Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41748 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41748 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE SANTA SUSANNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 30 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce, per quanto qui di interesse, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma dell pronuncia del Tribunale di Brindisi in data 27 novembre 2017, ha concesso allo stesso imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva (subordina solo alla prestazione dì attività non retribuita in favore del Comune di residenza) e ha confermato nel resto la prima decisione nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggrav perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comm 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale alla l della sopravvenuta procedibilità a querela – che nella specie difetterebbe – del reato imputazione, a mente della novella dell’art. 624 cod. pen. da parte del d.lgs. 150/2022.
Con requisitoria in data 19 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nell’interesse dell’imputato, in data 28 agosto 2023, è stato presentato un motivo nuovo, volto a ribadire la sopravvenuta improcedibilità del reato rubricato.
Il ricorso è fondato.
In forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivament alla pronuncia impugnata, è in effetti mutato il regime di procedibilità per la fattispecie delit in imputazione (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punib a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, pe età o per infermità, ovvero se ricorre taluna dele circostanze di cui all’articolo 625, numer salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»); e deve rilevarsi il difetto della querela (essendosi la persona offesa RAGIONE_SOCIALE limitata a sporgere denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. in data prossima al 4 aprile 2015 e non avendola integrata con la presentazione dell’istantia puniendi prima del 30 marzo 2023, come da accertamenti in atti); con la conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per mancanza di querela.
Così deciso il 13/09/2023.