Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PISTOIA il 03/12/1975
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 9 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta, avanzata da NOME COGNOME di revoca delle pene inflitte con sentenze emesse per reati di furto aggravato, fattispecie divenute procedibili a querela
dopo il passaggio in giudicato delle stesse;
Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge e omessa applicazione dell’art. 2 cod. pen., nonché violazione dagli artt. 3 e 6
CEDU;
che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Non
costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod.
proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di
questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a
querela è inidonea a determinare un fenomeno di “abolitio criminis”. (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36)» (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 – 01);
che d’altronde anche con riguardo agli strumenti di ricorso straordinario si è affermato che «In tema di revisione non costituisce “prova nuova” rilevante ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all’irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela» (Sez. 6, n. 34475 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286993 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così de9so il 17 aprile 2025
Il C inSigliere estensore
Il Presidente