Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITT
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello d Palermo h confermato la sentenza emessa il 07/12/2022 dal Tribunale di Marsala nei confronti di NOME COGNOME COGNOME con il quale lo stesso, all’esito di giud abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quatti -O di reclusione ed € 800,00 di multa, per il reato contestato ai sensi degli artt. 62 1 4 e 625, n.2, cod.pen., per essersi appropriato (mediante allaccio diretto alla rete Distribuzione, effettuato a mezzo di due condotti unipolari), di un qyantitativ energia elettrica dal valore di € 470,30.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giu di primo grado e nella quale era stato dato atto di come il predetto allaccio abu fosse stato constatato sulla base degli accertamenti compiuti dagli ag ‘ enti operanti, insieme a tecnici verificatori dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE alla data del 14/02/2021.
Ha quindi ritenuto infondato il motivo inerente alla responsabil dell’imputato, attesa che doveva ritenersi provato che il ricorrente fosse s occupante dell’immobile beneficiante del predetto allaccio abusivo; ha altr ritenuto non fondati il motivo inerenti alla sussistenza dell’aggravànte pre dall’art.625, n.2, cod.pen. e quelli attinenti al mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, di quella prevista dall’art.62, n.4, cod ovvero della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen..
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassaz one NOME COGNOME, proponendo un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la decisione – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.pro.C.pen. violazione degli artt.624 e 625 cod.pen..
Ha dedotto che il giudice di secondo grado, atteso il reato contestato, aveva rilevato – pur in presenza di espressa deduzione sul punto – il difetto necessaria condizione di procedibilità atteso che il reato medesimo, ai sensi d modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, era divenuto procedibile a querela.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4.. Il ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che segubno.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata all’odierno iMputato (ar 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito i1ella modif
dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art.’, com lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 di 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore ·ella sud modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pre decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termin la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la perona offes avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introd dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima de sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 84749 come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 2170 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04M19, D., Rv. 275924 – 01).
Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, risulta essere stato presentato da parte della persona offesa un atto di q valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..
Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Va difatti rilevato che – pur in presenza di un’espressa censura spie nell’ambito dell’atto di appello – la Corte territoriale ha del tutto om pronunciarsi (incorrendo quindi nel denunciato vizio previsto dall’art.606, com 1 lett.b), cod.proc.pen.), in punto di eventuale persistenza della procedi d’ufficio del reato contestato.
Incidentalmente rilevando che – alla pag.3 della motivazione – la Corte altresì fatto riferimento all’aggravante prevista dall’art.625, h.7, c (comportante, in caso di sottrazione di bene adibito a pubblico servizi persistente perseguibilità d’ufficio del furto, anche all’esito delle mo introdotte dal d.lgs. n.150/2022), ma senza che l’aggravante medesima risul essere stata contestata nel corso del primo grado di giudizio e senza comunque, il Collegio si sia espressamente pronunciato in odine alla s eventuale contestazione in punto di fatto.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra seziole della C d’appello di Palermo.