Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49513 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49513 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, del 4/7/2022, emessa all’esito di giudizio abbreviato, pur sostituendo la pena detentiva di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa con quella della libertà controllata e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni presenti all’interno del ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, sito i INDIRIZZO, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente per il pronto intervento di COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari del ristorante. In particolare, accedeva al predetto ristorante dopo aver reciso una rete metallica esterna e dopo avere mandato in frantumi una vetrata di una finestra posta sul retro del ristorante di cui sopra, veniva bloccato dai predetti COGNOME e COGNOME mentre rovistava all’interno delle celle frigorifere. Con la circostanza aggravante di aver usato violenza sulle cose. In Bagheria il 21/4/2022.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il COGNOME, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., l’inosservanza di norma di legge sopravvenuta, ovvero del disposto normativo di cui all’art. 624 co. 3 cod. pen. così come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150.
Per il ricorrente è indubbio che la norma de qua sia stata introdotta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (emessa, come detto, in data 10/10/2022), per cui lo stesso conviene con quell’orientamento di legittimità secondo il quale nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, com’è avvenuto nella specie, in quanto effetto dello ius superveniens, deve ammettersi la possibilità dell’imputato di farla valere con apposito motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (il ri chiamo, tra le altre, è a Sez. 2 n. 26939/2018).
Si sottolinea in ricorso che nel caso di specie la querela sarebbe stata sporta in maniera irrituale, in quanto, come è dato leggere nell’allegato verbale di ricezione di querela orale, è stata sporta dal “marito convivente della socia” di una società di capitali, la RAGIONE_SOCIALE“. Ad onor del vero, si riconosce che l’atto di ricezione di querela orale dà atto della presenza anche del coniuge socio della RAGIONE_SOCIALE, ma la volontà di procedere nei confronti del responsabile
del furto è espressa soltanto dal di lei marito. Sul punto si evidenzia, tuttavia, che la prosa della narrativa della querela è coniugata al singolare: «Premetto di essere il marito convivente della socia del ristorante … omissis . .»; «sporgo formale denuncia/querela omissis …»; «non ho altro da aggiungere né da modificare ….omissis…».
In primo luogo, il ricorrente evidenzia che il coniuge non è persona offesa dal reato “de quo” e pertanto non ha alcuna legittimazione attiva a sporgere la querela per il furto perpetrato nel ristorante appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di cui è socia la moglie. In secondo luogo, pur se si volesse ritenere, che la volontà sia riferibile anche alla moglie socia della RAGIONE_SOCIALE, in virtù del disposto normativo di cui all’art. 337 co. 3 cod. proc. pen. nel caso in cui persona offesa sia una persona giuridica la dichiarazione di querela va proposta dal legale rappresentante e deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
Pertanto, anche qualora si opinasse per la regolarità delle forme di manifestazione della volontà querelatoria ad opera della moglie-socia della RAGIONE_SOCIALE, in ogni caso, non vi sarebbe prova della di lei qualifica di legale rappresentante e, comunque, la dichiarazione di querela difetterebbe della indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza ex art. 337 comma 3 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il tema preliminare che pone il ricorso in esame è quello dell’ammissibilità o meno di un ricorso al giudice di legittimità imperniato esclusivamente sul sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato in contestazione con la richiesta di una declaratoria di non doversi procedere per difetto della querela la cui necessità è sopraggiunta alla pronuncia della sentenza impugnata.
Ad avviso della Corte a tale quesito va data una risposta negativa ostandovi il dettato di S.U. COGNOME che si ritiene avere valore anche per questa particolare ipotesi.
Non sfugge al Collegio l’esistenza di recenti precedenti di segno contrario (Sez. 5 n. 43628 del 21/9/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 7, n. 43019 del 4/10/2023, COGNOME n.m.; Sez. 5 n. 42404 del 26/9/2023, COGNOME, n.m.). E che già in precedenza, peraltro, la questione della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto oggetto della sentenza impugnata, ove posta quale unico motivo di ricorso, era stata ritenuta non inammissibile da Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca Ilian Rv. 284698 secondo cui: «In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di
dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullar senza rinvio la sentenza impugnata (nella fattispecie, in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all’art. 85, co. 1 del citato d.lgs la Corte ebbe ad evidenziare che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l’onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell’azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Tuttavia, si ritiene che Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME Rv. 273551 – 01 (che ebbero ad affermare il principio che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità de ricorso escludesse che dovesse darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela) riconducano anche l’ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela (quindi di sopravvenuta improcedibilità del reato per il quale il ricorrente è stato condanNOME) al novero dei casi nei quali la inammissibilità del ricorso non è travolta dalla regola dell’applicazione della disposizione più favorevole (essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima della novazione normativa, quindi già procedibili di ufficio).
Come affermano a pag. 14 della motivazione S.U. COGNOME: «il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordiNOME con l’art. 609, co. 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione non pone una regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell’impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni. Cioè quello che consente l’introduzione del giudizio di impugnazione esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice».
E le stesse S.U. COGNOME, a pag. 16, precisano che: «È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela» possa «… operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all’accertamento di aboliti° criminis),
capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso». E, dopo aver escluso che le questioni riguardanti la procedibilità del reato vengano in gioco alla stregua del mutamento degli elementi essenziali del reato e quindi nel campo di applicazione dell’art. 2, co. 2 cod. pen., concludono che deve farsi applicazione dell’art. 2, co. 4 cod. pen. ma «che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato».
La conclusione delle Sezioni Unite è che non ci sono «argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato, …, ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed in particolare di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione di ricorso inammissibile» (pag. 17).
3. In tale ottica, un ricorso che rechi quale unico motivo l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in rapporto all’art. 2, co. 4 cod. pen., non contenendo una censura alla sentenza impugnata, va interpretato come una mera sollecitazione di un potere officioso che il giudice di legittimità ha a disposizione, ma che, per poter essere esercitato, presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale.
Lo confermano Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681, richiamate anche da S.0 .COGNOME a pag. 17 della motivazione, che sostenendo l’ammissibilità del solo motivo unico che solleciti il giudice di legittimità all’ap cazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per sopraggiunta remissione di querela puntualizzano che si tratta di ‘status’ che non si estende ad altre ipotesi. Come sottolineano le S.U. COGNOME, S.U. COGNOME non mancano di rilevare, significativamente, che, in caso non di remissione, ma di «mancanza» di una condizione di procedibilità, la problematica appare «davvero non coincidente».
Lo confermano S.U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818, laddove sostengono che il ricorso che abbia quale unico motivo la denuncia del mancato rilievo da parte del giudice impugNOME di una estinzione del reato per prescrizione che fosse già maturata al tempo reca un motivo ammissibile, nonostante la estinzione non fosse stata dedotta dal ricorrente; la ragione è che, in tal caso, si tratta di una sentenza viziata.
Il richiamo a COGNOME.COGNOME. COGNOME consente a COGNOME.COGNOME. COGNOME (pag. 15) di ricordare come le prime, ponendosi nel solco di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, COGNOME Rosa, Rv. 230529, efficacemente ribadiscono che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Regola che non riveste, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, sicchè non attribuisce al giudi
dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto si tratta di regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/ 2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Per NOME COGNOME, dunque, «è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile – e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalid del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) – possa affermarsi, nell’ottica dell’attivazione della disciplina transitoria posta dal citato art. che, alle condizioni suddette, il procedimento sia “pendente”. E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza COGNOME, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l’equità o la razionalità del processo» (pag. 2).
4. Ancora AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME soccorrono, ai fini che qui interessano, nel ricordare (pag. 13) che: «Una tradizione assolutamente coerente e lineare della giurisprudenza delle Sezioni Unite, utile a costruire una nuova dogmatica del rapporto tra presentazione di ricorso inammissibile e obbligo di immediata rilevazione delle cause di non punibilità, si è consolidata nella vigenza dell’attuale codice di rito facendo leva sulla nuova ed istantanea modalità di presentazione del ricorso regolata dall’art. 581 cod. proc. pen., con la soppressione, cioè dello iato possibile tra presentazione dell’atto e illustrazione dei motivi a sostegno». E che: «A partire da Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 199903, per poi proseguire con Sez. U, n. 11493 del 26/06/1998, COGNOME, Rv. 211469, e Sez. U, n. 30 del 30 giugno 1999, COGNOME, Rv. 213981, nonché Sez. U, n. 32 del 22/11/ 2000, COGNOME, Rv. 217266 e Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; concludendo da ultimo con Sez. U, n. 23428 del 22/03/ 2005, COGNOME, Rv. 231164 e Sez. U, n. 12602, 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266818, la giurisprudenza di legittimità si è mossa nel solco di una ricostruzione della categoria della inammissibilità del ricorso – nell’ottica dei rapporti di questa con l’obbligo del giudice di rilevare ogni stato e grado del processo le cause di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen. – svincolata dallo schema delineato dall’articolo 648 cod. proc.
pen.: uno schema, quest’ultimo, reputato idoneo soltanto a regolamentare il giudicato formale per dare avvio alla fase esecutiva».
La giurisprudenza che le S.U. COGNOME richiamano fa leva sulle norme che regolano le impugnazioni ed in particolare sugli artt. 581, 591, 606, co. 3, cod. proc. pen. – nei quali sono elencate le diverse tipologie di cause di inammissibilità, da considerarsi unitariamente – ritenendole capaci di supportare, tutte allo stesso modo, una pronuncia soltanto dichiarativa, con effetti esclusivamente processuali: quelle cause, in ragione della loro essenza che attiene sempre geneticamente all’atto, impediscono il passaggio alla fase successiva dell’impugnazione.
Condivisibilmente, si rileva, perciò, che: «La rigorosa tipizzazione delle modalità di ingresso nel giudizio di legittimità ha indotto a ritenere – nelle prime sen tenze distinguendo fra le cause originarie e quelle sopravvenute di inammissibilità e poi progressivamente superando tale distinzione, fatta eccezione per la “rinuncia” che rimane da ascriversi alla seconda delle dette categorie ed è direttamente finalizzata alla formazione del giudicato formale – che la pronuncia di inammissibilità ha sempre natura dichiarativa ed è meramente ricognitiva della mancata instaurazione del giudizio di cassazione poiché rileva un vizio che affligge geneticamente l’atto» (pag. 14).
Tale constatazione si compendia secondo l’ormai consolidato dictum delle Sezioni Unite nella rilevazione che: «… la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall’articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito “sostanziale” ma che, ciò nondimeno, produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (S.U. COGNOME, pag. 14).
E’ fatta eccezione, pertanto, come ricordano ancora COGNOME.COGNOME «per cause di non punibilità rigorosamente individuate quali l’abolitio criminis o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che producono effetto ex tunc, travolgendo anche il giudicato formale (v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME e n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME; più di recente Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, COGNOME), alle quali vanno aggiunte l’ipotesi dell’estinzione del reato per morte dell’imputato, quella delle modifiche normative sopravvenute in termini di attenuazione della pena – Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 265111, che ha inquadrato il motivo come “costituzionalmente imposto” ex artt. 1 cod. pen., 25, secondo comma e 117, primo comma, Cost. nonché 7 § 1, CEDU, essendo stata anche preceduta dalla sentenza Sez. U, 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697, che aveva ammesso la superabilità del giudicato quando interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma
penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzioNOMErio – e, come si vedrà, quella ulteriore della estinzione per remissione di querela, perfezionatasi in pendenza del ricorso per cassazione». (pag. 14, cit.). E va da ultimo annoverata, nella medesima prospettiva, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., che le Sezioni Unite (n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593) hanno ritenuto rilevabile anche in presenza di ricorso inammissibile rimarcandone la capacità di operare come una depenalizzazione in concreto (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587), pure dovendosi sottolineare la dissimmetria, rispetto alle decisioni precedenti, della interpretazione che ha disancorato tale eccezionale attitudine, dalla capacità di determinare la revoca del giudicato.
Altrimenti detto – è la conclusione cui pervengono S.COGNOME. COGNOME, che richiamano quanto ritengono bene chiarito dalla sentenza da S.U. COGNOME – non è l’articolo 648 cod. proc. pen. la norma che disciplina le impugnazioni inammissibili e tantomeno i poteri che il giudice può esercitare nella fase di cognizione a fronte di un ricorso inammissibile. Sicché, si riesce a contestualizzare, in riferimento a tale valutazione, il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. che, nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordiNOME con l’art. 609, co. 2, cod. proc. pen. sui poteri di uffic della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell’impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni. Cioè quello che consente l’introduzione del giudizio di impugnazione esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice.
5. Sulla scorta di tali considerazioni, come si è visto interamente mutuate dai dicta delle Sezioni Unite, il Collegio, pertanto, non ritiene persuasiva, anche perché sostanzialmente inesplicata, la seguente affermazione che si legge nella sentenza 43628/23 della Quinta Sezione: «Il ricorso, successivo all’entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla cd. “riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, proprio per tali considerazioni non è inammissibile, poiché altrimenti si sarebbe determinata l’impermeabilità alla novella normativa alle questioni di improcedibilità sopravvenuta (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2658 de 11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551)».
Ed invero, come sopra visto, la cd. ‘impermeabilità” è ribadita proprio da SRAGIONE_SOCIALE; il cui richiamo, quindi, non pare né corretto né giustificato.
Come non sembra portare argomenti a sostegno della tesi della Quinta Sezione Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155 – 01, che ha ad oggetto un ricorso con motivi sulla responsabilità ritenuti inammissibili, seguito da una memoria sollecitatoria della dichiarazione di sopraggiunta improcedibilità del reato, alla quale la Corte ha replicato applicando il canone COGNOME.
Peraltro, ove fosse ammissibile ex se il motivo sulla sopraggiunta improcedibilità del reato, non assumerebbe rilievo l’inammissibilità di altri motivi (tant’è ch con coerenza, Sez. 5, n. 42404 del 26/9/2023, COGNOME, n.m., accede alla improcedibilità nonostante tre motivi inammissibili).
Egualmente per Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176, che non accede alla richiesta di declaratoria dell’improcedibilità sopravvenuta alla sentenza per essere il motivo di ricorso sull’aggravante del reato inammissibile.
Quanto a Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542, è ancora una volta una sentenza che dichiara l’inammissibilità del ricorso che reca motivo sull’aggravante ritenuta e che quindi non dà seguito alla richiesta del PG e del ricorrente di dichiarare la sopraggiunta improcedibilità del reato.
Pertanto, Sez. 5 n. 43628/23 ha citato tutte sentenze che si collocano nel solco di S.U. COGNOME e che non assegnano alcun valore prevalente all’art. 2, co. 4 c.p.: non riconoscono alcuna ‘permeabilità’ delle pronunce pronunciate prima del 30.12.2023 all’art. 2, co. 4 cod. pen.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «E’ inammissibile il ricorso che abbia, quale unico motivo o quale motivo che si accompagni ad altri inammissibili, quello che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more del ricorso stesso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150».
6. Va evidenziato, peraltro, che nel caso che ci occupa la querela c’è.
Dalla lettura del verbale intestato come “verbale di querela”, doverosamente allegato dal ricorrente, emergono i seguenti elementi dirimenti nel senso della manifesta infondatezza della questione proposta dal ricorrente in relazione alla sua efficacia: a) il verbale è formalmente intestato come “verbale di querela” e riporta la presenza della moglie del COGNOME “in qualità di querelante anch’ella”; b)in calce al detto verbale risulta apposta la firma sia del COGNOME, sia della moglie; c) ne consegue la riferibilità della volontà di punizione anche alla moglie del COGNOME, nonostante l’esposizione dei fatti sia avvenuta ad opera di soggetto dalla stessa diverso.
In tal senso sembra utile richiamare le pronunce di seguito indicate (che hanno confermato orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia):
1. Sez. 5, n.38215 del 15/9/2022, Testa, n. m. relativa alla questione della validità della querela formalmente ‘intestata’ al coniuge della persona offesa ma sottoscritta da quest’ultima, stando alla quale: «Ai fini della validità della querela la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto – sebbene contenente l’esposizione dei fatti ad opera di terzi – rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla person offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela”. In altri termini, la presenza e la sottoscrizione della persona offesa alla mera esposizione dei fatti, resa da terzi, alla presenza del pubblico ufficiale redigente l’att l’atto alla stessa direttamente riferibile, contenendo la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, in presenza della dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia querela” (nella specie, non era rilevante che la querela fosse stata formalmente “intestata” al coniuge della vittima, poiché tale sottoscrizione implicava l’adesione al contenuto espositivo e alla volontà di punizione da parte del destinatario dell’offesa, risultando, così, integrati i requisiti di legittimazione e di forma prescritti d legge)».
2. Sez. 2, n. 9968 del 2/2/2022, COGNOME, n. m. per la conferma del principio secondo il quale: «Ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale”. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l’indica zione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito)”.
Inoltre, Sez. 5, n. 12814 del 8/3/2005, Marku, Rv. 231697, ha chiarito che, in casi come quello in esame, il querelato che escluda la legittimazione del querelante all’esercizio del diritto di querela non può limitarsi a contestare il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’art. 337 cod. proc. pen. – il quale disciplina l’ipotesi della querela proposta da chi si professa legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un’associazione – ma deve dimostrare che detto adempimento è in concreto necessario, perché il querelante agisce quale rappresentante di una società di capitali. (Nella specie il proponente si era qualificato socio di un negozio e la Corte, premesso che tale qualifica indica semplicemente la contitolarità dell’impresa e non la legale rappresentanza di un diverso soggetto
giuridico, ha – in applicazione del principio di cui in massima – rigettato il ricors del querelato).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
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