Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50425 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50425 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, AVV_NOTAIO del foro di Torino, gli imputati NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Asti che, in accoglimento dell’accordo delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per vari episodi di furto, ricettazione e violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di querela in ordine al reato di furto contestato al capo G), è manifestamente infondato, in quanto:
il reato di cui al capo G), originariamente procedibile di ufficio in quanto tentato furto pluriaggravato, è divenuto procedibile a querela di parte a seguito della riforma introdotta con il d. Igs. n. 150 del 2022;
il difensore dei ricorrenti sostiene che la persona offesa si sarebbe limitata a presentare denuncia senza sporgere querela e allega al ricorso la copia della denuncia di NOME del 21 aprile 2022;
il medesimo difensore omette però di dire che a tale denuncia ha fatto seguito una integrazione, con la quale NOME ha proposto formale querela, chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli (cfr. verbale CC di Cherasco del 28 ottobre 2022, in atti);
la condizione di procedibilità – resasi necessaria a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022 – sussiste e la querela risulta presentata tempestivamente, addirittura prima della entrata in vigore della citata novella e quindi prima del termine assegnato dalla norma transitoria per la sua proposizione (30 marzo 2023);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023