Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23745 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19 ottobre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara del 24-5-2022, riduceva la pena inflitta a NOME NOME in ordine ai reati di danneggiamento e porto abusivo di oggetto atto ad offendere allo stesso ascritti a mesi 7 di reclusione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, GLYPH deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell’attenuant di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. avuto riguardo all’intervenuto risarcimento del danno da pa dell’imputato dimostrato anche dalla rimessione di querela;
sospensione del giudizio per pendenza della questione circa la procedibilità di ufficio del del
di danneggiamento aggravato ove commesso su cose esposte alla pubblica fede dinanzi la Corte . costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve darsi atto di come la questione sollevata con i motivi di ricorso abbia trovat risposta nel recente intervento legislativo operato con il Digs 31 del 2024 in tema di corre alla Riforma Cartabia, che ha proprio introdotto la procedibilità a querela anche per le ipotes danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, così equiparando il regime già stabilito dalla prima riforma in tema di furto aggravato ex art. 625 n. 7 cod.pen.. Ed inver suddetto intervento di riforma, ha modificato il comma quinto dell’art. 635 cod.pen. stabilen espressamente che:” Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitt punibile a querela della persona offesa”. Tale intervento si imponeva al fine di parificare la procedibilità del reato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede a quello di furto e artt. 624, 625 n. 7 cod.pen. che già il D.Lgs 151/2022 aveva previsto a querela di parte, co ovvia ed ingiustificata disparità di trattamento, immediatamente rilevata già in sede di pr commenti.
Conseguentemente, avuto riguardo alla intervenuta remissione di querela nella pendenza del presente giudizio, deve farsi applicazione del principio secondo cui a seguito della modifi del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta d 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggra ex art. 61 n. 11 cod. pen., l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiar la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circost aggravanti ad effetto speciale (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (dep. 04/01/2019 ) Rv. 274734 – 01). Il principio risulta ribadito anche da altra più recente pronuncia proprio in t modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia essendosi affermato che il principio dell’applicazio della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 – 01).
1.1. GLYPH Orbene nel caso in esame darsi atto dell’avvenuta acquisizione della remissione di querela e conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per remissione di querela con pagamento delle spese a carico dell’imputato.
1.2. GLYPH Quanto alla pena per il residuo capo b), costituito dalla fattispec contravvenzionale di cui all’art. 4 L.110/75, la stessa ex art. 620 lett. l) cod.proc.pen. può es rideterminata da questo giudice di legittimità, superfluo apparendo il rinvio al giudice di m e va fissata in C 800 di ammenda così determinata pena base C 1200 – 62 bis = C 800.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all’art. 635 cod.pen. è esti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al residuo reato ascritto all’imputato, limitatamente al trattame sanzionatorio, che ridetermina in euro ottocento/00 di ammenda.