Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17222 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE nel procedimento a carico di:
NOME nata a CATANIA il 12/02/1997
avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo B.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30 ottobre 2024 il Tribunale di Caltagirone in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per remissione di querela nei confronti di NOME Sarah in relazione al reato di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo A) e art.455 cod. pen. (capo B).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso Pubblico ministero presso Tribunale di Caltagirone deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela avuto riguardo al capo B).
Lamenta il Pubblico ministero ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che per il reato di cui all’art.455 cod. pen. di cui al capo B) foss possibile la remissione di querela atteso che si tratta di reato procedibile di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono.
Il d.lgs. 10/10/2022, n. 150 ha previsto in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, com quarto, cod. pen. deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Cass. n. 22641 del 2023, Rv. 284749).
1.2. Operato, dunque, un preliminare inquadramento delle ipotesi di remissione di querela alla luce delle novità introdotte dalla Riforma cd. Cartabia e ribadita l’applicabilità di siffatte disposizioni anche ai reati che siano divenu procedibili a querela anche se commessi anteriormente alla modifica legislativa va, tuttavia, osservato come nel caso di specie il reato contestato al capo B) risulta ancora procedibile di ufficio (art.455 cod. pen.) anche a seguito della riforma richiamata.
La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al reato di cui al capo B).
2.1. Quanto alla individuazione del giudice competente per il rinvio, lo stesso va individuato nella Corte di appello di Catania.
Secondo il nuovo testo dell’art. 593 comma secondo cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114, (entrata in vigore in data 25 agosto 2024): “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.”
Dunque, in relazione ai reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta ai sensi dell’art.550 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è l’unico rimedio impugnatorio esperibile dal Pubblico Ministero.
Consegue che in questi casi il ricorso per cassazione del PM può essere proposto per tutti i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen e non si fa luogo
conversione del ricorso in appello ex art. 569 comma terzo cod. proc. pen. nel caso di denuncia di vizi di cui all’art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Inoltre, nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio va disposto al giudice di primo grado e non alla Corte di appello come previsto per il ricorso immediato ai
sensi dell’art. 569 comma quarto cod. proc. pen.
Nel caso di specie – per il reato per il quale è stato disposto l’annullamento con rinvio, l’art.455 cod. pen. – l’azione penale si esercita con la richiesta di rinvi
a giudizio.
Quindi il ricorso è da considerarsi un ricorso immediato ai sensi dell’art.569
comma quarto cod. proc. pen. con la conseguenza che il giudice del rinvio è la
Corte di appello di Catania.
3.La sentenza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania limitatamente al reato di cui al capo B).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catania. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025 Il c GLYPH lier GLYPH ensore GLYPH
Il Presidente