Procedibilità d’ufficio: L’aggravante deve essere contestata dall’accusa
Con l’ordinanza n. 4722 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la procedibilità d’ufficio legata a una circostanza aggravante dipende dalla sua esplicita contestazione da parte del Pubblico Ministero. Se l’accusa non inserisce l’aggravante nel capo di imputazione, questa non può essere invocata successivamente per superare la necessità della querela. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del processo
Il caso nasce da un procedimento per tentato furto aggravato a carico di tre individui. Gli imputati erano accusati di aver cercato di sottrarre 76 batterie di mantenimento da una centrale telefonica. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta ‘Riforma Cartabia’), che ha ampliato il novero dei reati procedibili a querela di parte, il Tribunale di Isernia aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela.
Il ricorso e la questione sulla procedibilità d’ufficio
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha impugnato la decisione del Tribunale, sostenendo che il reato dovesse essere considerato procedibile d’ufficio. La tesi del ricorrente si basava sulla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7 del codice penale, ovvero il fatto commesso su cose ‘destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità’. Secondo il Procuratore, la natura dei beni (batterie di una centrale telefonica) rendeva automatica l’applicazione di tale aggravante e, di conseguenza, la procedibilità d’ufficio del reato, a prescindere dalla querela.
La centralità della contestazione formale
Il punto cruciale del dibattito legale si è concentrato sulla necessità che una circostanza aggravante, per poter produrre i suoi effetti (incluso quello sulla procedibilità), debba essere formalmente e specificamente contestata nell’atto di imputazione. Non è sufficiente che essa sia astrattamente desumibile dalla descrizione dei fatti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il Pubblico Ministero è l’unico organo titolare del potere di contestare le circostanze aggravanti. Nel caso specifico, l’aggravante del furto su cose destinate a pubblico servizio non era stata menzionata né tra le norme di legge richiamate, né nella descrizione del fatto contenuta nel capo d’imputazione. Anzi, le aggravanti contestate erano altre (art. 625, nn. 2 e 5 e art. 61 n. 7 c.p.).
La Corte ha inoltre evidenziato un elemento decisivo: lo stesso Pubblico Ministero, in sede di conclusioni del processo di primo grado, aveva chiesto di dichiarare il ‘non doversi procedere per difetto di querela’. Questo comportamento dimostra inequivocabilmente che l’accusa stessa non aveva mai inteso contestare l’aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio. Pertanto, il tentativo del Procuratore Generale di ‘introdurre’ tale aggravante in sede di appello è stato ritenuto illegittimo, in quanto viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’imputato deve essere giudicato solo per i fatti e le circostanze che gli sono stati formalmente contestati. La procedibilità d’ufficio non può derivare da un’interpretazione postuma dei fatti, ma deve trovare fondamento in una precisa e tempestiva contestazione da parte dell’organo dell’accusa. La decisione della Cassazione serve da monito sull’importanza della precisione nella formulazione dei capi d’imputazione, i cui effetti si propagano per l’intero corso del processo, influenzando anche le condizioni di procedibilità.
 
Quando un furto diventa procedibile d’ufficio anche dopo la Riforma Cartabia?
Un furto è procedibile d’ufficio se sussiste e viene formalmente contestata dal Pubblico Ministero una delle circostanze aggravanti previste dalla legge che lo rendono tale, come ad esempio il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale?
Perché la circostanza aggravante che avrebbe garantito la procedibilità d’ufficio (furto su cose destinate a pubblico servizio) non era stata contestata dal PM nell’imputazione originaria. Non si può far valere in appello un’aggravante mai formulata formalmente in primo grado per modificare il regime di procedibilità.
Chi ha il potere di contestare le circostanze aggravanti in un processo penale?
Secondo quanto stabilito dal sistema processuale e ribadito dalla Corte, il Pubblico Ministero (PM) è l’unico organo titolare del potere di contestare le circostanze aggravanti, che definiscono l’ambito e la gravità dell’accusa.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4722  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di ISERNIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen. – consistito nel tentativo di furto di 76 batterie di mantenimento di proprietà di compagnie telefoniche, asportate dal sito della centrale 1514 di Rionero Sannitico- perché, a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce la procedibilità di ufficio in ragione della possibilità di configurare, nella fattispecie specie, la circostanza aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. peri. sub specie di fatto commesso su cose “destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza” – è manifestamente infondato in quanto l’aggravante non risulta contestata, né il ricorrente svolge argomenti a sostegno di una ipotetica contestazione in fatto della medesima circostanza, non espressamente menzionata, in imputazione, né nelle norme richiamate né nella descrizione del fatto; del resto che il PM – unico organo, nel sistema processuale disegnato dal codice di rito, titolare del potere di contestare le circostanze aggravanti (cfr. Corte Cost. sent. n. 230 del 2022) non abbia inteso contestare aggravanti ulteriori e diverse da quelle espressamente indicate nell’editto accusatorio emerge dal fatto che, in sede di conclusioni, ha chiesto, egli stesso, dichiararsi “non doversi procedere per difetto di querela”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18/01/2024