrata in vigore. La decisione chiarisce come la costituzione di parte civile possa supplire alla querela, divenuta necessaria a seguito della modifica normativa per reati prima procedibili d’ufficio.
I fatti del caso
Due imputati, condannati in appello per truffa aggravata, hanno presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità. Nello specifico, sostenevano che la querela presentata dalla persona offesa fosse tardiva e che, di conseguenza, l’azione penale non potesse essere proseguita.
La questione della procedibilità d’ufficio e la Riforma Cartabia
Il cuore della controversia risiede nel cambiamento del regime di procedibilità del reato di truffa aggravata. Al momento della commissione del fatto, il reato era procedibile d’ufficio in presenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7 c.p. (aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità). Pertanto, la tempestività o meno della querela era irrilevante.
Successivamente, è intervenuta la Riforma Cartabia, che ha modificato l’art. 640 del codice penale, rendendo il reato di truffa aggravata procedibile a querela della persona offesa. In base al principio di retroattività della legge penale più favorevole (art. 2, co. 4, c.p.), questa nuova disposizione si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva attraverso un’analisi approfondita della normativa e della sua applicazione nel tempo.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito che al momento del fatto il reato era procedibile d’ufficio, rendendo il motivo del ricorso basato sulla tardività della querela del tutto infondato in origine.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, ha analizzato l’impatto della Riforma Cartabia. Sebbene la nuova norma si applichi retroattivamente, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria (art. 85, D.Lgs. 150/2022). Questa norma stabilisce che, per i reati divenuti procedibili a querela, il termine per presentarla decorre dall’entrata in vigore della riforma stessa, se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. La Corte ha sottolineato che, in questi casi, non si possono valorizzare eventuali “deficit” precedenti legati a una condizione (la querela) che all’epoca non era richiesta. Ciò che conta è la manifestazione della volontà punitiva della persona offesa. Nel caso di specie, la vittima aveva già chiaramente espresso tale volontà costituendosi parte civile nel processo. Questo atto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, è equipollente alla querela, in quanto manifesta in modo inequivocabile l’intenzione di ottenere la punizione del colpevole. Di conseguenza, la condizione di procedibilità, introdotta dalla nuova legge, doveva considerarsi pienamente soddisfatta.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante chiarimento sull’applicazione delle norme transitorie della Riforma Cartabia. Stabilisce che la costituzione di parte civile, avvenuta in un momento in cui il reato era soggetto a procedibilità d’ufficio, è sufficiente a integrare la nuova condizione di procedibilità della querela. La decisione impedisce che modifiche normative meramente procedurali possano portare a esiti di impunità per fatti già accertati, valorizzando la volontà della vittima espressa attraverso atti concreti all’interno del processo.
Cosa succede se un reato diventa procedibile a querela dopo essere stato commesso?
La nuova norma, essendo più favorevole, si applica retroattivamente. Tuttavia, la legge prevede delle norme transitorie che fissano un nuovo termine per la presentazione della querela, che decorre dall’entrata in vigore della nuova legge.
La costituzione di parte civile vale come querela dopo la Riforma Cartabia?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, per i reati commessi prima della riforma e divenuti procedibili a querela, la precedente costituzione di parte civile della persona offesa è sufficiente a manifestare la volontà di punire il colpevole e soddisfa quindi la nuova condizione di procedibilità.
Perché il ricorso sulla tardività della querela è stato respinto?
È stato respinto per due ragioni: in primo luogo, al momento dei fatti, il reato era procedibile d’ufficio e la querela non era necessaria. In secondo luogo, dopo l’entrata in vigore della nuova legge, la volontà di querelare era già stata validamente espressa dalla persona offesa tramite la sua costituzione come parte civile nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44434 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44434 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Ginosa il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Ginosa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, cori il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto la querela sarebbe stata tardivamente proposta dalla persona offesa, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti, già dedotti in appello, che si pongono in contrasto con il dato normativo poiché, come è stato rilevato dalla Corte territoriale a pagina 3 della sentenza impugnata, a mente dell’ultimo comma dell’art. 640 cod. pen., quando ricorreva l’aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. – come nella specie – il reato era procedibile d’ufficio;
è vero che l’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso il reato di truffa aggravato dalla predetta circostanza punibile, invec:e, a querela della persona offesa e che, ai sensi del quarto comma dell’art. 2 cod. pen., tale disposizione si applica retroattivamente; tuttavia, per le truffe commesse prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), lo st decreto ha previsto, all’art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, stesse truffe, il termine per la presentazione della querela decorre menzionata data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona of ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, sicché, in tale ip che ricorre anche nel caso in esame – è con riferimento al momento dell’entra in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine a sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela, sen possano rilevare eventuali “deficit” legati a momenti processuali in cui la st condizione non era richiesta, con la conseguenza che, avendo riguardo, per l ragioni che si sono dette, al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 15 2022, è sufficiente rilevare come la persona offesa NOME COGNOME avesse già espresso la propria volontà punitiva costituendosi parte civile (in senso analo Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284526-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.