Procedibilità a Querela: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande attualità nel diritto penale: gli effetti della sopravvenuta procedibilità a querela per il reato di furto, introdotta dalla Riforma Cartabia. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: questa novità legislativa non può ‘salvare’ un ricorso che sia già, di per sé, inammissibile, ribadendo la solidità del cosiddetto ‘giudicato sostanziale’.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione sollevando due principali questioni.
In primo luogo, ha eccepito un vizio procedurale legato alla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), la quale ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati, tra cui il furto, rendendoli perseguibili solo a seguito di una querela della persona offesa. Secondo la difesa, nel fascicolo processuale era presente solo una denuncia e non una querela formale presentata entro i termini previsti dalla nuova normativa.
In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla pena inflittagli, ritenendola eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata dai giudici di merito.
La questione della procedibilità a querela e la Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto importanti modifiche, trasformando la procedibilità di molti reati da ‘d’ufficio’ a ‘a querela di parte’. Questo significa che, per questi reati, lo Stato può procedere penalmente solo se la vittima lo richiede esplicitamente. La questione centrale del ricorso verteva proprio sull’applicazione di questa nuova regola ai processi già in corso. La difesa sosteneva che, in assenza di una querela, il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le censure sollevate dalla difesa e consolidando principi giurisprudenziali di notevole importanza.
Il Primo Motivo: L’Inammissibilità e la Sopravvenuta Procedibilità
La Corte ha chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come una abolitio criminis, ovvero non cancella il reato. Pertanto, questa modifica procedurale non è così potente da prevalere sull’inammissibilità del ricorso e incidere su una sentenza che ha già acquisito stabilità. In altre parole, se un ricorso è inammissibile per ragioni proprie (ad esempio, perché i motivi sono generici o manifestamente infondati), il giudice non può esaminare nel merito la questione della querela. Il ricorso, essendo viziato all’origine, non può essere ‘sanato’ da una successiva modifica legislativa.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, è un potere discrezionale del giudice di merito. Questa scelta è insindacabile in sede di legittimità, specialmente quando la pena, come nel caso di specie, è fissata in una misura prossima al minimo edittale. In tali circostanze, non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che il giudice faccia riferimento a criteri generali di adeguatezza ed equità, che implicitamente considerano gli elementi dell’articolo 133 del codice penale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie. Consentire a una modifica procedurale di riaprire casi definiti da ricorsi inammissibili creerebbe un’incertezza giuridica inaccettabile. Il principio stabilito è che l’inammissibilità del ricorso forma una barriera invalicabile, che impedisce l’applicazione di norme procedurali sopravvenute, a meno che non si tratti di norme che aboliscono il reato stesso (abolitio criminis). Inoltre, la Corte ha voluto confermare la piena autonomia dei giudici di merito nella commisurazione della pena, limitando il proprio sindacato ai soli casi di motivazione manifestamente illogica o assente, ipotesi non riscontrata nel caso esaminato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti conclusioni. In primo luogo, la Riforma Cartabia, pur avendo esteso il regime della procedibilità a querela, non può essere invocata per rimettere in discussione procedimenti ormai cristallizzati a causa dell’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, viene confermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della sanzione penale, soprattutto quando si attesta su valori vicini al minimo, per i quali non è necessaria una motivazione complessa.
Una nuova legge che introduce la procedibilità a querela per un reato può ‘salvare’ un ricorso inammissibile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sopravvenuta procedibilità a querela non ha la forza di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e non può incidere su un giudizio ormai sostanzialmente definitivo.
Perché la Corte considera inammissibile un ricorso che solleva la questione della mancanza di querela dopo la Riforma Cartabia?
Perché il vizio di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di esaminare qualsiasi altra questione, inclusa quella sulla procedibilità. La modifica legislativa non è un’abolitio criminis (abolizione del reato) e quindi non può superare la barriera dell’inammissibilità.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato la scelta della pena?
No. Se la pena è applicata in misura media o, come in questo caso, prossima al minimo previsto dalla legge, non è richiesta una specifica e dettagliata motivazione. È sufficiente il richiamo a criteri generali di adeguatezza ed equità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale per il reato di furto aggravato.
Due i motivi sollevati: con il primo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando la mancata proposizione della querela entro il termine di cui all’85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanendo in atti soltanto la denuncia presentata il 23/04/2021; con il secondo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. giudicato sostanziale per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione ai reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dall’anzidetto decreto legislativo (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467).
Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi i cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti g elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore Rv. NUMERO_DOCUMENTO). Nel caso di specie, la pena è stata determinata in maniera prossima ai minimi edittali: non si richiede pertanto alcuna specifica motivazione sul punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Prdsidehte