Procedibilità a querela: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la procedibilità a querela. La decisione sottolinea l’importanza di presentare in modo tempestivo e specifico tutti i motivi di impugnazione, pena l’inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le regole che governano la proposizione delle eccezioni processuali e le conseguenze di una loro tardiva deduzione.
I fatti del processo: dalle lesioni al giudizio di rinvio
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, commesso con l’attenuante della provocazione. Inizialmente, il reato era stato qualificato in modo tale da essere procedibile d’ufficio. Tuttavia, a seguito di un primo ricorso in Cassazione, la sentenza di secondo grado era stata annullata con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello.
Il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena, escludeva la sussistenza di un’aggravante specifica. A seguito di questa esclusione, il reato rientrava nella categoria delle lesioni lievi, per le quali la legge prevede la procedibilità a querela della persona offesa. Nonostante l’assenza di una querela formale, la Corte d’Appello riteneva il reato comunque procedibile, interpretando la costituzione di parte civile della vittima come una chiara manifestazione della volontà di perseguire penalmente l’imputato.
La questione della procedibilità a querela in Cassazione
L’imputato proponeva un nuovo ricorso per Cassazione, lamentando due violazioni principali:
1. La mancata conformità della sentenza del giudice di rinvio a quanto deciso dalla Cassazione nella precedente fase.
2. La mancata assoluzione per difetto della condizione di procedibilità, ovvero l’assenza della querela, una volta esclusa l’aggravante.
L’imputato sosteneva che, venuta meno l’aggravante che rendeva il reato procedibile d’ufficio, il giudice avrebbe dovuto obbligatoriamente dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale.
La decisione della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati in parte manifestamente infondati e in parte non deducibili in quella sede.
Le motivazioni: perché la questione sulla procedibilità a querela non poteva essere sollevata
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha chiarito che la precedente sentenza di annullamento non aveva creato alcun ‘giudicato interno’ sulla questione della procedibilità a querela. L’annullamento era avvenuto solo per un difetto di motivazione sull’aggravante, e solo dopo l’esclusione di quest’ultima da parte del giudice di rinvio è emersa la questione della necessità della querela.
In secondo luogo, e questo è il punto nevralgico della decisione, la Cassazione ha affermato che la difesa avrebbe dovuto sollevare la questione della diversa qualificazione giuridica del reato (da lesioni lievi a lievissime) già nei motivi di appello. L’imputato avrebbe potuto sostenere fin da subito che le lesioni, per la loro durata e natura, non integravano le aggravanti contestate e che, pertanto, il reato era procedibile solo a querela. Non avendolo fatto, ha introdotto un ‘tema nuovo’ nel giudizio di legittimità, una pratica non consentita dal nostro ordinamento processuale. La questione, pertanto, è stata considerata tardiva e quindi non deducibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulla strategia processuale. Dimostra che tutte le questioni, sia di merito che procedurali, devono essere sollevate con i pertinenti atti di impugnazione e nei tempi corretti. Attendere l’esito di un giudizio di rinvio per sollevare eccezioni che potevano essere proposte in precedenza si traduce in una preclusione processuale. La difesa deve quindi anticipare tutte le possibili qualificazioni giuridiche del fatto e formulare i motivi di appello in modo completo ed esaustivo, per evitare che una questione potenzialmente decisiva, come la procedibilità a querela, venga dichiarata inammissibile per tardività.
La costituzione di parte civile può sostituire una formale querela?
Sì, secondo la valutazione del giudice di merito nel caso di specie, la costituzione di parte civile è stata considerata una manifestazione equipollente della volontà di procedere da parte della persona offesa, rendendo il reato procedibile anche in assenza di una querela formale.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della mancanza di querela?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la questione della procedibilità a querela non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità se essa implica una nuova qualificazione giuridica del fatto (ad esempio, da lesioni lievi a lievissime) che non era stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione nei gradi precedenti.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene sollevato tempestivamente in appello?
Se un motivo, come quello relativo alla diversa qualificazione del reato che ne determinerebbe la procedibilità a querela, non viene sollevato con i motivi di appello, la questione viene considerata un ‘tema nuovo’ estraneo al giudizio. Di conseguenza, non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione, che dichiarerà il relativo motivo di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in data 14 dicembre 2023, quale giudice di rinvio, lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 62 n. 6 e 582 coel.pen. commesso in danno di NOME COGNOME, riconoscendo sussistente l’attenuante della provocazione ed escludendo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 583 cod.pen., in quanto non contestata neppure in fatto, ma ritenendo il reato procedibile, nonostante la mancata presentazione di una formale querela, valutando la costituzione di parte civile quale manifestazione della volontà di procedere, da parte della persona offesa;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norma processuale, per non essersi i giudici uniformati alla sentenza rescindente, altresì violando il giudicato interno, e per non avere assolto l’imputato per la mancanza della querela;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché entrambi i motivi sono il primo manifestamente infondato, ed il secondo non deducibile:
la sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice di appello avesse confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 583 cod.pen., ed ha annullato la sentenza di secondo grado solo per la mancata precisazione del contenuto di tale aggravante, per cui non si è formato alcun giudicato interno in merito alla sussistenza o meno di una condizione di procedibilità, questione divenuta valutabile dal giudice di rinvio solo a seguito della esclusione della predetta aggravante;
la questione della qualificazione giuridica del reato in quello di lesioni lievissime anziché lievi non è stata mai oggetto di impugnazione, mentre il ricorrente avrebbe potuto sostenere sin dalla presentazione dei motivi di appello la procedibilità a querela del reato, per l’insussistenza non solo delle aggravanti contestate ma anche di una durata delle lesioni superiore a venti giorni. L’omessa deduzione della qualificabilità del reato come quello di lesioni lievissime rende la questione non deducibile, trattandosi di un tema nuovo, rimasto estraneo anche all’esame del giudizio rescindente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente