Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51465 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51465 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLOGNO MONZESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Cote d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. All’imputato era stato contestato di aver sottratto ene elettrica mediante manomissione con l’allaccio abusivo sulla rete di distribuzione di b tensione di RAGIONE_SOCIALE. con aggancio alla presa della retro tavola priva del contatore.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato. Con unico motivo lamenta violazione di legge. L’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022, che ha modificato il testo dell’ cod. pen., ha reso il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva – tra l’altro cui vi sia anche la contestazione dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Nel ca di specie, l’aggravante non era stata contestata, né era stata proposta una valida querela Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto, rigettando il motivo di gravame, che la quere fosse stata ritualmente proposta. L’atto, invece, presentava plurimi vizi e, segnatamente l’atto di denuncia querela era GLYPH sottoscritto dal signor NOME, privo dei poteri rappresentanza generale della RAGIONE_SOCIALE, in quanto responsabile di una mera struttura organizzativa ( la struttura organizzativa pronto intervento); 2) al predetto NOME ris conferita una procura speciale da parte di tale NOME COGNOME, non già in qualità di l rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ma in qualità di responsabile della Struttura Organizza Esercizio, senza che fosse stata dimostrata, dunque, la fonte dei poteri di rappresentanza predetto COGNOME; 3) sussisteva inoltre un difetto formale della procura speciale, che no autenticata, in contrasto alle prescrizioni di cui all’art. 122 cod. proc. pen. Inoltr conferiti dalla procura speciale si riferivano alla presentazione di denunce di furto relat sottrazione di materiale, tra i quali non rientrava l’ipotesi del furto di energia elettric
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta in cui ha concluso per il rig del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che la mancanza di valida querela era stata dedotta co specifico motivo di gravame sul punto e che la sentenza impugnata è stata emessa il 28 febbraio 2023, successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022.
Venendo all’esame della doglianza formulata, deve ribadirsi il consolidato principio seco cui l’art. 337 cod. proc. pen., nel prevedere che la querela proposta nell’interesse d persona giuridica, di un ente o di un’associazione debba contenere l’indicazione specifica d fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all’ipotesi in cui la persona fisica agisce e per conto della società in forza del rapporto organico, in quanto titolare del pot
rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ri (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegat altro). Al di fuori dell’ipotesi descritta – nella COGNOME la dichiarazione si conside personalmente dalla società per mezzo dell’organo a ciò abilitato – la querela può ess proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una pro speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall’art. 122 cod. p (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006, imputato P.G., Rv. 235939 – 01; Sez. 2 n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077 – 01, Sez. 2 – n. 45402 del 25/09/201 COGNOME, Rv. 277767 – 01; Sez. 2 – n. 29775 del 16/09/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279878 – 01).
Tanto premesso, il sig. NOME COGNOMECOGNOME autore della denuncia querela, non risulta esse l’amministratore di RAGIONE_SOCIALE, presidente del consiglio di amministrazione o comunqu investito, in forza di legge o di statuto, dei poteri di rappresentanza della Unaret predetto querelante ha infatti agito in forza dei poteri conferitigli da altro soggetto, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, a sua volta, non è il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE responsabile della Struttura Organizzativa Esercizio. Non vi è, quindi, alcuna dimostrazione potere di rappresentanza della società in capo al sig. COGNOME e del conseguente potere conferire procura speciale.
4.1. In ogni caso, è decisivo rilevare che la procura speciale in atti è totalmente priv forme previste dalla legge ( art. 122 cod. proc. pen.), in quanto non reca la firma auten del sig. NOME COGNOME, soggetto che ha conferito la procura speciale al querelante NOME COGNOME (Sez. 2, n. 34547 del 08/07/2003, Bannetta, Rv. 227424 – 01).
Consegue a quanto esposto che, in mancanza di valida querela in atti, il motivo di rico deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l’azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della querela.
Roma, 15 novembre 2023
I Consigliere estensore
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