Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME che, in riforma della pronuncia di proscioglimento di primo grado, ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui agli ar 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione – con unico atto – il difensore delle imputate, che ha articolato due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui al 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato:
il difetto della condizione di procedibilità, alla luce della novella legislativa ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (primo motivo);
il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza (secondo motivo).
Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
Invero:
è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell’ 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell’art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona off Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero s ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia comme su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»;
difetta in atti qualsivoglia manifestazione della volontà punitiva da parte della person offesa, la cui identità è rimasta ignota; cfr. pure quanto rappresentato, su richiesta di que Ufficio, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 18 maggio 2023).
Ne consegue che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbita l’ulteriore censura.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente