Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41088 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41088 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a QUALIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza (pronunciata il 16 dicembre 2022), la Corte di appello d Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore; che l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato una nota scritta con la ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che le norme del d. Igs. n 150/2022 che hanno determinato il regime di procedibilità a querela in relazione al reato questione, sebbene più favorevoli al reo, non producono effetti nel periodo di vacatio legis del decreto, prolungato dall’art. 6 D.L. n. 162/2022 fino al 30 dicembre 2022 (Cass. pen., Sez. n. 45104 del 4 novembre 2022); che l’applicazione di tali norme non è consentita neppure attraverso un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata e che tali norme non pongono in contrasto con la Costituzione, atteso che «rientra nell’ordinaria forza attiva e pas di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anc fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore» e che alcuna «ultratt applicazione in malam partem della precedente disciplina» può riscontrarsi, nel caso in esame non essendovi stato un fenomeno di successione di leggi nel tempo (Corte cost. n. 151 del 7 giugno 2023);
che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; in ogni caso, va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggr e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di me insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alc dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei c di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838);
che l’inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valid rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutament del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del reso perseguibile a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); nota depositata dall’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; in particolare, il reato, att periodo di sospensione del termine di prescrizione, non risulta estinto per prescrizione;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023