Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22641 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE
P RAGIONE_SOCIALE CRAGIONE_SOCIALE
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nato il
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RAGIONE_SOCIALE I
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al diniego dell sospensione condizionale della pena e l’inammissibilità nel resto; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato ricorrente, che ha insistito per l’improcedibilità dei reati, anche in virtù dell’entrata i del d.lgs 150 del 2022.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 giugno 2022 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato parzialmente la condanna pronunziata dal
Tribunale per i minorenni della stessa città nei confronti di P . C.
La riforma è consistita, in particolare:
nel riqualificare come furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal ness teleologico l’originaria contestazione di furto in abitazione, del pari aggra delle chiavi dell’autovettura dell’associazione che gestiva la comunità
P.C. era alloggiato per eseguire la messa alla prova concessagli in diver procedimento (capo a);
nell’escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n cod. pen. in relazione al furto dell’autovettura stessa successivamente commes (capo b), reato per cui la sentenza di primo grado è stata confermata co residue aggravanti della minorata difesa e del mezzo fraudolento;
nel rideterminare in mitius la pena.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato co il ministero del proprio difensore.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine al riconoscimento, quanto al reato di cui al capo a), circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e del nesso teleologico.
Il ricorrente fornisce una ricostruzione dei fatti che avevano cond l’RAGIONE_SOCIALE a sporgere querela e ripercorre alcuni pass argomentativi della sentenza impugnata, per poi contestare l’utilizzo d confessione dell’imputato anche per provare il dato circostanziale, ch prevenuto – contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata – non poteva avere ammesso, in quanto non si poteva pretendere da lui la conoscenz delle norme giuridiche che presiedono la materia. Egli, infatti, si era lim confessare l’impossessamento delle chiavi dell’autovettura e di quest’ultima.
In ordine al mezzo fraudolento, il ricorrente ricorda che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva affermato che l’imputato le aveva chiesto le chiavi per prelevare detersivi dalla stanza in uso agli educatori e che ella non sapeva dire se li effettivamente presi; sostiene, quindi, che l’aggravante non doveva ess riconosciuta perché erano rimasti sconosciuti gli elementi essenziali d condotta «rimanendo indifferente la ipotesi in cui l’ingresso nei locali sia sorto per scopo lecito e l’azione furtiva sia poi stata posta in essere successivamente, sfruttando l’occasione creatasi».
In merito all’aggravante del nesso teleologico, che pure contrassegna reato di cui al capo A), il ricorrente sostiene che proprio il dubbio l’occasionalità del proposito sorto nel corso di un accesso lecito non consen ritenere che l’imputato avesse, ab origine, l’intenzione di prendere le chiavi del veicolo per poi rubarlo. Neanche in questo caso la confessione sarebbe risolut perché il prevenuto non aveva dichiarato che aveva rubato le chiavi “per” commettere il furto della vettura, ma che aveva rubato entrambe.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio motivazione circa il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui al capo
Riguardo al mezzo fraudolento, vi sarebbe una doppia incriminazione in quanto lo stesso fatto – la sottrazione delle chiavi dell’autovettura – una v era stato ritenuto integrare il delitto sub A) e una volta era stato ritenuto costituire il substrato fattuale per il riconoscimento della circostanza aggr di cui al capo 8). In ogni caso, la circostanza aggravante non sussister perché la chiave non era stata ottenuta indebitamente, non essendo stata po in essere alcuna attività ultronea rispetto all’apprensione stessa.
Con riferimento alla circostanza aggravante della minorata difesa, ricorrente sostiene che il riferimento all’ora notturna mette in gio ragionamento congetturale circa la minore facilità che i responsabili avrebb incontrato nel compiere il furto di giorno. La RAGIONE_SOCIALE aveva riferito che la sera, dopo che i ragazzi erano andati a dormire, chi era di turno chiudeva il cancel che dimostrerebbe che la notte vi era vigilanza.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizi motivazione quanto alla procedibilità dei reati che, escludendo le aggrava sarebbe venuta meno. La delega che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’autovettura aveva conferito a NOME. NOME. – colei che aveva sporto querela – non soddisfarebbe i criteri di cui agli artt. comma 2, e 337, comma 3, cod. proc. pen. Segue una riflessione teorica su vizio di motivazione.
2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 546 cod. p pen. e 62-bis, 133 e 163 cod. peri, e omessa motivazione quando alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante il relat motivo di appello. A questo riguardo, il ricorso agita, a sostegno della dogli l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la confessione resa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rin perché i reati sono improcedibili per difetto di querela.
Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione scandito da alcuni passaggi.
1.1. Il primo è che entrambi i reati per cui si procede sono oggi perseguibili a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, l d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatt
sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostan aggravanti che residuano dalla parziale riforma in appello – minorata difes mezzo fraudolento, nesso teleologico – rientra, infatti, nell’elencazione d norma di nuovo conio.
Calato l’enunciato ermeneutico nell’odierna regiudicanda, se ne deduce ch la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, t applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata vigore, come quelli addebitati al ricorrente.
1.3. Assodata la necessità di interrogarsi sull’esistenza di una v condizione di procedibilità dei reati ascritti all’imputato, il Collegio ha rile la denunzia/querela in atti non possiede i requisiti necessari.
Come sostenuto dal ricorrente e come si evince dall’esame degli allegati ricorso e dalla verifica svolta nel fascicolo, infatti, la firmataria dell’atto, RAGIONE_SOCIALE
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è un’operatrice della comunità, delegata alla presentazione del
denunzia dal Sac.I RAGIONE_SOCIALE P.F. RAGIONE_SOCIALE I, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE , proprietaria dell’autovettura cui si riferiscono sottrazioni ascritte all’imputato. L’atto di delega è redatto su foglio intes predetta RAGIONE_SOCIALEva e reca in calce la sottoscrizione del P.F. non autenticata.
Una tale situazione di fatto impone di soffermarsi, da una parte, sulla di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE a sporgere querela e, dall’altra, sulla ritualità del S.L. delega da lei ricevuta per la sua presentazione.
1.3.1. Riguardo al primo aspetto, il Collegio ritiene che la RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata a sporgere querela in proprio.
A questo proposito, non è risolutivo che non si trattasse della l rappresentante della RAGIONE_SOCIALEva proprietaria del veicolo, in quanto l relazione con i beni sottratti va vagliata alla luce degli insegnamenti delle S Unite, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individ non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anc possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fi disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e pe quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (Sez. U, n. 40354 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975, che, in applicazione del principio suddetto, riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a propo querela). In motivazione, il massimo Consesso ha valorizzato, ai fini d legittimazione a sporgere querela pur in assenza di un titolo giuridico, «una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne». Ebbene, le informazioni ricavabili dalle sentenze di merito non consentono di affermare che la’ SRAGIONE_SOCIALE, oltre che essere un’operatrice della comunità, fosse legata all’autovettura da un rapporto riconducibile alla cate isolata da questa Corte; né la circostanza che si trattasse di un’addet comunità e che l’autovettura fosse al servizio delle esigenze della comu stessa consente di desumerne che la donna avesse la disponibilità del veicolo oltre che per meri utilizzi momentanei – nel senso precisato dalla senten COGNOME, tenuto anche conto del fatto che la valutazione sul punto deve es fatta nella prospettiva della regola di giudizio di cui all’art. 531, comma 2, cod. proc. pen. che impone di dare rilievo liberatorio anche al mero dub sull’esistenza della condizione di procedibilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3.2. Non resta, dunque, che domandarsi se la delega alla RAGIONE_SOCIALE sottoscritta dal P.F. sia dotata dei requisiti di legge necessari per ritenere che querelante fosse legittimata a sporgere querela quale longa manus del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 337 cod. proc. peri. -«formalità della querela» al comma 1, prevede che la dichiarazione di querela è proposta con le forme di cui al 333, comma 2, cod. proc. pen. che, a sua volta, stabilisce che la denunzia essere presentata oralmente o per iscritto personalmente o a mezzo «procuratore speciale». L’art. 337, comma 2, codice di rito prevede, inoltre, che la querela presentata oralmente può essere sottoscritta, oltre che dall’inter personalmente, anche dal suo procuratore speciale.
La norma di riferimento in tema di procura speciale è l’art. 122 cod. pr pen. secondo cui «Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ».
Ciò posto, il Collegio ritiene che il combinato disposto delle disposi appena citate non consenta un’interpretazione diversa da quella propugnata d ricorrente: in luogo dell’avente diritto, la querela può essere presentata procuratore speciale, ma la procura speciale che legittima quest’ultimo d essere rilasciata con le formalità suddette (in questo senso, in motivazio sentenza richiamata dal ricorrente, Sez 2, n. 33162 del 2018). Tanto pone luce l’irritualità che contraddistingue la delega conferita alla S.L. – che reca una sottoscrizione non autenticata – e, di conseguenza, l’irrilevanza ex art. cod. proc. pen. della querela da quest’ultima presentata.
1.4. L’ultimo aspetto che va valutato è quello dell’eventuale sopravvenien della condizione di procedibilità nel termine di tre mesi dall’entrata in vig d.lgs 150 del 2022 giacché la persona offesa, ai sensi dell’art. 85, comma -«Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, avrebbe avuto la possibilità di manifestare la propria volontà punitiva entro marzo 2023. Ebbene, a questo riguardo, la verifica effettuata da questa Co nelle more della celebrazione dell’odierna udienza interpellando – a mezzo de funzionari dell’ U.P.P. – il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale p minorenni di Messina ha sortito esito negativo, nel senso che è stata ritrasm la denunzia sporta dalla S.L. il 29 agosto 2018, già in atti, e null’altro.
Due ulteriori osservazioni si impongono quanto ai rapporti ammissibilità del ricorso e sopravvenuta improcedibilità. A riguardo il Coll intende innanzitutto ribadire il principio – ispirato a quello sancito dalla se Salatino delle Sezioni Unite sopra già evocata – secondo cui l’improcedibili sopravvenuta per mancanza di querela ex d.lgs. 150 del 2022 non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di abolito criminis, l’improcedibilità non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanzi che si forma nonostante la presentazione di un ricorso, quando quest’ultimo n
sia ammissibile (per una recente applicazione del principio proprio con rigua alla riforma Cartabia, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284176).
In questo quadro, la prima riflessione che si impone è il ricorso non inammissibile (cfr., in particolare, il motivo quarto), in ragione della r carenza motivazionale che affliggeva la sentenza impugnata in ordine al sospensione condizionale della pena, beneficio invocato con specifico motivo appello ma del tutto pretermesso dalla Corte di merito.
La seconda è che la questione della procedibilità dei reati non è inedita momento che il terna del difetto di legittimazione della querelante era già posto nel ricorso, sia pure sul presupposto della pretesa esclusione circostanze aggravanti che, prima del 30 dicembre 2022, determinavano la procedibilità di ufficio; è proprio al relativo motivo di ricorso che si è coll difesa quando, nelle conclusioni scritte presentate in vista dell’odierna ud ha invocato l’improcedibilità, questa volta in ragione del sopravven mutamento del regime di perseguibilità dei reati.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata se rinvio. La minore età dell’imputato impone, in caso di diffusione della pres sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza Impugnata, perché I reati sono improcedibi per mancanza di querela.
In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere le generalità gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto dalla legge.
Cosi deciso il 21/4/2023.
Il Consigliere estensore
I)
f RAGIONE_SOCIALE