Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7660 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
COGNOME NOME nato a Venezia il 21/06/1973
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza per sopravvenuta improcedibilità;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Venezia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. GLYPH
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FATTO E DIRITTO
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Con sentenza del 18/06/2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lecco emessa il 17/05/2023 con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del reato di truffa e condannato, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva reiterata ed aggravata, pure contestata, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi, con i quali eccepisce:
l’inosservanza di legge processuale stabilita a pena di nullità per violazione del divieto di reformatio in pejus, posto che il giudice di appello aveva ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa (“conseguente alla presenza di rapporti da remoto tra le parti e all’uso, almeno parziale, della rete internet che ha agevolato la mancanza di contatti diretti tra le parti e ha permesso la messinscena relativa al pagamento attraverso il bancomat”), esclusa, invece, dal primo giudice, pur in assenza di impugnazione del P.M., in tal modo ritenendo il reato procedibile di ufficio e non rilevante l’intervenuta remissione di querela e accettazione della stessa;
la violazione di legge penale (art. 61 n.5, cod. pen.) posto che dalle risultanze istruttorie era emerso che i raggiri erano stati posti in essere tramite conversazioni telefoniche o messaggi istantanei, escludendosi in tal modo le condizioni sfavorevoli derivanti dall’uso di una piattaforma telematica e i presupposti per l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa;
il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, sostenendosi che il difensore non era munito di procura speciale (atto, invece, depositato a mezzo pec il 22 marzo 2024) e che, comunque, non vi era spazio per operare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni delle misure sostitutive (affermazione apodittica, contraddetta dall’esito positivo di una misura alternativa alla detenzione, alla quale l’imputato era stato sottoposto in precedenza);
l’inosservanza di legge processuale stabilita a pena di nullità per mancanza della condizione di procedibilità a seguito della modifica legislativa di cui alla legge 28 giugno 2024 n. 90.
Con pec del 4 gennaio 2025 la difesa ha formalizzato le conclusioni riportate in epigrafe.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’aggravante della cd. minorata difesa, per avere la vendita on -line prodotto un concreto vantaggio all’imputato, essendo emerso dalla ricostruzione del fatto come gli autori della truffa abbiano strumentalizzato le modalità di contrattazione a d stanza, al fine di impedire al venditore di approntare un adeguato controllo in ordine alle intenzioni del presunto acquirente e alle modalità suggerite per l’incameramento del prezzo di vendita.
Ciò precisato, deve rilevarsi, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso, che l’aggravante in questione era rilevante all’epoca
della sentenza di appello in relazione alla procedibilità dell’azione penale; a seguito, tuttavia, del successivo intervento legislativo di cui all’art. 16, comma 1, lett. t), legge n. 90 del 26 giugno 2024, l’art. 640 cod. pen. è stato modificato in parte qua, stabilendosi la procedibilità a querela per le ipotesi di truffa previste dal n. 2-ter dell’art. 640 cod. pen., introdotto dalla nuova normativa per il caso in cui il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione: si tratta dell’aggravante che prima si intendeva compresa nel n. 2-bis della norma e che il legislatore ha sottratto alla procedibilità d’ufficio (art. 640, terzo comma, cod. pen.).
5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio perché il reato, così come configurato dalla Corte di appello, è estinto per intervenuta remissione di querela, accettata dal querelato, sul quale incombe l’onere del pagamento delle spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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