Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3282 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3282 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
La Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela; l ‘AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte , chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste confermava la condanna di NOME per il reato di danneggiamento. Si contestava allo stesso di avere danneggiato vari oggetti e suppellettili del bar ‘Dama Bianca’, in data 4 marzo 2019, con l’aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità la pubblica fede. La Corte riteneva il reato procedibile ex officio.
Contro tale sentenza ricorreva il difensore d ell’imputato che deduceva l’assenza del la condizione di procedibilità, allegando che la querela era stata rimessa; la querela sarebbe indispensabile per procedere, atteso che il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 aveva condizionato la procedibilità alla querela anche per il danneggiamento consumato ‘ su cose esposte alla pubblica fede ‘ .
3. Il ricorso è fondato.
Il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 ha previsto la procedibilità a querela anche del danneggiamento consumato su cose esposte alla pubblica fede; la novella introduce una norma di favore che, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., si applica retroattivamente.
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto illegittimamente che la condizione della esposizione delle suppellettili danneggiate alla pubblica fede legittimasse la procedibilità ex officio (peraltro escludendo espressamente ogni collegamento tra la violenza agita nei confronti del COGNOME, con il quale il ricorrente aveva avuto una precedente colluttazione e l’azione di danneggiamento).
Il Collegio, rilevata la remissione di querela, avvenuta nel corso dell’udienza del 29 novembre 2011, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. Le spese del procedimento di remissione, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, rimangono a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese del procedimento di remissione a carico del querelato.
Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME